CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 41150/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG N [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la non corretta quantificazione della pena applicatagli ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in un caso non previsto dalla legge. 3. Ed invero, a far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103 successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'il- legalità della pena e della misura di sicurezza". E nel caso che ci occupa non siamo affatto di fronte ad una pena illegale, deduzione peraltro nemmeno prospettata dal ricorrente. 3. La pena applicata nel caso che ci occupa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. all'odierno ricorrente non è illegale. E, va qui aggiunto, è esattamente quella con- cordata tra le parti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEP