CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04663/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., con particolare riferimento all’elemento psicologico, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati; che il giudice di secondo grado ha ritenuto integrato il reato di ricettazione in questione in tutti i suoi elementi costituitivi limitatamente all’autovettura [OSCURATO:PERSONA] C220, tg. [OSCURATO:TARGA], utilizzata dall’imputato per la consumazione della rapina con la consapevolezza della provenienza illecita (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]