CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39217/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 025PG9S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00Q70CP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16659/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990), emessa, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., solo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e non anche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata perizia sulla sostanza stupefacente; Ritenuti i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili perché non consentiti dalla legge e quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarattinammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 202