CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0122- 20 2 2 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, M.C. SERVICE soc. cons. a r.l. (già “MC Group” s.c.a r.l.) – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore[quest’ultima quale incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., la “Elisa” s.r.l. , “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. , la “ [OSCURATO:PERSONA] 2001” s.r.l. , la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (quest’ultima anche quale incorporante “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ), “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (quest’ultima anche quale incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ), la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (quest’ultima anche quale incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , la “Abbivest” s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ), la “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (quest’ultima anche quale incorporante la “Crossing” s.r.l. )] , elettivamente domiciliat e in Roma, alla via di Vi lla Sacchetti, n. 9 , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] , dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente le rappresenta no e difend ono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Pietra, n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.27901/2021, udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2218 dei 15.2/24.5.2017 la Corte d’Appello di Milano, in sede di decisione dei gravami esperiti avverso la sentenza n. 7432/2015 del Tribunale di Milano, rigettava l’appello principale proposto –tra le altre - dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e dalla “M.C. Service” soc. cons. a r.l. ed accoglieva parzialmentel’appello incidentale proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e , per l’effetto, rideterminava- in parziale riforma della gravata sentenza - nei termini enunciati in dispositivo, il risarcimento dovuto dalle appellanti principali all’appellata-appellante incidentale“[OSCURATO:PERSONA]”.2. Con ordinanza n. 27901 dei 19.5/13.10.2021 questa Corte, in sede di decisione dei ricorsi per cassazione esperiti avverso la sentenza n. 2218/2017 della Corte d’Appello di Milano, dichiarava inammissibilisia il ricorso principale proposto -tra le altre - dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e dalla “M.C. Service” soc. cons. a r.l. sia il ricorso incidentale proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 3.Avverso tale ordinanza la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., la “M.C. Service” soc. cons. a r. l. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (quest’ultima anche quale incorporante le società indicate in epigrafe) hanno proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi variamente articolati. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 4.Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità dei motivi di ricorso. 5.Le ricorrent i ha nno depositato memoria. Del pari ha depositato memoriala controricorrente. H a chiesto – in memoria -condannarsi le ricorrenti anche ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. 6.Con il primo motivo l e ricorrent i denuncia no ai sensi de gli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.errore di fatto nella parte in cui, con l’ordinanza n. 27901/2021, non si è tenuto conto della suddivisione, anche numerica, delle censure veicolate dal quarto motivo del ricorso principale per cassazione in precedenza esperito. Deduconoche questa Corte, con l’impugnata ordinanza, è incorsa in “errore di fatto”, allorché, nell’opinare per l’inammissibilità del quarto motivo del ricorso dapprima proposto, ha assunto che “si sia realizzata una mescolanza di plurime critiche, tra loro sovrapposte ” (così ricorso per revocazione, pag. 14). Deducono in particolare che, nell’ambito del quarto motivo del ricorso per cassazione in precedenzaspiegato e con il quale a vevano censurato “l’abnorme quantificazione del risarcimento riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] (…), avevano diviso le singole censure (proposte in cumulo in quanto strettamente connesse) specificando analiticamente le ragioni poste a fondamento di ciascuna delle stesse” (così ricorso per revocazione, pag. 15). Deducono in particolare che le singole censure erano previste, ciascuna, in un apposito paragrafo individuato numericamente ed erano specificamente descritte, ognuna,nel corpo del motivo (così ricorso per revocazione, pag. 1 9 ) . 7.Con il second o motivo le ricorrenti denuncia no ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. errore di fattonella parte in cui, con l’ordinanza n. 27901/2021, non si è tenuto conto della “restante parte” del quarto motivo del ricorso principale in precedenza esperito. Deduconoche questa Corte, con l’impugnata ordinanza, è incorsa in “errore di fatto”, allorché, nell’opinare per l’inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione in precedenza proposto, “non si è (…) avveduta del fatto che il quarto mezzo conteneva ben altre doglianze, omettendone qualsivoglia valutazione” (così ricorso per revocazione, pag. 21). Deducono in particolareche questa Corte ha disaminato unicamente la prima ragione di censura veicolata dal quarto motivo del ricorso per cassazione dapprimaesperito (concernente l’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello di Milano dell’incidenza che le violazioni di molti altri imprenditori avevano avuto nella causazione del danno)e non ha fatto alcun riferimento alle ulteriori autonome ragioni di censura pur veicolate dall’allora quarto mezzo (cfr. ricorso per revocazione, pag. 23). 8.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 9.Questa Corte spiega, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. Cass. sez. un. (or d.) 30.10.2008, n. 26022; Cass. sez. un. 27.12.2017, n. 30994, secondo cui non costituiscono vizi revocatori delle sentenzedella Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, cod.proc. c iv ., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l’erroredi giudizio o di valutazione; Cass. sez. un. (ord.) 11.4.2018, n. 8984). 10.In questi termini non costituisce un errore revocatorio l’affermazione di questa Corte secondo cui i primi quattro motivi del principale ricorso per cassazione in precedenza proposto avverso il dictum della Corte di Milano “presentano un primo profilo comune di inammissibilità, consistente nella mescolanza di plurime critiche, tra loro sovrapposte” (così ordinanza n. 27901/2021, pag. 17). Si tratterebbe– eventualmente – di un errore di giudizio indotto dall’erronea applicazione di norme processuali. Né a smentire siffatta conclusione può soccorrere la mera prospettazione – svoltadalle ricorrenti in memoria (cfr. pag. 3) – secondo cui “non era richiesto al giudice di legittimità alcuno sforzo di esegesi e sistemazione , bensì una mera lettura del motivo nei suoi tre paragrafi numericamente suddivisi”. 11.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile . 12.Questa Corte spiega che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dellostesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391 bise 395, 1° co. 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 27.11.2019, n. 31032. Si veda anche Cass.6.6.2016, n. 11530, secondo cui, in tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione “in iure” circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente). 13. Ebbene, nella specie, la pronuncia sul quarto motivo del ricorso in precedenza esperito è comunque intervenuta, al di là del rilievo per cui la decisione impugnata non ha – si assume – preso in esame tutte le censure veicolate dallo stesso mezzo. Ben vero, questa Corte , con l’impugnata ordinanza, ha ulteriormente specificato, in ordine al quarto motivo delricorso principale, “ nella parte in cui contesta l’accertamento sulle cause della riduzione di fatturato-vendite”, che “la Corte territoriale ha però illustrato la specifica causazione negli anni 2012-2013 (sebbene l’illecito fosse già iniziato nel 2008), per cui il riesame di tale accertamento (ben fissato) è inammissibile” (così ordinanza n. 27901/2021, pag. 19). In ogni caso, si sarebbe al cospetto – eventualmente - di una errata interpretazione dell’oggetto del motivo di ricorsoe quindi di un errore di giudizio. Cosicché a nulla vale che le ricorrenti adducano– in memoria (cfr. pag. 5 ) – che questa Corte non ha preso in considerazione “autonome censure, da ricondurre ai diversi numeri dell’art. 360 c.p.c.:non argomenti a sostegno del medesimo vizio”. 14.Si prescinde dal rilievo per cui la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. è stata invocata dalla controricorrente in memoria. Invero, la condanna è stata sollecitata pur ai sensi del 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., disposizione, quest’ultima, che prefigura al riguardo anche l’iniziativa “officiosa”. In ogni caso, non vi è margine per far luogo in questa sedealla condanna dellericorrenti ai sensi de ll’art. 96 cod . proc. civ . Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devonocoinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel casodi pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione). Né in pari tempo la proposizione dell’esperito ricors o per revoca zione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile in guisadi “abuso del processo”(cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018; Cass. sez. lav. 15.2.2021, n. 3830). 15.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo. 16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti in solido a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale , di un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così