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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40213/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 157 comma primo e 161 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che dagli atti processuali è emerso la prima udienza si è tenuta nel periodo di sospensione COVID sicché, in considerazione della data di commissione del reato (08/05/2017), e della sospensione per giorni 64 per l'indicata causa, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 12/07/2022 e, quindi, successivamente l'emissione della sentenza di appello del 01/07/2022; tenuto conto che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 157 comma primo e 161 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che dagli atti processuali è emerso la prima udienza si è tenuta nel periodo di sospensione COVID sicché, in considerazione della data di commissione del reato (08/05/2017), e della sospensione per giorni 64 per l'indicata causa, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 12/07/2022 e, quindi, successivamente l'emissione della sentenza di appello del 01/07/2022; tenuto conto che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 40213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris