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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45409/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4), cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'omessa valutazione delle cause di non punibilità - è generico sia perché non indica le specifiche cause che in concreto avrebbero dovuto indurre a una pronuncia di proscioglimento, sia perché non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale a sostegno della decisione assunta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'omessa valutazione delle cause di non punibilità - è generico sia perché non indica le specifiche cause che in concreto avrebbero dovuto indurre a una pronuncia di proscioglimento, sia perché non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale a sostegno della decisione assunta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso