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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21764/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'estraneità dell'imputato alla commissione del furto presupposto, ritenuta in sentenza, e, di conseguenza, l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di ricettazione, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie per tardività e genericità e sull'assenza di argomento contrario); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'estraneità dell'imputato alla commissione del furto presupposto, ritenuta in sentenza, e, di conseguenza, l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di ricettazione, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie per tardività e genericità e sull'assenza di argomento contrario); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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