CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 13 marzo 2023 la Corte d'appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza emessa, in data 4 novembre 2021, dal Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dichiarato colpevole del reato di cui zIll'art. 624-bis c.p. perché, al fine di trarne profitto per sé, s'impossessava della somma complessiva di euro 290 in contanti, sottraendola alla persona offesa che la custodiva all'interno della sua abitazione, rideterminando la pena in mesi quattro ed euro 120 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del provo difensore, l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 192, co. 2, c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della L. 689/81, novellata dalla L. 150/2022. 3. Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto che, in riferimento alla valutazione della prova dattiloscopica, non possa che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offra piena garanzia di attendibilità e possa costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, sempre che evidenzino almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione. Ciò in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo del delitto, con la conseguenza che legittimamente è utilizzabile dal giudice ai fini del giudizio di cdipevolezza, in assenza di giustificazioni su detta presenza (pag. 8 sent. impugnata). 3.1 Atteso che anche il secondo motivo è meramente reii:erativo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, laddove i giudici di secondo grado avevano già escluso i presupposti sostanziali per l'applicazione di alcuna delle sanzioni sostitutive, atteso che le modalità della condotta e la personalità dell'imputato, quale ricavabile dalla sua biografia criminale che riporta diversi precedenti per reati contro il patrimonio, oltre che due precedenti per evasione, attestante una continuità criminale, si palesano ostative alla formulazione di una prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni connesse all'eventuale applicazione della sanzione sostitutiva. 3.2 Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso