CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità del Catanzariti per il reato di furto aggravato (di una autovettura [OSCURATO:PERSONA]) e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso nel reato di riciclaggio (di una [OSCURATO:PERSONA]) provento di furto ed oggetto di contraffazione dei dati identificati, ovvero della targa e del numero di telaio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Catanzariti che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: il compendio indiziario posto a fondamento della identificazione del ricorrente come coautore del furto sarebbe insufficiente e la relativa motivazione sarebbe illogica nella parte in cui affermava che la vettura trafugata interessava solo il ricorrente e non suo padre; 2.1.1. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva un'accurata ed esaustiva motivazione relativa alla identificazione del ricorrente in colui che aveva concorsola consumazione del furto contestato. La valutazione effettuata dalla Corte territoriale, coerente con quella del Tribunale, si fondava sulla analisi del compendio probatorio che era di natura indiziaria, e risultava composto sia ichiarazioni, dalle quali emergeva che il coautore del furto aveva caratteristiche somatiche compatibili con quelle del ricorrente, sia dalla valorizzazione delle intercettazioni dalle quali emergeva la circostanza, ritenuta decisiva, che il Catanzariti fosse entrato in contatto telefonico con il complice Callipari al fine di organizzare un incontro funzionale alla consegna, da parte del Catanzariti, delle targhe da apporre sulla autovettura trafugata. La Corte d'appello effettuava altresì una accurata disamina della tesi alternativa proposta, ovvero del fatto che il viaggio a Torino svolto dal Catanzariti, fosse funzionale al recupero di una cartella clinica invero mai rinvenuta in una sua disponibilità (pag. 10 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi e si—pr-eseota coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto non sì confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654) A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, l'appello proposto in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio veniva considerato inammissibile con valutazione ineccepibile: la rottura della catena devolutiva correlata alla dichiarazione di inammissibilità (non contestata con il ricorso per cassazione) implica l'inammissibilità della doglianza anche sotto questo ulteriore profilo. 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del Nirta per il reato di riciclaggio: non sarebbe stata valutata la decisiva circostanza, allegata con l'appello, che il Callipari, presunto correo, non aveva il numero di telefono del ricorrente che aveva dovuto recuperare mandando la cognata presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] (gestito dal [OSCURATO:PERSONA] n cesco ). 3.1.1. Si tratta di una doglianza che si risolve in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (v. giurisprudenza citata sub § 2.1.1.) che non individua vizi logici manifesti e decisivi del ragionamento posto alla base dell'accertamento di responsabilità. Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione contestata appare logica e priva di vizi manifesti e decisivi. Dal compendio motivazionale integrato delle due sentenze conformi di merito si evince in modo chiaro che era proprio il ricorrente che aveva commissionato il trasporto del mezzo oggetto di riciclaggio e che lo stesso era pienamente a conoscenza dell'operazione come si evinceva dai termini (criptici, ma ciononostante perfettamente compresi: pag. 14 della sentenza impugnata) della conversazione avuta con il Callipari e posta a sostegno della conferma di responsabilità. Infine, contrariamente a quanto dedotto nessuna illogicità emerge dalla valutazione delle circostanza che "il mezzo non poteva essere destinato al padre", dato che questi era sordo e non vedeva bene a causa del diabete avendo difficoltà a guidare (pag. 28 della sentenza del Tribunale). 3.2. Violazione dì legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata dimostrata la consumazione da parte del Nirta di alcuna condotta di alterazione o manipolazione del bene riconducibile al riciclaggio, dato che lo stesso sarebbe stato coinvolto nella vicenda solo nel momento della consegna del furgone di provenienza delittuosa. 3.2.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto al ricorrente è contestato il "concorso" nel reato, imputazione che assorbe anche condotte causalmente rilevanti per la consumazione del reato, ma che, tuttavia, non si risolvono nella condotta tipica. - come quella contestata. Nel caso di specie al ricorrente era contestato di avere "commissionato" il delitto di riciclaggio: anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a mot