CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto in abitazione loro ascritto in concorso, consistente nella sottrazione dall'agriturismo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] dei beni specificati in rubrica (fatto commesso il 17.10.2018). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea valutazione delle prove e vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3.1. Nelle more, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali, stante l'intervenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere basato la condanna solo sulle dichiarazioni della persona offesa, non motivando sui rilievi fotografici che mettono in discussione la ricostruzione operata dai giudici di merito, trattandosi di luogo disastrato con materiali abbandonati alla rinfusa, e che escludono il dolo del prevenuto; si tratta di fatto derubricabile in furto semplice, non procedibile per difetto di querela. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. III) Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per morte dell'imputato e per l'inammissibilità del ricorso proposto dal Lazzaro. 6. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], non resta che prendere atto del certificato di morte dell'imputato versato in atti dal difensore, attestante l'intervenuto decesso del ricorrente in data 16.11.2021. Ciò comporta l'estinzione del reato ex art. 150 cod. pen. ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del soggetto deceduto. 7. Quanto al ricorso del Lazzaro, esso va dichiarato inammissibile. 7.1. Il primo motivo - in punto di responsabilità - è inammissibile, in quanto costituisce la pedissequa riproposizione della doglianza proposta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale, oltre a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, operazione notoriamente preclusa in sede di legittimità, a fronte di una sentenza di merito che ha ricostruito la vicenda in disamina in termini congrui, logici e coerenti con le risultanze processuali, risultando accertato che l'imputato aveva sottratto il materiale ferroso posto all'interno di un casolare diruto di proprietà del Falzone, posto ai margini di una zona boschiva. 7.2. Gli ulteriori motivi di doglianza sono parimenti inammissibili, perché non proposti in sede di gravame di merito. E', infatti, pacifico che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). 7.3. Stante l'inammissibilità del ricorso in esame, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giu