CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 21080/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2461/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] MICHELE (P.I.: 02455810123), rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SASdi [OSCURATO:PERSONA] C. (P.I.: 02479150126) , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A SIMONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3955/2017,depositata i l 15/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva opposizione al decreto n. 1303/2007, con cui il Tribunale di Varese le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 19.166,57 in favore dell’impresa edile Pezzino, quale corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione di un contratto d’appalto. L’opponente deduceva di avere pagato più del dovuto, avendo effettuato pagamenti per euro 52.950,00 e lamentava inoltre che le opere erano affette da vizi, vizi la cui eliminazione sarebbe costata euro 59.350,43; chiedeva , pertanto, in via riconvenzionale di condannare l’opposta al pagamento di tale importo. L’opposta chiedeva a sua volta, in via di “reconventio reconventionis”, il pagamento di ulteriori euro 52.411,05, quale saldo dei corrispettivi dovuti, nonché di euro 50.000 a titolo di indennizzo per il mancato guadagno causato dall’unilaterale recesso dell’appaltante. Il Tribunale adito , acquisito il fascicolo relativo al giudizio di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti, con sentenza n. 890/2014 rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento della somma di euro 5.647,00 e r espingeva tutte le altre domande proposte dalle parti. Il Tribunale osservava che era pacifico tra le parti che le somme versate dell’opponente erano state pari ad euro 267.752,52, sicché la somma oggetto del decreto ingiuntivo scaturiva dalla differenza rispetto all’importo complessivo delle fatture oggetto della domanda monitoria, pari a euro 286.919,00; che i maggiori pagamenti richiesti dall’opponente non risultavano provati, mentre era da accogliersi la domanda riconvenzionale di euro 15.696,75, che l’opponente aveva dimostrato di avere pagato per forniture di materie prime; che, quanto all’ulteriore domanda riconvenzionale volta a ottenereil risarcimento dei danni per i vizi delle opere, i vizi erano stimabili in euro 8.396,31. L’opposizione – concludeva il Tribunale – andava quindi respinta essendo il credito dell’impresa Pezzino superiore a quello azionato in via monitoria; il decreto ingiuntivo doveva così essere confermato e l’appaltante condannata a pagare l’ulteriore somma di euro 5.647,00; non si potevano, invece , riconoscere i costi ulteriori richiesti dalla citata impresa, trattandosi di importi già considerati nella determinazione del valore delle opere eseguite, né essere liquidati i danni ai sensi dell’art. 1671 c.c., non avendo l’impresa stessa fornito elementi utili per la quantificazione dei medesimi. 2. L’impresa edile Pezzino ha impugnato la sentenza con appello principale, contestando il rigetto della domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 1671 c.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha appellato in via incidentale, facendo valere l’inammissibilità e, comunque , l’infondatezza della domanda di indennizzo, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto provati i maggiori pagamenti allegati e i maggiori vizi denunciati. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3955/2017, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, confermando la pronuncia di primo grado. 3. Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Milano l’impresa edile Pezzino di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per difetto di motivazione ex art. 132, n. 4 c.p.c.”: la sentenza della Corte d’appello è affetta da assoluta omissione di motivazione in relazione alla mancata considerazione sia del corrispettivo dell’appalto pattuito, ossia euro 495.000,00 sia delle opere eseguite dall’impresa; la ricorrente aveva devoluto con l’appello esclusivamente il punto dell’indennità per lucro cessante ai sensi dell’art. 1671 c.c., così che la mancata assunzione ai fini della decisione del corrispettivo globale pattuito nonché dei costi pattuiti per le opere ha inficiato la possibile quantificazione del richiesto mancato guadagno; al riguardo le motivazioni addotte dal giudice d’appello per la non ammissione dei valori complessivi dell’appalto e dei costi sostenuti dell’impresa sono affette dal vizio di motivazione apparente o perplessa, avendo il giudice d’appello aderito acriticamente agli argomenti formulati dal giudice di primo grado. 2) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Milano ha escluso l’operatività del contratto d’appalto quanto al corrispettivo complessivo pattuito tra le parti”: l’interpretazione della Corte d’appello, laddove afferma che lo stesso corrispettivo indicato nel contratto d’appalto non presentava elementi di certezza, è un’interpretazione, come detto nel motivo precedente, ancorata ad argomenti apparenti, sostanzialmente abrogativa della volontà delle parti, che avevano espressamente pattuito il corrispettivo dell’appalto. II. I motivi non possono essere accolti. Il giudice d’appello ha infatti sufficientemente argomentato (v. al riguardo quanto prescritto dalla pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014) la conferma della pronuncia di primo grado, laddove ha ritenuto che la ricorrente non avesse addotto elementi probatori tali da consenti re di determinare il quantum dell’indennizzo neppure secondo equità. La Corte d’appello, in particolare, ha condiviso con il giudice di primo grado il rilievo secondo cui la stessa correttezza del corrispettivo indicato nell’appalto, pattuito in euro 490.000,00, non presentasse elementi di certezza, considerando che il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato una notevole differenza tra le quantità di materiale previste e quelle in concreto necessarie per la realizzazione delle opere, evidenziata dalle errate valutazioni del computo metrico allegato al contratto, rilievi non superati dalle censure dell’appellante. Quanto alla denuncia della violazione dei canoni di interpretazione del contratto e, in particolare , di quelli di cui agli artt. 1362, 1363, 1367 c.c., va rilevato che non ricorre la violazione delle norme in materia di ermeneutica nel senso inteso da questa Corte: la Corte d’appello ha infatti considerato la lettera delle clausole contrattuali, ma ha valutato – con motivato accertamento in fatto incensurabile da questa Corte di legittimità – che il riferimento alla somma di euro 495.000,00 non fosse sufficiente ai fine della determinazione del quantum dell’indennizzo alla luce di quanto previsto dal computo metrico allegato al medesimo contratto. III. Il ricorso va,pertanto, rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor