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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 14772/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SERGI A ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che l'aveva ricono- sciuta colpevole del furto di energia elettrica presso la propria abitazione sita in Buccinasco, con l'aggravante della violenza sulle cose, e l'aveva condan- nata alla pena di giustizia.

2. Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione alla sussistenza del reato, laddove da un lato non risultava provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputata in relazione alla materialità dei fatti, che potevano essere stati commessi da terzi, risultando essere la stessa la mera utilizzatrice dell'immobile.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti da1941corrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elemenl:i fattuali, adegua- tamente rappresentati dalle testimonianze assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ov- vero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimenl:o consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SERGI A ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che l'aveva ricono- sciuta colpevole del furto di energia elettrica presso la propria abitazione sita in Buccinasco, con l'aggravante della violenza sulle cose, e l'aveva condan- nata alla pena di giustizia. 2. Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in re- lazione alla sussistenza del reato, laddove da un lato non risultava provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputata in relazione alla materialità dei fatti, che potevano essere stati commessi da terzi, risultando essere la stessa la mera utilizzatrice dell'immobile. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti da1941corrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elemenl:i fattuali, adegua- tamente rappresentati dalle testimonianze assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ov- vero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimenl:o consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 14772/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris