CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08075/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24713/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della societàInternational [OSCURATO:PERSONA] sas, [OSCURATO:PERSONA] ed EspositoEugenio, entrambi quali soci della predetta società, rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,–resistente–avversoNumero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026la sentenza n.1038 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia e depositata il 10/03/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante dellasocietà ed ai soci gli avvisi di accertamento n. T9D022B05129/2013,n. 79D022B05131/2013, n. T9DC02B02796, con i quali contestavamaggiori redditi d’impresa da imputare per trasparenza ai soci,maggior reddito imponibile ai fini IRAP, nonché IVA indebitamentedetratta con riferimento agli anni d’imposta 2006 e 2007.Gli avvisi di accertamento venivano emessi a seguito di un controlloeseguito nei confronti di altra società, denominata [OSCURATO:PERSONA], fornitrice della [OSCURATO:PERSONA] sas, ritenuta societàcartiera e cioè emittente di fatture per operazioni inesistenti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano accoglieva iricorsi riuniti presentati dai contribuenti, ritenendo che le operazionicontestate fossero regolari e che la partecipazione all’illecito fosseavvenuta in maniera inconsapevole da parte della società verificata;inoltre, riteneva che gli avvisi di accertamento fossero stati notificatioltre il termine previsto dall’art. 43 d.P.R. 600/1973, in quanto lanotizia di reato era stata notificata a soggetto diverso rispetto allasocietà e ai soci.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, invece,accoglieva l’appello dell’Ufficio, rilevando che i giudici di primo gradoavevano erroneamente ritenuto che fosse onere dell’Amministrazionesocietà, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti e nonNumero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026rilevando l’esibizione di fatture apparentemente regolari da parte delcontribuente. Quanto all’eccepita decadenza dal potere impositivodell’Ufficio, per decorso dei termini ordinari e mancanza dei presuppostiper il raddoppio, la [OSCURATO:PERSONA] evidenziaval’applicabilità della disciplina richiamata nella versione ratione temporisapplicabile e richiamava la pronuncia della Corte Costituzionale n.247/2011 al fine di sostenere che non fosse necessaria l’effettivapresentazione della denuncia.4. I contribuenti propongono ricorso per cassazione affidandolo adue motivi, di cui il primo articolato in plurime censure.L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso ma mero attoal fine di partecipare all’eventuale discussione della causa ai sensidell’art. 370, primo comma, c.p.c.5. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] in data 27 novembre 2025 ha presentato notascritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogniconseguenza di spese.6. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione del disposto di cui al d.lgs. 128/2025 secondo cui gliavvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenzaentro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione ed il raddoppio dei termini viene in rilievoin caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno deireati tributari ma non si applica se la denuncia da partedell’Amministrazione finanziaria viene presentata o trasmessa oltre lascadenza ordinaria dei termini per l’accertamento.Numero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026I contribuenti rilevano, inoltre, il vizio della sentenza in relazioneall’art. 360, primo comma, num.3 e num.4, c.p.c., laddove l’Agenziadelle Entrate ha affermato di aver presentato la denuncia di reato,omettendo di precisare che essa è stata rivolta nei confronti di unsoggetto diverso non rientrante nella compagine sociale oggetto diaccertamento.Infine, i contribuenti censurano la violazione e la falsa applicazionedell’art. 43, comma 2 bis, d.P.R. 600/1973, dell’art. 57, comma 2 bis,d.P.R. 633/1972 e dell’art. 10 della Legge 212/2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., in riferimento sia alla societàche ai soci, non potendo operare il raddoppio dei termini allorquando iltermine sia già maturato al momento della denuncia, nel caso di specienemmeno presentata.1.1. Il primo motivo è infondato.1.2. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247del 2011 con riferimento ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n.633 del 1972, i termini "brevi" ordinari operano in presenza di violazionitributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reatiprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000, mentre i termini raddoppiati operanoin presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia.Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 per l'IRPEF e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972per l’IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs.5 agosto 2015, n. 128 e alla l. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenzadi seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penaleai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen.; la dizione legislativa rende chiaroche il raddoppio è legato all'astratta sussistenza di un reatoperseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo alpubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 citato, e non dipende dal suoNumero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026accertamento in concreto o dal deposito di denuncia nei terminidell’accertamento.Tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento dilegittimità, secondo il quale, anche sulla scorta dei princìpi enunciati daCorte cost. n. 247 del 2011, il raddoppio opera in presenza di talepresupposto astratto, indipendentemente dall'effettiva presentazionedella denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento delreato nel processo (Cass. sez. 5, 30/06/2021, n.18451; Cass., Sez. VI,28/06/2019, n. 17586, Cass., Sez. V, 13/09/2018).Da ultimo, la Corte ha ribadito che in tema di accertamentotributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis,consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciapenale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettivapresentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale edall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non èperseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, diassoluzione o di condanna (Cass. sez. 5, 10/01/2025, n. 600); ilraddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché le violazioni dellerelative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.1.3. L’art. 1, comma 132, della l. 208/2015, che prevede un regimepiù stringente per il raddoppio dei termini, richiedendo che la denunciapenale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 sia trasmessa opresentata dall'Amministrazione finanziaria entro i termini ordinarifissati dai precedenti commi 130 e 131, si applica alle sole fattispecienon ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all’art. 2,comma 3, del d.lgs. 128/2015 (Cass, sez. 5, 9/12/2024, n. 31649).Ed infatti, i termini per l’accertamento sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, senza che, con riguardo agli avvisidi accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso allaNumero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026data del 31 dicembre 2016, ove già notificati, incidano le modificheintrodotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015,l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cuisono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati ( Cass. sez. 5,10/01/2025, n.666).1.4. Nel caso di specie, laddove gli avvisi sono stati evidentementenotificati prima del 31 dicembre 2016, atteso che il giudizio di primogrado si è concluso con sentenza n. 8533/2015, si applica il regimeprevigente rispetto alle modifiche introdotte dal d.lgs. 128/2015 e dallal.208/2015, in considerazione del regime transitorio previsto e,pertanto, la previsione del raddoppio dei termini in presenza di seriindizi di reato posti a fondamento dell’obbligo di presentazione didenuncia penale, anche se questa non è stata presentata.Le doglianze espresse dai ricorrenti, esclusivamente fondate sullanecessità della effettiva presentazione della denuncia -che affermanonon essere stata presentata in quanto rivolta nei confronti di unsoggetto non riconducibile alla società verificata-, non sono dunquemeritevoli di accoglimento poiché, come detto, il giudizio risultaintrodotto prima dell’entrata in vigore della Legge n. 128/215.Si osserva, inoltre, la genericità della censura, rivolta all’attivitàdell’Agenzia delle Entrate, senza distinguere i diversi avvisi diaccertamento e senza riportare per stralcio la notifica degli avvisi alfine di consentire in ogni caso la verifica in ordine all’effettivadecadenza dal potere impositivo.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto in subordine i ricorrentideducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primocomma, num.5 c.p.c. e, quindi, l’illegittimità dell’avviso diaccertamento per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Numero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026Secondo i ricorrenti, l’avviso di accertamento si fonda unicamentesul riscontro delle movimentazioni bancarie della società fornitrice enon è suffragato da altri elementi di prova, laddove l’Agenzia avrebbedovuto invece svolgere nei confronti della società - cliente e dei sociautonome e specifiche indagini bancarie. A fronte della presentazionedelle fatture spettava all’Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni perla detrazione o la deduzione; in presenza poi di operazionioggettivamente inesistenti, mera espressione cartolare di operazionicommerciali mai poste in esse, l’Agenzia ha l’onere di fornire elementiprobatori del fatto che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata.Nell’atto impugnato, sotto altro profilo, non viene mai contestata labuona fede, né si ritiene inattendibile la contabilità o infedele ladichiarazione fiscale.2.1. Il secondo motivo è inammissibile.I ricorrenti rilevano l’illegittimità e l’infondatezza dell’impugnatoavviso per omesso esame circa un fatto decisivo.2.2. Come è noto, se con la legge n. 134/2012 è stato eliminato ilsindacato esterno sulla mera insufficienza logica della motivazione,focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisiviidonei ad alterare la decisione, è onere del ricorrente che invoca laviolazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., di indicare conpuntualità il fatto omesso oggetto di discussione tra le parti, la suarilevanza e la sua decisività, nel senso che se esaminato avrebbedeterminato un diverso esito della controversia (Cass., sez. 2,20/06/2024, n. 17005).La censura risulta genericamente articolata non essendo precisatoquale fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio sia statoomesso nella valutazione della [OSCURATO:PERSONA].Non rilevano in tal senso le censure rivolte all’accertamentodell’Agenzia delle Entrate, laddove i ricorrenti affermano che l’UfficioNumero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026impositore avrebbe dovuto procedere ad ulteriori indagini nei confrontidei soggetti che si presumeva fossero coinvolti nella frode svolgendoulteriori e specifiche indagini bancarie. Il profilo denunciato non attienecon ogni evidenza ad un fatto storico decisivo per il giudizio discussotra le parti e non valutato dai giudici d’appello quanto, piuttosto, aduna carenza dell’accertamento che andava diversamente censurato.Quanto poi all’ulteriore argomentazione che attiene all’onere dellaprova, che i ricorrenti ritengono soddisfatto con la presentazione dellefatture regolari spettando poi all’Ufficio, nel caso di operazionioggettivamente inesistenti, provvedere a fornire elementi probatori disegno contrario, neanche in tal caso si configura in tale ambito il fattodecisivo omesso. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il tema dell’onere dellaprova in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, come quelledenunciate nella vicenda in esame, affermando l’irrilevanza dellaproduzione delle fatture a fronte della prova a carico dell’Ufficio dellainesistenza delle operazioni (argomentazione corretta anche alla lucedella giurisprudenza della Corte da ultimo espressa nella pronunciadella sezione tributaria del 19/4/2025, n. 10336).Non rilevano nel caso di specie operazioni soggettivamenteinesistenti e, comunque, anche il richiamo alla buona fede non apparein alcun modo pertinente.3. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.4. Nulla va disposto per le spese poiché l’Agenzia non ha depositatocontroricorso e non ha svolto difese.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 24713/2017Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 8075/2026Data pubblicazione 01/04/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]