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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 luglio 1972

Cassazione n. 11044/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/1972 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1938 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1971 avverso l'ordinanza del 24/09/2021 del TRIB.

LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, e la memoria difensiva con allegati del 14/2/2022 a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]INCECCO, che hanno chiesto rigettarsi il proposto ricorso. i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24/9/2021 il Tribunale di Pescara, pronunciando sulla richiesta di riesame promossa da [OSCURATO:PERSONA]Incecco, ha annullato il decreto di sequestro conservativo emesso a suo carico dal G.U.P. presso il Tribunale di Pe- scara in data 23/7/2021.

Con quest'ultimo, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pe- scara, aveva accolto la richiesta, formulata nel corso dell'udienza preliminare, dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di sequestro conservativo dello stipen- dio (nei limiti consentiti) percepito da [OSCURATO:PERSONA]Incecco (erogatogli dall'ammini- strazione di appartenenza: Regione Abruzzo), quale Dirigente del [OSCURATO:PERSONA]- strutture del Dip. [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con altri e nella qualità di dirigente del settore viabilità nonché referente di protezione civile pro- vinciale, per i reati di cui agli artt. 40 co. 2, 113, co. 1, 449 co. 1 e 3, 589 co. 1 e 4, e 590 co. 1 e 2 dell'[OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Farindola il 18/1/2017 tra- volto da una valanga, e al conseguente decesso di clienti/ospiti meglio indicati nell' imputazione.

La richiesta di riesame del D'Incecco era stata incentrata sui seguenti mo- tivi: a. l'insussistenza del fumus alla luce delle consulenze tecniche e delle pro- duzioni documentali versate nel corso dell'udienza preliminare nell'interesse del D'Incecco; b. la motivazione apparente del decreto di sequestro circa il fumus boni iuris, in merito deducendosi che il provvedimento di sequestro sarebbe stato privo di autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno dell'ipotesi accu- satoria, atteso che il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a ri- chiamare l'informativa redatta dalla P.G. posta a supporto degli addebiti, e a ri- portare, asetticamente, "sotto forma di elencazione sintetica", le omissioni stig- matizzate nel capo di imputazione, senza, neanche, valutare gli elementi forniti dalla difesa a supporto dell'infondatezza dell'accusa; c. l'insussistenza del pericu- lum per la stabilità ed affidabilità della fonte retributiva del D'Incecco; d. la do- verosità della corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, dell'art.316 cod. proc. pen., con conseguente bilanciamento degli interessi in ordine alla va- lutazione del periculum riferito alla mancanza delle garanzie per il pagamento della somma pecuniaria.

Il tribunale del riesame pescarese ha ritenuto il gravame cautelare fonda- to, sul rilievo che, esaminando il contenuto dei provvedimento impugnato si ri- scontrerebbe, all'evidenza - con riferimento ai profili afferenti la sussistenza del c.d. fumus boni iuris, tenuto conto del momento processuale in cui è stato emes- so - una motivazione apparente, atteso che sul punto il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a richiamare, per relationem, gli elementi oggettivi segnalati nella informativa di reato redatta dai Militari del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale in data 3/11/2018, sen- za, però, dare conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragio- ni logico-giuridiche in base ai quali la condotta omissiva ascritta all'imputato D'Incecco dovesse ritenersi casualmente collegabile, in termini di qualificata pro- babilità, al disastro di Rigopiano.

Il provvedimento del Gip -secondo quanto si legge nel provvedimento im- pugnato- avrebbe omesso di valutare gli elementi forniti dalle difese in ordine al- la ricostruzione dei fatti.

Elementi che, in data successiva all'emissione del prov- vedimento impugnato, sono stati presi in considerazione dal Giudice per te Inda- gini Preliminari e ritenuti dallo stesso idonei a contrastare la ricostruzione dei fat- ti operata dalla P.G. (fatta propria dal P.M.), tant'è che ha disposto d'ufficio un accertamento tecnico sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento sulla base di un giudizio ex ante, sulla doverosità della condotta omessa e la sua funzionalità in chiave di impedimento dell'evento, sulla idoneità della condotta ad impedire l'e- vento (il richiamo è al verbale di udienza preliminare tenutasi il giorno 17 set- tembre 2021 prodotto l'udienza camerale dal difensore dell'imputato D'Incecco).

2. Ricorre a questa Corte di legittimità il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 324, 309 co. 9, 292 cod. proc. pen. per avere erroneamen- te dichiarato insussistente la motivazione del provvedimento cautelare e assente un'autonoma valutazione delle ragioni posti alla base del sequestro cautelare.

La lettura dell'ordinanza del GUP di Pescara dispositiva del sequestro con- servativo, ad avviso del PM ricorrente, paleserebbe l'assenza del difetto riscon- trato, avendo il GUP, peraltro, all'esito di un contraddittorio di tutte le parti sulla relativa istanza di sequestro avanzata da alcune parti civili - con richiesta del PM di estensione anche ai crediti di giustizia - nel corso dell'udienza preliminare, esposto e valutato in modo autonomo le ragioni poste a base del sequestro con- servativo in maniera completa, adeguata e coerente con la natura del provvedi- mento richiesto in rapporto ai requisiti normativamente previsti per la sua ado- zione.

Viene ricordato che, come più volte affermato da questa Suprema Corte (in particolare il richiamo è a Sez. 3, n. 51064 del 18/9/2018, Monfrecola, Rv 274423 in motivazione) che la previsione di autonoma valutazione di cui all'art.292 cod. proc. pen., come modificato e novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015 n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendente- mente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adot- tati a fondamento della decisione e non implica la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti a fini della disposizione della mi- sura (Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv 269648), ammettendosi, peral- tro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ri- correre alla tecnica del richiamo per relationem, non essendo tale tecnica incom- patibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte del- lo stesso Gip (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv 268113; Sez. 2 n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

Ebbene, secondo il PM ricorrente nella fattispecie in esame, il GIP ha compiutamente esposto e valutato in modo autonomo tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della misura cautelare reale, in piena conformità con i sopra richiamati principi espressi dalla Suprema Corte, sia con riferimento al c.d. fu- mus boni iuris, sia con riferimento al periculum e alle esigenze cautelari sottese all'adozione della misura cautelare reale.

Vengono richiamati in ricorso i passi dell'ordinanza genetica della misura, in cui il GIP, dopo aver espressamente rilevato che "sussistono i presupposti per ritenere ricorrente il fumus boni iuris in ordine ai delitti contestati all'imputato" si è poi ampiamente soffermato - come si legge nella parte centrale di pag. 2 del provvedimento - sugli elementi fattuali, emergenti dagli atti, in grado di suppor- tare la suddetta conclusione decisoria sulla sussistenza del fumus, anche facendo riferimento a circostanze e condotte espressamente descritte nell'incolpazione mediante adeguata analisi critica delle stesse e, peraltro, senza alcun integrale e pedissequo richiamo al testo dell'imputazione (come agevolmente evincibile dal confronto con lo stesso testo del capo 8) dell'imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del PM contenente le specifiche contestazioni mosse al D'Incec- co).

Analogamente/ per i profili concernenti il periculum, nella parte finale di pag. 2 e a pag. 3, lo stesso GIP espone e precisa le ragioni della sua sussistenza con specifico riferimento al caso concreto e alla posizione dell'imputato, anche considerando la sua qualità di pubblico dipendente, come si desume dal dato te- stuale che viene riportato in ricorso.

Secondo il PM ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame non può neppure affermarsi che il GIP abbia omesso di valutare gli elementi forniti dalla difesa, come agevolmente evincibile dal testo dell'ordinanza di sequestro (ove, in esordio, a pag. 1, ve n'è esplicito e inequivoco riferimento: "sentite le parti...; ritenuto di non poter condividere le considerazioni difensive in ordine all'inammissibilità della richiesta, per come esposte nella memoria deposi- tata dai difensori dell'imputato all'udienza del 21.5.21") e dal fatto che, come già sopra rilevato, l'ordinanza dispositiva del sequestro è stata emessa dal GUP all'esito di un contraddittorio svoltosi nella medesima udienza preliminare proprio sull'istanza di sequestro conservativo avanzata da alcune parti civili, come anche in tal caso evincibile dal passaggio sopra richiamato del provvedimento del GUP ove è contenuta l'esplicita premessa circa l'avvenuta audizione di tutte le parti.

La circostanza che la decisione, ad avviso del PM ricorrente erroneamente annullata dal Tribunale del Riesame, sia stata assunta a seguito di un contraddit- torio estrinsecatosi nella fase in cui versava il processo e, cioè, nel corso della stessa udienza preliminare, appare certamente rilevante anche alla luce dell'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove vi sia la pos- sibilità di un contradditorio preventivo, debba conseguentemente escludersi che possa ricorrere vizio di nullità per difetto di autonoma valutazione.

Viene in proposito ricordato il dictum di questa Suprema Corte secondo cui tale vizio non ricorre per l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del Rie- same proprio perché tale requisito è previsto dall'art. 292 co. 2 cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura "inau- dita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo re- quirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (il richiamo è a Sez. 1, 10.9.2020 n. 8518, Galletta, Rv 280603).

Viene, infine rilevato che, comunque, il Tribunale del riesame di Pescara, pur avendo ravvisato genericamente il difetto motivazionale per carenza di autono- ma valutazione, non ha esplicitato in concreto in quale parte del provvedimento annullato sia ravvisabile tale difetto e da quali passaggi dello stesso provvedi- mento sia desumibile.

In tal modo il Tribunale si sarebbe anche sottratto al pote- re-dovere di integrare le pretese insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 47/2015, tale potere- dovere integrativo permane in capo al Tribunale, purché il provvedimento ogget- to di riesame sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare e a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (il richiamo è a Sez. 6 n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 e a Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050).

Chiede, pertanto annullarsi l'impugnata ordinanza, applicando, ripristinando il sequestro conservativo già disposto dal Gip di Pescara con ordinanza in data 23.7.2021 nei confronti dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] e/o, comunque, adottando i conseguenti provvedimenti di Legge.3.

Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e, con memoria difensiva con allegati del 14/2/2022, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]INCECCO, che hanno chiesto rigettarsi il proposto ricorso.

Per i difensori del D'Incecco il motivo su cui poggia il ricorso, seppur rubrica- to quale violazione della legge penale, si risolve nella mera riproposizione del contenuto dell'ordinanza del G.U.P. dispositiva del sequestro, mediante la fedele ritrascrizione di interi passaggi argomentativi (il richiamo, in particolare, è pag. 3 ricorso), nel tentativo di dirottare il vaglio di legittimità di cui all'art. 325 cod. proc. pen. verso un'inammissibile indagine di merito sul contenuto dell'ordinanza del G.U.P.

Il ricorso si profilerebbe inammissibile anche perché - dopo la pro- nuncia del Tribunale del Riesame di Pescara - le parti civili hanno riproposto al GUP, in data 17/9/2021, la medesima istanza di sequestro già annullata dal Tri- bunale di Pescara. il ricorso sarebbe, peraltro, anche infondato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di impugnazione proposti dal Procuratore della Repubblica di Pescara sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annul- lata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara.

Sono, invece, infondate le argomentazioni dedotte nell'interesse del D'Incecco nella memoria a firma dei suoi difensori e non osta alla persistenza della presente procedura la circostanza che le parti civili abbiano, nelle more del- la stessa, richiesto un'ulteriore misura cautelare reale, richiesta che peraltro non viene nemmeno specificato se sia stata accolta.

Trattandosi, peraltro, di seque- stro conservativo di stipendio, operano, peraltro, a garanzia dell'odierno ricor- rente i limiti di cui all'art. 1 del DPR 180/1950, richiamato dall'art. 316 cod. proc. pen. per cui il sequestro conservativo può essere disposto non oltre la misura di 1/5 dello stipendio netto dell'imputato ovvero nella stessa misura in relazione a eventuali trattamenti pensionistici.

2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di mì- sure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano riconnprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 dep. il 2017, Faiella, Rv. 269296) Ancora, è stato precisato che in tali casi è ammissibile il ricorso per cas- sazione, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'af- fidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambi- gue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesa- me, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità am- ministrative).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

3. In premessa va anche ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (SS.UU.18954/2016, Capasso) che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di an- nullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, co. 9, dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, co.7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzio- ne del provvedimento applicativo della misura cautelare reale nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costitui- scono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.

Ebbene, chiariti i principi giuridici di riferimento, nel caso in esame sussi- ste il vizio di legittimità denunciato perché il Tribunale di Pescara -come lamenta il PM ricorrente- ha erroneamente applicato art. 292, co. 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. in punto di autonoma valutazione.

Questa Corte di legittimità ha più volte evidenziato come, in tema di mo- tivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifi- che apportate dalla legge, 16/4/2015, n. 47, la previsione dell'autonoma valuta- zione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia caratte- re innovativo, né miri ad introdurre un vacuo formalismo che imponga la riscrit- tura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante.

Ciò che occorre è che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudican- te.

L'aggettivo autonoma è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a que- st'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - «per relationem» o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (cfr. ex multis Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosenti- no, Rv. 265951).

E' stata ammessa peraltro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ricorrere alla tecnica del richiamo per relationem de- gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, non essendo tale tecnica incompatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso G.I.P. (Sez. 3 n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 28979 del 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

La necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice procedente è stata ritenuta compatibile anche con l'incorporazione nel proprio atto della ri- chiesta del pubblico ministero, che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedi- mento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielabo- razione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (cfr. anche Sez. 5, n. 36917 del 20/6/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi ed altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/3/2018, Nuhaj ed altro, Rv. 273429, Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018 dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).

E' stato anche precisato che in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di au- tonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un ef- fettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581).4.

Orbene, nel caso in esame l'ordinanza genetica del sequestro conser- vativo appariva informata ai presupposti di legge e motivata nei termini idonei a integrare una motivazione propria del giudice disponente.

Peraltro, ha ragione il ricorrente che il Tribunale del riesame di Pescara, pur avendo ravvisato genericamente il difetto motivazionale per carenza di auto- noma valutazione, non ha esplicitato in concreto in quale parte del provvedimen- to annullato sia ravvisabile tale difetto e da quali passaggi dello stesso provve- dimento sia desumibile. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente in capo a D'[OSCURATO:PERSONA] una posizione di garanzia in ragione del ruolo dal medesimo ricoperto nella struttura amministra- tiva della Regione Abbruzzo, quale Dirigente del servizio Infrastrutture del Dipar- timento [OSCURATO:PERSONA] nonché referente di protezione civile provinciale, posizione di garanzia che, con i limiti della valutazione in sede cautelare, è stata ritenuta avere un diretto collegamento con le condotte di reato contestato, profi- lo che chiama in causa l'entità del danno conseguente all'apporto causale inte- grato dalle condotte contestate all'imputato . [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato l'informativa del 3/11/2018, redatta dal [OSCURATO:PERSONA]- stigativo di Polizia ambientale Forestale agroalimentare ed ha evidenziato come D'Incecco, nella qualità di dirigente del settore viabilità nonché di referente della protezione civile provinciale, e dunque onerato della redazione del piano di repe- ribilità, nella redazione del piano relativo all'anno 2016-2017 , approvato con de- termina del 3.11.2016 n. 1154, differentemente di quanto accaduto per gli anni precedenti, non avesse riportato e inserito "il fondato rischio di verifica di feno- meni valanghivi nell'area del versante nord-est e sud-est di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'emergenza neve che aveva interessato la zona Farindola nel gennaio 2017 con segnalazione delle ulteriori previsioni metereologiche av- verse, previamente indicate dai servizi addetti alla relativa comunicazione".

Il GIP ha anche evidenziato come nemmeno fosse stato citato che la tur- bina sgombra-neve montata sull'autocarro UNIMOG tg [OSCURATO:TARGA], deputata alla manutenzione del tratto stradale Penne-[OSCURATO:PERSONA]- bivio Mirri-Rigopiano fosse fuori uso dal 6 gennaio 2017, risultando ricoverata in officina il giorno 9 e non prontamente riparabile.

E ciò nondimeno il D'Incecco avesse omesso di attivarsi, secondo compiti e mansioni a lui affidati, di adottare tutte le attività prescritte per fronteggiare tali condizioni di evidente pericolo, ed in particolare non avendo attivato le procedure del piano di reperibilità, non avendo effettuato il necessario monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto S.P. 8, che avrebbe consentito la ricognizione dei mezzi spazza-sgombra in dotazione alla provincia essendo in condizione di attivarsi per procedere alla sostituzione del mezzo indisponibile attingendo ad uno dei due spazzaneve a turbina presenti a Passolanciano, ovvero, richiedendo all'Anas l'utilizzo del suo spazzaneve a turbi- na presente in [OSCURATO:PERSONA]Antonio di Penne , o comunque richiedendolo altrove , tramite, se del caso, la protezione civile regionale . al fine di un tempestivo in- tervento per liberare la strada dalla neve e giungere all'albergo Rigopiano.

Il provvedimento con cui era stato disposto il sequestro conservativo, dunque, offriva una sua autonoma motivazione in punto di fumus boni iuris, mettendo in evidenza le ragioni delle contestazioni elevate a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], nella sua duplice posizione di garanzia, quale Dirigente del servizio Infra- strutture del [OSCURATO:PERSONA] nonché come referente di pro- tezione civile.

Quanto al periculum in mora il GIP aveva evidenziato come pur potendo contare l'imputato su uno stipendio stabile e, ragionevolmente, su fonti reddituali adeguate alla posizione dell'imputato in seno alla nomenclatura della Regione Abbruzzo, non si potesse non considerare il rischio di perdita delle garanzie, pe- ricolo apprezzabile in ragione di sempre possibili condotte elusive e distrattive - nonché il rischio di incapienza del patrimonio e dei redditi dell'imputato rispetto al nutrito numero delle parti civili., all'entità delle pretese creditorie prospettate, alle voci di danno anticipate.

Il GIP aveva, poi, specificato, come la valutazione prognostica in relazione al "periculum in mora" andasse formulata tenendo conto delle sole disponibilità dell'imputato, non rilevando eventuali garanzie patrimoniali offerte da terzi .

Dunque, pure in punto di periculum in mora il GIP aveva offerto una mo- tivazione che non pare al Collegio un pedissequo richiamo alle richieste, laddove aveva evidenziato che: "... ricorrono nella specie anche i presupposti per la misu- ra richiesta con riguardo al periculum, tenuto conto della ricorrenza di tale pre- supposto quando, come nella specie, il rischio di perdita delle garanzie del credi- to sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti l'ipotesi in cui il patrimonio o le fonti reddituali del debitore si presentino inadeguate all'ammontare del credito fatto valere, non assumendo in tal caso alcun rilievo la condotta processuale o extraprocessuale tenuta dall'agente, da cui possa desu- mersi l'eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43660 del 26/11/2010, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26486 del 6/5/2010, Rv. 247999, Sez. 5, Sentenza n. 43246 del 2610912008), risultando sufficiente al riguardo la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore, non occorrendo chela prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 51576 del 4.12.2019), dovendosi peraltro aggiungere che al riguardo occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del provvedimento cautelare, mentre non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta da terzi eventualmente coobbligati in solido, ponendosi in caso contrario un limite alla facoltà del creditore di pretendere da ciascuno dei coobbligati, a sua scelta, l'adempimento per intero, senza considerare che, per il creditore, po- trebbe non essere indifferente rivolgersi all'uno o all'altro debitore (cfr. Cass. sez. 5, 23/1/2018, n. 14637); ritenuto che, in presenza di fondate ragioni per credere che manchino le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'a- dozione della misura cautelare, vista la consistenza delle somme che, sulla base delle pretese creditorie per come prospettato dalle parti civili in forza delle voci di danno lamentate, in caso di condanna, l'imputato sarebbe tenuto a risarcire, non potendosi ritenere carente tale elemento sulla base sulla sua solidità profes- sionale e della consistenza delle fonti reddituali, di certo insufficienti a coprire le pretese creditorie a cui sarebbe tenuto in caso di condanna, la richiesta di se- questro conservativo appare fondata e pertanto la stessa può trovare accogli- mento nei termini in cui la stessa appare formulata; considerato che in tema di sequestro di stipendi deve trovare applicazione l'art. 1 DPR 18011950 (testo uni- co delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipen- di, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), richiamato dall'art. 316 cod. proc. pen. di talché, per come formulato dagli istanti, lo stesso va disposto in ragione di 1/5 dello stipendio netto dell'imputato ovvero, là dove siano in corso o si attiveranno nelle more trattamenti pensionistici, di tali specifi- ci trattamenti".

5. A portare alla conclusione dell'assenza del vizio di mancanza di auto- noma valutazione da parte del GIP che aveva disposto il sequestro conservativo è non solo la valutazione dei contenuti del provvedimento medesimo, ma anche la sede in cui lo stesso è stato adottato, ovvero l'udienza preliminare, nel con- traddittorio delle parti.

Un contraddittorio delle parti in cui si dà atto anche nel provvedimento che aveva disposto la misura e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame non può neppure affermarsi che il GIP abbia omesso di va- lutare gli elementi forniti dalla difesa, come agevolmente evincibile dal testo dell'ordinanza di sequestro (ove, in esordio, a pag. 1, ve n'è esplicito e inequivo- co riferimento: "sentite le parti...; ritenuto di non poter condividere le considera- zioni difensive in ordine all'inammissibilità della richiesta, per come esposte nella memoria depositata dai difensori dell'imputato all'udienza del 21.5.21") e dal fat- to che, come già sopra rilevato, l'ordinanza dispositiva del sequestro è stata emessa dal GUP all'esito di un contraddittorio svoltosi nella medesima udienza preliminare proprio sull'istanza di sequestro conservativo avanzata da alcune parti civili, come anche in tal caso evincibile dal passaggio sopra richiamato del provvedimento del GUP ove è contenuta l'esplicita premessa circa l'avvenuta au- dizione di tutte le parti.

Dunque, non si trattava di un decreto emesso inaudita altera parte.

E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato -e va qui ribadito - che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame (ma, mutatis mutandis vale evidentemente anche per quella emessa dal GUP nell'udienza preliminare o dal giudice nel dibattimento- non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valuta- zione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per le misure per- sonali e del fumus boni iuris e del periculum in mora per quelle reali, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, co. 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", es- sendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formu- lato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, dep. 2021, Galletta, Rv 280603; conf.

Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122).

C'era, dunque, un'autonoma valutazione, e, nell'esercizio di un gravame che si caratterizza per essere totalmente devolutivo, il Tribunale del Riesame pe- scarese avrebbe dovuto -e il giudice del rinvio potrà, anche valutando le risultan- ze delle ulteriori indagini ed approfondimenti istruttori svolti in sede di udienza preliminare- confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento im- positivo del sequestro, esercitando il proprio potere-dovere di integrare le prete- se insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche do- po le modifiche apportate dalla legge 47/2015, tale potere-dovere integrativo permane in capo al giudice del riesame, purché il provvedimento oggetto di rie- same -e quello del GIP di Pescara, per quanto fin qui detto lo era- sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare e a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando in tal caso, un sostrat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/1972 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1938 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1971 avverso l'ordinanza del 24/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, e la memoria difensiva con allegati del 14/2/2022 a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]INCECCO, che hanno chiesto rigettarsi il proposto ricorso. i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24/9/2021 il Tribunale di Pescara, pronunciando sulla richiesta di riesame promossa da [OSCURATO:PERSONA]Incecco, ha annullato il decreto di sequestro conservativo emesso a suo carico dal G.U.P. presso il Tribunale di Pe- scara in data 23/7/2021. Con quest'ultimo, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pe- scara, aveva accolto la richiesta, formulata nel corso dell'udienza preliminare, dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di sequestro conservativo dello stipen- dio (nei limiti consentiti) percepito da [OSCURATO:PERSONA]Incecco (erogatogli dall'ammini- strazione di appartenenza: Regione Abruzzo), quale Dirigente del [OSCURATO:PERSONA]- strutture del Dip. [OSCURATO:PERSONA], imputato, in concorso con altri e nella qualità di dirigente del settore viabilità nonché referente di protezione civile pro- vinciale, per i reati di cui agli artt. 40 co. 2, 113, co. 1, 449 co. 1 e 3, 589 co. 1 e 4, e 590 co. 1 e 2 dell'[OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Farindola il 18/1/2017 tra- volto da una valanga, e al conseguente decesso di clienti/ospiti meglio indicati nell' imputazione. La richiesta di riesame del D'Incecco era stata incentrata sui seguenti mo- tivi: a. l'insussistenza del fumus alla luce delle consulenze tecniche e delle pro- duzioni documentali versate nel corso dell'udienza preliminare nell'interesse del D'Incecco; b. la motivazione apparente del decreto di sequestro circa il fumus boni iuris, in merito deducendosi che il provvedimento di sequestro sarebbe stato privo di autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno dell'ipotesi accu- satoria, atteso che il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a ri- chiamare l'informativa redatta dalla P.G. posta a supporto degli addebiti, e a ri- portare, asetticamente, "sotto forma di elencazione sintetica", le omissioni stig- matizzate nel capo di imputazione, senza, neanche, valutare gli elementi forniti dalla difesa a supporto dell'infondatezza dell'accusa; c. l'insussistenza del pericu- lum per la stabilità ed affidabilità della fonte retributiva del D'Incecco; d. la do- verosità della corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, dell'art.316 cod. proc. pen., con conseguente bilanciamento degli interessi in ordine alla va- lutazione del periculum riferito alla mancanza delle garanzie per il pagamento della somma pecuniaria. Il tribunale del riesame pescarese ha ritenuto il gravame cautelare fonda- to, sul rilievo che, esaminando il contenuto dei provvedimento impugnato si ri- scontrerebbe, all'evidenza - con riferimento ai profili afferenti la sussistenza del c.d. fumus boni iuris, tenuto conto del momento processuale in cui è stato emes- so - una motivazione apparente, atteso che sul punto il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a richiamare, per relationem, gli elementi oggettivi segnalati nella informativa di reato redatta dai Militari del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale in data 3/11/2018, sen- za, però, dare conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragio- ni logico-giuridiche in base ai quali la condotta omissiva ascritta all'imputato D'Incecco dovesse ritenersi casualmente collegabile, in termini di qualificata pro- babilità, al disastro di Rigopiano. Il provvedimento del Gip -secondo quanto si legge nel provvedimento im- pugnato- avrebbe omesso di valutare gli elementi forniti dalle difese in ordine al- la ricostruzione dei fatti. Elementi che, in data successiva all'emissione del prov- vedimento impugnato, sono stati presi in considerazione dal Giudice per te Inda- gini Preliminari e ritenuti dallo stesso idonei a contrastare la ricostruzione dei fat- ti operata dalla P.G. (fatta propria dal P.M.), tant'è che ha disposto d'ufficio un accertamento tecnico sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento sulla base di un giudizio ex ante, sulla doverosità della condotta omessa e la sua funzionalità in chiave di impedimento dell'evento, sulla idoneità della condotta ad impedire l'e- vento (il richiamo è al verbale di udienza preliminare tenutasi il giorno 17 set- tembre 2021 prodotto l'udienza camerale dal difensore dell'imputato D'Incecco). 2. Ricorre a questa Corte di legittimità il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 324, 309 co. 9, 292 cod. proc. pen. per avere erroneamen- te dichiarato insussistente la motivazione del provvedimento cautelare e assente un'autonoma valutazione delle ragioni posti alla base del sequestro cautelare. La lettura dell'ordinanza del GUP di Pescara dispositiva del sequestro con- servativo, ad avviso del PM ricorrente, paleserebbe l'assenza del difetto riscon- trato, avendo il GUP, peraltro, all'esito di un contraddittorio di tutte le parti sulla relativa istanza di sequestro avanzata da alcune parti civili - con richiesta del PM di estensione anche ai crediti di giustizia - nel corso dell'udienza preliminare, esposto e valutato in modo autonomo le ragioni poste a base del sequestro con- servativo in maniera completa, adeguata e coerente con la natura del provvedi- mento richiesto in rapporto ai requisiti normativamente previsti per la sua ado- zione. Viene ricordato che, come più volte affermato da questa Suprema Corte (in particolare il richiamo è a Sez. 3, n. 51064 del 18/9/2018, Monfrecola, Rv 274423 in motivazione) che la previsione di autonoma valutazione di cui all'art.292 cod. proc. pen., come modificato e novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015 n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendente- mente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adot- tati a fondamento della decisione e non implica la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti a fini della disposizione della mi- sura (Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv 269648), ammettendosi, peral- tro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ri- correre alla tecnica del richiamo per relationem, non essendo tale tecnica incom- patibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte del- lo stesso Gip (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv 268113; Sez. 2 n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350). Ebbene, secondo il PM ricorrente nella fattispecie in esame, il GIP ha compiutamente esposto e valutato in modo autonomo tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della misura cautelare reale, in piena conformità con i sopra richiamati principi espressi dalla Suprema Corte, sia con riferimento al c.d. fu- mus boni iuris, sia con riferimento al periculum e alle esigenze cautelari sottese all'adozione della misura cautelare reale. Vengono richiamati in ricorso i passi dell'ordinanza genetica della misura, in cui il GIP, dopo aver espressamente rilevato che "sussistono i presupposti per ritenere ricorrente il fumus boni iuris in ordine ai delitti contestati all'imputato" si è poi ampiamente soffermato - come si legge nella parte centrale di pag. 2 del provvedimento - sugli elementi fattuali, emergenti dagli atti, in grado di suppor- tare la suddetta conclusione decisoria sulla sussistenza del fumus, anche facendo riferimento a circostanze e condotte espressamente descritte nell'incolpazione mediante adeguata analisi critica delle stesse e, peraltro, senza alcun integrale e pedissequo richiamo al testo dell'imputazione (come agevolmente evincibile dal confronto con lo stesso testo del capo 8) dell'imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del PM contenente le specifiche contestazioni mosse al D'Incec- co). Analogamente/ per i profili concernenti il periculum, nella parte finale di pag. 2 e a pag. 3, lo stesso GIP espone e precisa le ragioni della sua sussistenza con specifico riferimento al caso concreto e alla posizione dell'imputato, anche considerando la sua qualità di pubblico dipendente, come si desume dal dato te- stuale che viene riportato in ricorso. Secondo il PM ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame non può neppure affermarsi che il GIP abbia omesso di valutare gli elementi forniti dalla difesa, come agevolmente evincibile dal testo dell'ordinanza di sequestro (ove, in esordio, a pag. 1, ve n'è esplicito e inequivoco riferimento: "sentite le parti...; ritenuto di non poter condividere le considerazioni difensive in ordine all'inammissibilità della richiesta, per come esposte nella memoria deposi- tata dai difensori dell'imputato all'udienza del 21.5.21") e dal fatto che, come già sopra rilevato, l'ordinanza dispositiva del sequestro è stata emessa dal GUP all'esito di un contraddittorio svoltosi nella medesima udienza preliminare proprio sull'istanza di sequestro conservativo avanzata da alcune parti civili, come anche in tal caso evincibile dal passaggio sopra richiamato del provvedimento del GUP ove è contenuta l'esplicita premessa circa l'avvenuta audizione di tutte le parti. La circostanza che la decisione, ad avviso del PM ricorrente erroneamente annullata dal Tribunale del Riesame, sia stata assunta a seguito di un contraddit- torio estrinsecatosi nella fase in cui versava il processo e, cioè, nel corso della stessa udienza preliminare, appare certamente rilevante anche alla luce dell'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove vi sia la pos- sibilità di un contradditorio preventivo, debba conseguentemente escludersi che possa ricorrere vizio di nullità per difetto di autonoma valutazione. Viene in proposito ricordato il dictum di questa Suprema Corte secondo cui tale vizio non ricorre per l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del Rie- same proprio perché tale requisito è previsto dall'art. 292 co. 2 cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura "inau- dita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo re- quirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (il richiamo è a Sez. 1, 10.9.2020 n. 8518, Galletta, Rv 280603). Viene, infine rilevato che, comunque, il Tribunale del riesame di Pescara, pur avendo ravvisato genericamente il difetto motivazionale per carenza di autono- ma valutazione, non ha esplicitato in concreto in quale parte del provvedimento annullato sia ravvisabile tale difetto e da quali passaggi dello stesso provvedi- mento sia desumibile. In tal modo il Tribunale si sarebbe anche sottratto al pote- re-dovere di integrare le pretese insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 47/2015, tale potere- dovere integrativo permane in capo al Tribunale, purché il provvedimento ogget- to di riesame sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare e a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (il richiamo è a Sez. 6 n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 e a Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050). Chiede, pertanto annullarsi l'impugnata ordinanza, applicando, ripristinando il sequestro conservativo già disposto dal Gip di Pescara con ordinanza in data 23.7.2021 nei confronti dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] e/o, comunque, adottando i conseguenti provvedimenti di Legge.3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e, con memoria difensiva con allegati del 14/2/2022, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]INCECCO, che hanno chiesto rigettarsi il proposto ricorso. Per i difensori del D'Incecco il motivo su cui poggia il ricorso, seppur rubrica- to quale violazione della legge penale, si risolve nella mera riproposizione del contenuto dell'ordinanza del G.U.P. dispositiva del sequestro, mediante la fedele ritrascrizione di interi passaggi argomentativi (il richiamo, in particolare, è pag. 3 ricorso), nel tentativo di dirottare il vaglio di legittimità di cui all'art. 325 cod. proc. pen. verso un'inammissibile indagine di merito sul contenuto dell'ordinanza del G.U.P. Il ricorso si profilerebbe inammissibile anche perché - dopo la pro- nuncia del Tribunale del Riesame di Pescara - le parti civili hanno riproposto al GUP, in data 17/9/2021, la medesima istanza di sequestro già annullata dal Tri- bunale di Pescara. il ricorso sarebbe, peraltro, anche infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di impugnazione proposti dal Procuratore della Repubblica di Pescara sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annul- lata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara. Sono, invece, infondate le argomentazioni dedotte nell'interesse del D'Incecco nella memoria a firma dei suoi difensori e non osta alla persistenza della presente procedura la circostanza che le parti civili abbiano, nelle more del- la stessa, richiesto un'ulteriore misura cautelare reale, richiesta che peraltro non viene nemmeno specificato se sia stata accolta. Trattandosi, peraltro, di seque- stro conservativo di stipendio, operano, peraltro, a garanzia dell'odierno ricor- rente i limiti di cui all'art. 1 del DPR 180/1950, richiamato dall'art. 316 cod. proc. pen. per cui il sequestro conservativo può essere disposto non oltre la misura di 1/5 dello stipendio netto dell'imputato ovvero nella stessa misura in relazione a eventuali trattamenti pensionistici. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di mì- sure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano riconnprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 dep. il 2017, Faiella, Rv. 269296) Ancora, è stato precisato che in tali casi è ammissibile il ricorso per cas- sazione, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'af- fidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambi- gue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesa- me, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità am- ministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3. In premessa va anche ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (SS.UU.18954/2016, Capasso) che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di an- nullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, co. 9, dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, co.7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzio- ne del provvedimento applicativo della misura cautelare reale nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costitui- scono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Ebbene, chiariti i principi giuridici di riferimento, nel caso in esame sussi- ste il vizio di legittimità denunciato perché il Tribunale di Pescara -come lamenta il PM ricorrente- ha erroneamente applicato art. 292, co. 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. in punto di autonoma valutazione. Questa Corte di legittimità ha più volte evidenziato come, in tema di mo- tivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifi- che apportate dalla legge, 16/4/2015, n. 47, la previsione dell'autonoma valuta- zione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia caratte- re innovativo, né miri ad introdurre un vacuo formalismo che imponga la riscrit- tura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante. Ciò che occorre è che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudican- te. L'aggettivo autonoma è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a que- st'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - «per relationem» o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (cfr. ex multis Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosenti- no, Rv. 265951). E' stata ammessa peraltro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ricorrere alla tecnica del richiamo per relationem de- gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, non essendo tale tecnica incompatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso G.I.P. (Sez. 3 n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 28979 del 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350). La necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice procedente è stata ritenuta compatibile anche con l'incorporazione nel proprio atto della ri- chiesta del pubblico ministero, che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedi- mento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielabo- razione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (cfr. anche Sez. 5, n. 36917 del 20/6/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi ed altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/3/2018, Nuhaj ed altro, Rv. 273429, Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018 dep. 2019, Pedato, Rv. 274403). E' stato anche precisato che in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di au- tonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un ef- fettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581).4. Orbene, nel caso in esame l'ordinanza genetica del sequestro conser- vativo appariva informata ai presupposti di legge e motivata nei termini idonei a integrare una motivazione propria del giudice disponente. Peraltro, ha ragione il ricorrente che il Tribunale del riesame di Pescara, pur avendo ravvisato genericamente il difetto motivazionale per carenza di auto- noma valutazione, non ha esplicitato in concreto in quale parte del provvedimen- to annullato sia ravvisabile tale difetto e da quali passaggi dello stesso provve- dimento sia desumibile. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente in capo a D'[OSCURATO:PERSONA] una posizione di garanzia in ragione del ruolo dal medesimo ricoperto nella struttura amministra- tiva della Regione Abbruzzo, quale Dirigente del servizio Infrastrutture del Dipar- timento [OSCURATO:PERSONA] nonché referente di protezione civile provinciale, posizione di garanzia che, con i limiti della valutazione in sede cautelare, è stata ritenuta avere un diretto collegamento con le condotte di reato contestato, profi- lo che chiama in causa l'entità del danno conseguente all'apporto causale inte- grato dalle condotte contestate all'imputato . [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato l'informativa del 3/11/2018, redatta dal [OSCURATO:PERSONA]- stigativo di Polizia ambientale Forestale agroalimentare ed ha evidenziato come D'Incecco, nella qualità di dirigente del settore viabilità nonché di referente della protezione civile provinciale, e dunque onerato della redazione del piano di repe- ribilità, nella redazione del piano relativo all'anno 2016-2017 , approvato con de- termina del 3.11.2016 n. 1154, differentemente di quanto accaduto per gli anni precedenti, non avesse riportato e inserito "il fondato rischio di verifica di feno- meni valanghivi nell'area del versante nord-est e sud-est di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'emergenza neve che aveva interessato la zona Farindola nel gennaio 2017 con segnalazione delle ulteriori previsioni metereologiche av- verse, previamente indicate dai servizi addetti alla relativa comunicazione". Il GIP ha anche evidenziato come nemmeno fosse stato citato che la tur- bina sgombra-neve montata sull'autocarro UNIMOG tg [OSCURATO:TARGA], deputata alla manutenzione del tratto stradale Penne-[OSCURATO:PERSONA]- bivio Mirri-Rigopiano fosse fuori uso dal 6 gennaio 2017, risultando ricoverata in officina il giorno 9 e non prontamente riparabile. E ciò nondimeno il D'Incecco avesse omesso di attivarsi, secondo compiti e mansioni a lui affidati, di adottare tutte le attività prescritte per fronteggiare tali condizioni di evidente pericolo, ed in particolare non avendo attivato le procedure del piano di reperibilità, non avendo effettuato il necessario monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto S.P. 8, che avrebbe consentito la ricognizione dei mezzi spazza-sgombra in dotazione alla provincia essendo in condizione di attivarsi per procedere alla sostituzione del mezzo indisponibile attingendo ad uno dei due spazzaneve a turbina presenti a Passolanciano, ovvero, richiedendo all'Anas l'utilizzo del suo spazzaneve a turbi- na presente in [OSCURATO:PERSONA]Antonio di Penne , o comunque richiedendolo altrove , tramite, se del caso, la protezione civile regionale . al fine di un tempestivo in- tervento per liberare la strada dalla neve e giungere all'albergo Rigopiano. Il provvedimento con cui era stato disposto il sequestro conservativo, dunque, offriva una sua autonoma motivazione in punto di fumus boni iuris, mettendo in evidenza le ragioni delle contestazioni elevate a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], nella sua duplice posizione di garanzia, quale Dirigente del servizio Infra- strutture del [OSCURATO:PERSONA] nonché come referente di pro- tezione civile. Quanto al periculum in mora il GIP aveva evidenziato come pur potendo contare l'imputato su uno stipendio stabile e, ragionevolmente, su fonti reddituali adeguate alla posizione dell'imputato in seno alla nomenclatura della Regione Abbruzzo, non si potesse non considerare il rischio di perdita delle garanzie, pe- ricolo apprezzabile in ragione di sempre possibili condotte elusive e distrattive - nonché il rischio di incapienza del patrimonio e dei redditi dell'imputato rispetto al nutrito numero delle parti civili., all'entità delle pretese creditorie prospettate, alle voci di danno anticipate. Il GIP aveva, poi, specificato, come la valutazione prognostica in relazione al "periculum in mora" andasse formulata tenendo conto delle sole disponibilità dell'imputato, non rilevando eventuali garanzie patrimoniali offerte da terzi . Dunque, pure in punto di periculum in mora il GIP aveva offerto una mo- tivazione che non pare al Collegio un pedissequo richiamo alle richieste, laddove aveva evidenziato che: "... ricorrono nella specie anche i presupposti per la misu- ra richiesta con riguardo al periculum, tenuto conto della ricorrenza di tale pre- supposto quando, come nella specie, il rischio di perdita delle garanzie del credi- to sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti l'ipotesi in cui il patrimonio o le fonti reddituali del debitore si presentino inadeguate all'ammontare del credito fatto valere, non assumendo in tal caso alcun rilievo la condotta processuale o extraprocessuale tenuta dall'agente, da cui possa desu- mersi l'eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43660 del 26/11/2010, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26486 del 6/5/2010, Rv. 247999, Sez. 5, Sentenza n. 43246 del 2610912008), risultando sufficiente al riguardo la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore, non occorrendo chela prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 51576 del 4.12.2019), dovendosi peraltro aggiungere che al riguardo occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del provvedimento cautelare, mentre non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta da terzi eventualmente coobbligati in solido, ponendosi in caso contrario un limite alla facoltà del creditore di pretendere da ciascuno dei coobbligati, a sua scelta, l'adempimento per intero, senza considerare che, per il creditore, po- trebbe non essere indifferente rivolgersi all'uno o all'altro debitore (cfr. Cass. sez. 5, 23/1/2018, n. 14637); ritenuto che, in presenza di fondate ragioni per credere che manchino le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'a- dozione della misura cautelare, vista la consistenza delle somme che, sulla base delle pretese creditorie per come prospettato dalle parti civili in forza delle voci di danno lamentate, in caso di condanna, l'imputato sarebbe tenuto a risarcire, non potendosi ritenere carente tale elemento sulla base sulla sua solidità profes- sionale e della consistenza delle fonti reddituali, di certo insufficienti a coprire le pretese creditorie a cui sarebbe tenuto in caso di condanna, la richiesta di se- questro conservativo appare fondata e pertanto la stessa può trovare accogli- mento nei termini in cui la stessa appare formulata; considerato che in tema di sequestro di stipendi deve trovare applicazione l'art. 1 DPR 18011950 (testo uni- co delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipen- di, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), richiamato dall'art. 316 cod. proc. pen. di talché, per come formulato dagli istanti, lo stesso va disposto in ragione di 1/5 dello stipendio netto dell'imputato ovvero, là dove siano in corso o si attiveranno nelle more trattamenti pensionistici, di tali specifi- ci trattamenti". 5. A portare alla conclusione dell'assenza del vizio di mancanza di auto- noma valutazione da parte del GIP che aveva disposto il sequestro conservativo è non solo la valutazione dei contenuti del provvedimento medesimo, ma anche la sede in cui lo stesso è stato adottato, ovvero l'udienza preliminare, nel con- traddittorio delle parti. Un contraddittorio delle parti in cui si dà atto anche nel provvedimento che aveva disposto la misura e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame non può neppure affermarsi che il GIP abbia omesso di va- lutare gli elementi forniti dalla difesa, come agevolmente evincibile dal testo dell'ordinanza di sequestro (ove, in esordio, a pag. 1, ve n'è esplicito e inequivo- co riferimento: "sentite le parti...; ritenuto di non poter condividere le considera- zioni difensive in ordine all'inammissibilità della richiesta, per come esposte nella memoria depositata dai difensori dell'imputato all'udienza del 21.5.21") e dal fat- to che, come già sopra rilevato, l'ordinanza dispositiva del sequestro è stata emessa dal GUP all'esito di un contraddittorio svoltosi nella medesima udienza preliminare proprio sull'istanza di sequestro conservativo avanzata da alcune parti civili, come anche in tal caso evincibile dal passaggio sopra richiamato del provvedimento del GUP ove è contenuta l'esplicita premessa circa l'avvenuta au- dizione di tutte le parti. Dunque, non si trattava di un decreto emesso inaudita altera parte. E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato -e va qui ribadito - che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame (ma, mutatis mutandis vale evidentemente anche per quella emessa dal GUP nell'udienza preliminare o dal giudice nel dibattimento- non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valuta- zione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per le misure per- sonali e del fumus boni iuris e del periculum in mora per quelle reali, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, co. 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", es- sendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formu- lato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, dep. 2021, Galletta, Rv 280603; conf. Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122). C'era, dunque, un'autonoma valutazione, e, nell'esercizio di un gravame che si caratterizza per essere totalmente devolutivo, il Tribunale del Riesame pe- scarese avrebbe dovuto -e il giudice del rinvio potrà, anche valutando le risultan- ze delle ulteriori indagini ed approfondimenti istruttori svolti in sede di udienza preliminare- confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento im- positivo del sequestro, esercitando il proprio potere-dovere di integrare le prete- se insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche do- po le modifiche apportate dalla legge 47/2015, tale potere-dovere integrativo permane in capo al giudice del riesame, purché il provvedimento oggetto di rie- same -e quello del GIP di Pescara, per quanto fin qui detto lo era- sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare e a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando in tal caso, un sostrat
Decreto Cassazione n. 11044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris