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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 39550/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19070-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 14, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 2351/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato l'accoglimento in prima istanza dell'opposizione del Condominio di via Alatri 14 di Roma avverso l'avviso di pagamento emesso a fronte del mancata corresponsione del COSAP dovuto dal condominio in relazione alle griglie e alle intercapedini di pertinenza del fabbricato e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, a cui replica l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso — inteso a censurare l'impugnata decisione per aver rilevato, in riferimento ai numerosi precedenti intervenuti tra le medesime parti ed aventi ad oggetto le medesime griglie ed intercapedini, «che le questioni di fatto e di diritto esaminate dalle predette sentenze pronunciate tra le medesime parti di questo giudizio sono del tutto identiche a quelle che qui ci occupano, con l'unica differenza che si riferiscono ad annualità di canone diverse» e che «non v'è dubbio pertanto che si sia formato il giudicato in merito all'assenza di un valido ed efficace titolo giuridico del diritto che [OSCURATO:PERSONA] sostiene di vantare nei confronti del Condominio, poiché l'accertamento negativo del credito COSAP è passato in giudicato qualunque sia l'annualità litigiosa — è infondato e non merita accoglimento.

Ric. 2019 n. 19070 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -2-

3. Sostiene l'impugnante che il giudicato non sarebbe ravvisabile in relazione ad una mera questione di diritto posto che i principi di diritto possono essere sempre soggetti a revisione in quanto la loro elaborazione ed evoluzione si riflette necessariamente sui rapporti ancora pendenti, sicché affermare il giudicato esterno nella materia in esame contraddirebbe palesemente i principi di effettività della tutela giurisdizionale.

L'argomento non ha pregio.

E' convinzione a cui questa Corte si è riportata in più occasioni, facendo appello„ segnatamente in materia tributaria, all'efficacia espansiva del giudicato, che «il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili» (Cass., Sez.

V, 15/03/2019, n. 7417).

In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'accertamento ed «il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione» (Cass., Sez.

V, 22/02/2008, n. 4607).

4. Nell'invarianza dei sottostanti elementi fattuali — che il ricorrente non si è dato cura di notificare in questa sede — del tutto rettamente il decidente ha perciò provveduto a dare atto che, essendosi nei pregressi pronunciamenti intervenuti tra le parti negata la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento al canone di occupazione delle predette superfici, detto accertamento, avendo ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in Ric. 2019 n. 19070 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -3- difetto di contraria allegazione, produce gli effetti tipici del giudicato ed è destinato perciò a fare stato tra le parti.

5. Non è calzante il precedente, sul punto specifico, di diverso segno enunciato da questa Corte, dell'avviso che «il giudicato non si forma sui fatti ma su una statuizione minima della sentenza, costituita da una sequenza fatto-norma-effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia».

In disparte per vero dalla considerazione che la locuzione riportata si è imposta nell'uso corrente al fine di determinare gli effetti devolutivi propri del mezzo di gravame azionato in relazione alla previsione dell'art. 329 cod. proc. civ., sicché essa si lega stabilmente all'idea del giudicato interno, la cui sussistenza è infatti esclusa non solo se ciascuno di detti elementi sia oggetto di contestazione, ma anche quando ne sia oggetto uno solo di essi, poiché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez.

IV, 4/02/2016, n. 2217), vale osservare che il precedente in questione si è indotto a confutare la fondatezza del rilievo in punto di giudicato operato nell'occasione dalla Corte d'Appello sul rilievo che la «la Corte territoriale ha usato impropriamente l'espressione "giudicato" in assenza di una statuizione avente una minima autonomia decisoria», dando in tal modo sfogo ad un rilievo che, per le argomentazioni al riguardo sviluppate nel provvedimento qui impugnato, rende l'odierna fattispecie non sovrapponibile a quella altrove già esaminata.

6. L'infondatezza del primo motivo di ricorso, avendo ad oggetto un capo pregiudiziale dell'impug-nata decisione, solleva dall'esame del secondo motivo.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Spese alla soccombenza e doppio contributo, ove dovuto.

Ric. 2019 n. 19070 sez.

M1 - ud. 16-09-2021 -4- PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19070-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 14, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 2351/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato l'accoglimento in prima istanza dell'opposizione del Condominio di via Alatri 14 di Roma avverso l'avviso di pagamento emesso a fronte del mancata corresponsione del COSAP dovuto dal condominio in relazione alle griglie e alle intercapedini di pertinenza del fabbricato e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, a cui replica l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso — inteso a censurare l'impugnata decisione per aver rilevato, in riferimento ai numerosi precedenti intervenuti tra le medesime parti ed aventi ad oggetto le medesime griglie ed intercapedini, «che le questioni di fatto e di diritto esaminate dalle predette sentenze pronunciate tra le medesime parti di questo giudizio sono del tutto identiche a quelle che qui ci occupano, con l'unica differenza che si riferiscono ad annualità di canone diverse» e che «non v'è dubbio pertanto che si sia formato il giudicato in merito all'assenza di un valido ed efficace titolo giuridico del diritto che [OSCURATO:PERSONA] sostiene di vantare nei confronti del Condominio, poiché l'accertamento negativo del credito COSAP è passato in giudicato qualunque sia l'annualità litigiosa — è infondato e non merita accoglimento. Ric. 2019 n. 19070 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -2- 3. Sostiene l'impugnante che il giudicato non sarebbe ravvisabile in relazione ad una mera questione di diritto posto che i principi di diritto possono essere sempre soggetti a revisione in quanto la loro elaborazione ed evoluzione si riflette necessariamente sui rapporti ancora pendenti, sicché affermare il giudicato esterno nella materia in esame contraddirebbe palesemente i principi di effettività della tutela giurisdizionale. L'argomento non ha pregio. E' convinzione a cui questa Corte si è riportata in più occasioni, facendo appello„ segnatamente in materia tributaria, all'efficacia espansiva del giudicato, che «il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili» (Cass., Sez. V, 15/03/2019, n. 7417). In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'accertamento ed «il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione» (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607). 4. Nell'invarianza dei sottostanti elementi fattuali — che il ricorrente non si è dato cura di notificare in questa sede — del tutto rettamente il decidente ha perciò provveduto a dare atto che, essendosi nei pregressi pronunciamenti intervenuti tra le parti negata la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento al canone di occupazione delle predette superfici, detto accertamento, avendo ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in Ric. 2019 n. 19070 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -3- difetto di contraria allegazione, produce gli effetti tipici del giudicato ed è destinato perciò a fare stato tra le parti. 5. Non è calzante il precedente, sul punto specifico, di diverso segno enunciato da questa Corte, dell'avviso che «il giudicato non si forma sui fatti ma su una statuizione minima della sentenza, costituita da una sequenza fatto-norma-effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia». In disparte per vero dalla considerazione che la locuzione riportata si è imposta nell'uso corrente al fine di determinare gli effetti devolutivi propri del mezzo di gravame azionato in relazione alla previsione dell'art. 329 cod. proc. civ., sicché essa si lega stabilmente all'idea del giudicato interno, la cui sussistenza è infatti esclusa non solo se ciascuno di detti elementi sia oggetto di contestazione, ma anche quando ne sia oggetto uno solo di essi, poiché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez. IV, 4/02/2016, n. 2217), vale osservare che il precedente in questione si è indotto a confutare la fondatezza del rilievo in punto di giudicato operato nell'occasione dalla Corte d'Appello sul rilievo che la «la Corte territoriale ha usato impropriamente l'espressione "giudicato" in assenza di una statuizione avente una minima autonomia decisoria», dando in tal modo sfogo ad un rilievo che, per le argomentazioni al riguardo sviluppate nel provvedimento qui impugnato, rende l'odierna fattispecie non sovrapponibile a quella altrove già esaminata. 6. L'infondatezza del primo motivo di ricorso, avendo ad oggetto un capo pregiudiziale dell'impug-nata decisione, solleva dall'esame del secondo motivo. 7. Il ricorso va dunque respinto. 8. Spese alla soccombenza e doppio contributo, ove dovuto. Ric. 2019 n. 19070 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -4- PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2400,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021
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