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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1976

Cassazione n. 26891/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1980 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 586 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove per i reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza tener conto delle ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) con le quali non si confrontano; - che le censure formulate con il terzo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed il relativo difetto di motivazione, sono inammissibili in quanto il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata.

E la Corte territoriale ha dato atto, con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati, delle ragioni, afferenti al profilo della gravità del fatto, per le quali doveva escludersi l'applicabilità della norma invocata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1980 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 586 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove per i reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza tener conto delle ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) con le quali non si confrontano; - che le censure formulate con il terzo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed il relativo difetto di motivazione, sono inammissibili in quanto il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata. E la Corte territoriale ha dato atto, con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati, delle ragioni, afferenti al profilo della gravità del fatto, per le quali doveva escludersi l'applicabilità della norma invocata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il o
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