CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 20745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di Milano sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, che confermava parzialmente l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con riferimento alle provvisorie incolpazioni relative al reato di associazione per delinquere, al medesimo ascritto quale promotore, e plurime violazioni tributarie - costituenti delitti scopo dell'associazione - in relazione alla creazione di falsi crediti di imposta per "Formazione 4.0", crediti ceduti ad imprenditori e da questi utilizzati per plurime compensazioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 10-quater d. Igs. n. 74/00. La misura cautelare veniva, invece, annullata con riferimento a plurime contestazioni di concorso nelle corruzioni per atto contrario correlate alla formazione di false certificazioni, relative ai menzionati crediti fiscali, finalizzate a consentire le compensazioni. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1. Il primo motivo censura ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. il provvedimento impugnato, in relazione alla contestazione del delitto associativo. Quanto alla violazione di legge, il ricorrente in particolare deduce che il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistente la soglia di gravità indiziaria (fumus) del delitto associativo pur a fronte di elementi inidonei a fondare una valutazione di intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale. Quanto al vizio di motivazione, deduce che il Tribunale, motivando per relationem rispetto all'ordinanza genetica, abbia omesso di enunciare le ragioni concrete per le quali ha ritenuto integrata la responsabilità del ricorrente in ordine alla fattispecie associativa, anche con riferimento al "requisito psicologico", pur a fronte di copiosa documentazione prodotta dalla difesa (posta elettronica scambiata con i clienti), a riprova della natura strettamente professionale dei contatti). 2. Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 309, commi 5 e 9, e 178 lett. c) del codice di rito, con riferimento al rigetto della censura formulata in sede di riesame relativa alla nullità dell'ordinanza genetica per omessa trasmissione dell'interrogatorio del coindagato, asseritamente atto favorevole all'indagato. 3. Il terzo motivo di ricorso censura l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione dell'art. 10-quater d. Igs. n. 74/00, avendo individuato erroneamente il momento consumativo del reato predetto, e disapplicato la causa di non punibilità di cui al comma 3 della medesima disposizione. 4. Il quarto motivo deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale processuale e vizio della motivazione avuto riguardo alla valutazione sussistenza delle esigenze cautelari (periculum) ed alla scelta della misura. 2La Procura Generale ha trasmesso conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso omette ogni confronto con la motivazione svolta dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Dopo aver richiamato l'ordinanza genetica emessa dal GIP e gli elementi da questi addotti a comprova del quadro gravemente indiziario (genesi dell'indagine con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA], esiti delle attività tecniche, dichiarazioni rese dai dipendenti che hanno riferito di non aver partecipato ai corsi, replicazione di un consolidato schema fraudolento in relazione ad altre società con modalità identiche ed identico ruolo del ricorrente), il Tribunale, ai fini della propria autonoma valutazione del requisito del fumus, evidenzia: - l'esistenza di un programma criminoso stabile volto a realizzare in modo sistematico e reiterato nel tempo, in favore di vari clienti, plurimi delitti tributari; - la suddivisione dei ruoli rispettivamente ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e ai sodali, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA], in particolare, il ruolo di soggetto preposto al reperimento di nuovi clienti ed a rapportarsi con gli amministratori delle società che volessero ridurre il carico fiscale; - l'esistenza di una struttura organizzativa societaria comune ([OSCURATO:SOCIETA]); - l'elevata rennuneratività dell'attività delittuosa. Inoltre, il Tribunale, a conferma dell'esistenza dello stabile programmRdelittuoso, richiamata la documentazione prodotta dalla difesa in uno alle dichiarazioni a firma del [OSCURATO:PERSONA] (pagina 27 del provvedimento impugnato), ha svolto una autonoma motivazione, pur sempre ancorata agli esiti investigativi, già oggetto di considerazione in sede di ordinanza genetica, approfondendo il tema della condotta di concorso del [OSCURATO:PERSONA] nei plurimi delitti di cui all'art. 10-quater d. Igs. n. 74/00 (pagina 34)ifacendo buon governo dei principi interpretativi scaturenti dalle sentenze di questa Corte in materia (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 37642 del 06/06/2024, Tomasi, Rv. 286978 - 04), valorizzando, in particolare, sia i compensi ricevuti dalle società per l'attività svolta, che la condotta di concorso in relazione alla certificazione dei crediti da utilizzare per le compensazioni. Inoltre, il Tribunale ha svolto specifica motivazione in ordine alla non decisività della documentazione addotta dalla difesa (fatture relative ai compensi ricevuti dalle società, corrispondenza interna allo studio ed esterna ad esso) sottoponendola a vaglio alla luce del più ampio contesto investigativo, concludendo per una mera regolarità formale di tale documentazione ("apparentemente regolare", pagina 35 dell'ordinanza) "predisposta a copertura dell'attività illecita", evidenziand 3espressamente che da talune delle mail prodotte si evincesse che fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA] a calcolare e proporre il credito d'imposta e come alcuni dei clienti mostravano perplessità (il riferimento è alla mail del 15.5.2023). Infine, il Tribunale ha valorizzato, in punto di fumus anche del delitto associativo, la circostanza che all'esito delle perquisizioni eseguite presso i contribuenti che si erano avvalsi, tra gli altri, dell'opera del [OSCURATO:PERSONA], non sia stata rinvenuta documentazione relativa ai corsi di formazione oggetto delle condotte contestate (pagina 36). Con tutti gli argomenti addotti dal Tribunale, il ricorrente omette ogni confronto e, per l'effetto, il motivo di doglianza è generico. 1.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, lo stesso, parimenti, è generico: il ricorrente, infatti, nulla adduce neppure in ricorso, al fine di soddisfare il requisito che la giurisprudenza di questa Corte richiede al fine di fare valer la dedotta violazione, ovvero la specifica indicazione degli elementi concreti favorevoli all'indagato contenuti nell'interrogatorio reso dal coindagato (cfr. sul punto Rv 288244), peraltro emergendo elementi di segno contrario, invece, in ragione dell'avvenuta trasmissione, da parte del PM al Tribunale del riesame, dell'interrogatorio precedente del medesimo coindagato. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso non risulta riepilogato tra quelli dedotti dinanzi al Tribunale del riesame (pagg. 26 e 27), né tale riepilogo è stato contestato dal ricorrente (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01), sicché la doglianza sul punto è inammissibile (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01; Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02). 1.4 Quanto alla valutazione del periculum, la censura articolata in ricorso è generica. L'ordinanza impugnata, pur avendo disposto l'annullamento di quella genetica in relazione alle contestazioni di corruzione, conferma la sussistenza delle esigenze di cautela sia probatorie che finali. Quanto alle esigenze probatorie, il provvedimento impugnato (pagina 41) richiama il contenuto delle captazioni, già valorizzate dal GIP, ne esclude l'interpretazione alternativa offerta dalla difesa, ne cita specificatamente talune ritenute decisive, quale la conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e un coindagato, svolta con il cellulare del padre del [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fa riferimento all'invito a cancellare tutte le chat. Tale valutazione, peraltro, involge totalmente questioni di natura fattuale e, pertanto, non è sindacabile da questa Corte, in carenza di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della relativa motivazione. Quanto alle esigenze di cautela finale, il tribunale ne motiva la sussistenza richiamando la concreta possibilità, per il ricorrente, di procedere ad una riorganizzazione dell'attività attraverso terzi compiacenti e strutture societarie eventualmente diverse, come desumibile dalla natura collaudata del sistema organizzato e dalla capacità di reperire clienti ed espandere l'attività (illecit ) 4anche in settori diversi, tutti elementi che, ad avviso del Tribunale, superano i dati contrari addotti dalla difesa (quali la cessazione dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA], il decesso di uno dei sodali, e l'applicazione contestuale di una misura interdittiva, peraltro limitata temporalmente). Con tutte le sopraesposte considerazioni il ricorrente omette ogni confronto, con conseguente genericità del motivo. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M