CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14603/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato O mar Sanelli, del foro di Chieti, con procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, con procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC deldifensore iscritt o nel REGINDE; –controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale ovvero ricorso per revocazione – Caratteri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati O mar S anelli e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, con procura in calce all’atto difensivo ed elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC deidifensor i iscritt i nel REGINDE; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 38517/2021 pubblicata il 6 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale e/o revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38517 del 06.12.2021 resa nel procedimento tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], laddove, sia nella parte motivazionale che nel dispositivo, ha affermato che il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], De IngeniisAlberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erano rimasti intimati quando invece si erano costituiti con controricorso e, conseguentemente, nessuna statuizione sullespese era stata adottata nei loro confronti; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensor e de i Sanelli , ha segnalato che - diversamente da quanto rappresentato nel provvedimento - i controricorrenti erano costituiti, come risultante dal fascicolo telematico della Suprema Corte, tanto da essere stati destinatari della comunicazione dell’ordinanza de qua e, pertanto, chiedeva l’integrazione ovvero la revoca dell’ordinanza n. 38517 / 2021 limitatamente al capo delle spese processuali, con conseguente condanna degli Egizii al pagamento delle stesse e in favore dei controricorrenti; - fissata adunanza camerale al 1°.12.2022, con ordinanza n. 4559 del 2023, e depositata memoria illustrativa da parte ricorrente, il Collegio preliminarmente rilevava che l’ordinanza n. 38517del 2021, pronunciata nel procedimento recante il R.G. n. 14404/2021, nella realtà aveva ritenuto erroneamente che la parte vittoriosa fosse rimasta intimata, ragione per la quale non aveva provveduto alla liquidazione delle spese di legittimità, per cui si trattava di errore revocatorio e in tal senso disponeva l’integrazione del contraddittorio; - espletato l’incombente a cura della parte ricorrente con atto notificato il 14 aprile 2023, svolte difes e d agli Egizii (con esclusione del solo [OSCURATO:PERSONA]) e dagli ulteriori intimati, il procedimento veniva nuovamente fissato per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; - in via pregiudiziale occorre osservare che l'ordinanza interlocutoria è espressione della decisione del Collegio di ravvisare i presupposti per applicare l'art. 391-bis in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c. nel caso di specie, tuttavia, non identifica né delimita lo scrutinio di legittimità, all'esito della celebrazione della camera di consiglio, il quale investel'intero ricorso. Infatti, l'ordinanza interlocutoria non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, per cui i l Collegio decidente può ben individuare, all'occorrenza, valenza di altre circostanze per la qualificazione della fattispecie anche sotto diversi da quelli menzionati nell'ordinanza interlocutoria, giacché si tratta di provvedimento finalizzato esclusivamente alla integrazione del contraddittorio, alla strenua di una valutazione discrezionale del Collegio remittente(cfr Cass. , Sez. U n., 5 giugno 2018 n. 14437 anche se riferita alla diversa fattispecie di cui all’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5) c.p.c., principio che comunque ben può essere esteso al caso di specie; v., anche, Cass. n. 16913 del 2019; Cass. n. 18152 del 2022). Vi è stato solo, dunque, l’adempimento di un incombente disposto nel giudizio di legittimità, senza incidenza alcuna sul perimetro dello scrutinio richiesto con il ricorso; -tanto precisato, ad avviso del C ollegio, il ricorso è da accogliere in riferimento al procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 391 bis e 287 c.p.c., giacché la mancata attribuzione delle spese relative al procedimento dicassazione alla parte resistente erroneamente ritenuta intimata ma che in realtà aveva svolto difese, in violazione dell'art. 91 c.p.c. (il quale suppone che la condanna alle spese di lite debba essere effettuata in favore della parte che leabbia sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva discendente dalla sua partecipazione al giudizio: arg. da Cass. 19 giugno 2018 n. 16174; Cass. 19 agosto 2011 n. 17432; Cass. 28 luglio 2005 n. 15797), integra un errore materiale, emendabile e rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento; -ne consegue che la decisione emessa dalla Corte di cassazione, nelpunto in cui, come nella specie, sia stata omessa la condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte che in esso si era ritualmente costituita, svolgendo attività difensiva, dà comunque luogo ad un errore determinato da una svista di carattere materiale, che rend e appunto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore, e non ad un errore di fatto c.d. revocatorio sugli atti interni del giudizio di legittimità, frutto di un'erronea percezione degli atti di causa, tale da legittimare la richiesta direvocazione della sentenza di cassazione, per essere stata, del resto, l'ordinanza n. 3 851 7 del 2021 correttamente comunicata ai resistenti, da considerarsi assimilabili a quella in esame la fattispecie in cui il giudice liquidi le spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva abbia ritenuto non costituita la parte vittoriosa (v. Cass. n. 12185 del 2020), come anche lafattispecie di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore (del pari assoggettata alprocedimento di correzione degli errori materiali da Cass.,Sez. U n. , n. 16037 del 2010 ); - rilevato, invero, come l' integrazione della ordinanza con la statuizione di condanna del la parte soccombente co l rimborso delle spese a favore dell'altra parte, la quale, però, erroneamente è stata ritenuta intimata - come, del resto, attestato nello stessoprovvedimento - adempie alla necessità di adottare una pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali (v. in termini, Cass. n. 18152 del 2002); –considerato che n ulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché ilprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391 - bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass.,Sez. Un., n. 9438 del 2002 ; Cass. , Sez. U n. , n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196del 2018; Cass. n. 26566 del 2023). P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 38517/2021, pubblicata il 06.12.2021, venga corretta in dispositivo, aggiungendo, a pag. 6, la frase, dopo il periodo “dichiara il ricorso inammissibile” e prima della frase “Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto”, « condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti che vengono liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge», con eliminazione in motivazione, alla stessa pagina 6, della frase “considerato che non occorre far luogo a statuizione sulle spese essendo rimaste le controparti intimate”. Dispo