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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 1988

Cassazione n. 38449/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17 maggio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e la memoria di replica del 23.10.2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 17 maggio 2025 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste che ha convalidato il provvedimento del 14 maggio 2025 del Questore di Trieste, notificato il 15 maggio 2025, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Questura di Trieste 20 minuti dopo l'inizio di ogni incontro disputato a qualsiasi titolo dalla squadra di pallacanestro della "[OSCURATO:PERSONA]" in qualunque luogo del territorio nazionale.

1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, in occasione dell'incontro di basket disputato a Trieste presso il Palazzetto dello sport di via Flavia il 2 marzo 2025 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito all'incontro, durante l'intervallo aveva tentato di raggiungere il settore ospiti, attraversando tutti i settori che separavano la curva dei tifosi triestini da quella dei tifosi veneti, costringendo il dirigente del servizio a mobilitare velocemente il personale delle forze dell'ordine per evitare contatti diretti tra i tifosi; inoltre il medesimo, quale capofila dei tifosi triestini era riuscito a raggiungere la base del settore ospiti dove si era profuso in gesti e urla provocatorie, comportamenti entrambi chiaramente finalizzati a provocare e istigare alla violenza.

1.2. Il G.i.p., disattese sul punto le argomentazioni di cui alla memoria difensiva e ritenuta la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla richiesta di accesso agli atti, aveva convalidato il provvedimento del Questore, in quanto urgentemente adottato per contenere la pericolosità del ricorrente, oltretutto già destinatario in precedenza di analoghe misure disposte nei suoi confronti nel 2009 e nel 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in due motivi.

2.1. Col primo motivo eccepisce l'omessa motivazione dell'ordinanza in merito alla valutazione della memoria difensiva ritualmente depositata e l'illogicità della motivazione, in quanto il giudice ha analizzato solo parzialmente le ragioni esposte limitandosi a copiare, anche graficamente, la descrizione dell'evento dal provvedimento del Questore, in difetto di qualsivoglia rielaborazione critica, senza valutare gli elementi portati alla sua attenzione - quali la distanza tra il ricorrente e i tifosi ospiti nel momento in cui erano state proferite le frasi incriminate - né la documentazione della Questura allegata al fascicolo e nemmeno la documentazione fotografica prodotta dalla difesa, funzionale a far emergere l'insussistenza di concreti effetti sull'ordine pubblico determinati dalla condotta del ricorrente.

Il difetto di una concreta valutazione, dunque il vizio motivazionale, emerge altresì dalla affermata applicazione automatica al [OSCURATO:PERSONA] della prescrizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, in quanto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, affermazione a sua volta censurabile in diritto alla luce delle precedenti sentenze di questa Corte richiamate nel ricorso (si citano Cass. sez. 3, n. 25934 del 2020, Cass. sez. 3, n. 20276 del 19.04.2006; Cass. sez. 3, n. 5427 del 5.02.2020; Cass. sez. 3, n. 22390 del 2024, ric.

Sannino, e numerose altre).

2.2. Col secondo motivo, lamentando la violazione dei diritti di difesa, censura la mancata ostensione degli atti del procedimento di cui aveva fatto tempestiva richiesta, dapprima alla Questura, che tuttavia aveva emesso il [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2025 e , solo successivamente, con provvedimento del 20 maggio 2025 aveva negato l'accesso agli atti di indagine ( si citano Consiglio di Stato, sez. 4 , 28/10/1996, n. 1170, oltre a svariate pronunce dei Tribunali amministrativi regionali), e successivamente al giudice delle indagini preliminari.Si deduce che l'interessato può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'inizio di convalida o comunque presso la Questura, tuttavia il giorno dopo la notifica del [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero aveva già chiesto la convalida al Gip trasmettendo il fascicolo (si citano Sez. 3, n. 7033 del 18/01/2012, RV 252035., Sez. 3, n. 12.806 del 06/11/2015, Dep. 2016, RV 266480; Sez. 3, n. 32.824 dell' 11/06/2013 ; Sez. 3, n. 12 355 del 14/02/2023 e n. 18.814 del 27/03/2025 in procedimento Scipionato).

Inoltre il ricorrente neppure dopo la convalida, aveva avuto accesso agli atti, come risulta dalla risposta della Questura del 20 maggio 2025 e dalla declaratoria di carenza di giurisdizione sul punto, contenuta nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità e manifesta infondatezza.

1.1. Emerge dal provvedimento impugnato che la notifica del provvedimento del Questore al ricorrente è avvenuta, il 15 maggio 2025 alle ore 10.10 e che la richiesta di convalida del Pubblico Ministero è pervenuta al G.I.P. alle 10,00 del 16 maggio 2025.

La convalida del G.I.P, come risulta dall'attestazione apposta, è stata depositata in cancelleria il 17 maggio 2025, alle ore 12.51, quindi nel pieno rispetto del termine dilatorio di 48 ore previsto dalla legge.

Nello stesso provvedimento, il Gip da atto di avere letto le deduzioni difensive depositate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lo stesso 17 maggio 2025, ancorché irritualmente inoltrate a mezzo posta elettronica certificata (Sez. 3, Sentenza n. 30281 del 15/04/2021, Rv. 281920 - 01).

2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente privo di fondamento.

2.1. In termini generali è necessario ribadire che l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez.

U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Ferretti).

2.2. Circa l'onere motivazionale della decisione di convalida, occorre richiamare l'affermazione dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), secondo cui, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se rion è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore (si veda anche Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit.; amplius Sez.

U, Labbia cit..

Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 04/11/2020 Cc. , dep. 2021, Rv. 280285 - 01).

È stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. n. 44273 del 2004 sopra citata che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. (richiamata in Sez. 3, Sentenza n. 28489 del 08/02/2024 Cc. (dep. 16/07/2024) Rv. 286707 - 01).

Analogamente, con riguardo alle deduzioni difensive si è affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ove non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286).

Va sottolineato, inoltre, che tale obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321).

Oltretutto, la motivazione richiesta per la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione non richiede inderogabilmente formule sacramentali e/o esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, Rv. 275562; Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni).

2.3. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, le condotte ascritte sono state specificamente individuate e descritte dal Gip che, sulla scorta degli atti trasmessi con la richiesta del Pubblico Ministero, seppur in termini relativamente sintetici, ha operato una valutazione sostanziale della pericolosità con riferimento ad elementi specifici tratti dalla condotta tenuta nel caso in esame, dal fatto che il ricorrente fosse il capofila della tifoseria e soprattutto avesse attraversato tutti i settori che separavano la curva dei tifosi triestini per raggiungere il settore ospiti, con conseguente necessaria attivazione del personale delle forze dell'ordine, conclusivamente rilevando, in risposta alle osservazioni difensive sviluppate nella memoria del 17 maggio 2025, che la condotta del ricorrente non era affatto limitata alla mera intonazione di cori da stadio essendosi concretata in un'attiva incitazione alla violenza, valutazione quest'ultima del tutto obnubilata nel motivo in esame di cui deve pertanto rilevarsi, sotto questo profilo, la mancanza di specificità.2.4.

Quanto poi al tema della applicazione automatica - peraltro insussistente nel caso in esame, atteso che, come si è visto, il Gip ha comunque effettuato una specifica valutazione della pericolosità del ricorrente - al [OSCURATO:PERSONA] della prescrizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 in virtù del fatto che questi già in due precedenti occasioni fosse stato destinatario di analogo divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, deve considerarsi che il comma 5 dell'art. 6 legge n. 401 del 1989, nella parte in cui prevede siffatto automatismo, deve essere letto insieme con il comma 8-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Nella sua originaria versione, il comma 8-bis prevedeva che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive, l'interessato poteva chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto.

La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

Successivamente, l'art. 13, comma 1, lett. a), n. 5, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, 7 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha modificato la norma ritenendo non più sufficiente la prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, richiedendo altresì che il destinatario del divieto abbia adottato condotte di ravvedimento operoso, ivi specificamente indicate.

In conclusione, l'interessato, decorsi tre anni alla cessazione del divieto, può chiederne la cessazione se abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, ed abbia altresì tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8-bis.

L'automatismo imposto al giudice in caso di convalida di prescrizione dell'obbligo di firma a carico di persona già destinataria del divieto di cui al comma 1 dell'art. 6, viene dunque meno solo se, nel frattempo, l'interessato ha tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8- bis in grado di far venir meno la presunzione di pericolosità: in caso di nuovo [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di pericolosità assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato comma 8-bis.

Ragionando diversamente si finirebbe per imporre una sostanziale disapplicazione del comma 8-bis dell'art. 6, cit..

Si ritiene pertanto di ribadire il principio di diritto espresso da Sez. 3, Sentenza n. 19640 del 01/02/2024 Cc. (Rv. 286523 - 02), che ha superato il precedente richiamato nel ricorso: «il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto ciià in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, deve essere interpretato nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non deve mai dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento; se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, il giudice non deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento se il destinatario non ha mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa non sia stata concessa».

Nel caso di specie il ricorrente, destinatario di ben due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive rispettivamente disposti con provvedimenti del Questore di Trento, nel 2009 e del Questore di Trieste, nel 2010, in quest'ultimo caso con l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione, convalidato dall'autorità giudiziaria, non ha provato e nemmeno allegato di avere giammai attivano il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa ai sensi dell'art. 6, comma 8 bis, cit., per cui opera certamente l'automatismo in discorso (mentre non si discute della durata della prescrizione considerato che la stessa è stata limitata nella misura minima prevista dalla legge ).

La censura difensiva svolta nel primo motivo di ricorso si rivela pertanto, sotto questo profilo, manifestamente priva di fondamento.

3. Non merita miglior sorte il secondo motivo di ricorso, anch'esso manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente opina di non aver potuto esercitare le proprie prerogative difensive ed in particolare l'accesso agli atti su cui si fonda il provvedimento del Questore e la richiesta di convalida del Pubblico Ministero in quanto il Questore stesso, con nota del 20 maggio 25, successiva all'emissione del provvedimento ex articolo 6 della legge numero 401 del 1989 e alla stessa convalida giurisdizionale, ha rigettato la richiesta di accesso formulata a seguito della comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge 241 del 1990, di avvio del relativo procedimento amministrativo, mentre il Gip ha ricusato la sua giurisdizione sul punto.

3.2. Osserva tuttavia il collegio che in tema di convalida del provvedimento del questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati e soprattutto è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, Sentenza n. 12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 01; nello stesso senso da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 18814 dell 8/03/25), in specie è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida (Sez. 3, Sentenza n. 20753 del 04/02/2016 Rv. 267023 - 01); infatti il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare, già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda (Sez. 3, Sentenza n. 12806 del 06/11/2015 Rv. 266480 - 01).

3.3. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto né comprovato di aver effettuato alcun infruttuoso accesso presso la segreteria del Pubblico Ministero né, del vero, presso la cancelleria del Giudice, essendosi limitato a avanzare una intempestiva istanza in calce alla memoria inviata al Gip tramite posta elettronica certificata, modalità non istituzionale che non garantisce affatto il regolare arrivo del documento e men che meno la sua sottoposizione al giudice nella data e orario indicato nella ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC (In tal senso Sez. 3, Sentenza n. 30281 del 15/04/2021 Rv. 281920 - 01), tanto più considerato che la memoria in discorso risulta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica - e non già depositata - alle 09:49, appena 21 minuti prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore concesso per presentare le memorie ai sensi dell'articolo 6, commi 2 bis e 3, del legge 13 dicembre 1989 n. 401, quindi ben difficilmente funzionale al susseguente accesso al fine di esaminare e/o acquisire copia del fascicolo, per poi predisporre l'eventuale memoria difensiva su di esso basata.

Del resto, come risulta dalla ordinanza di convalida, non contestata sul punto, e da ultimo anche affermato nelle memorie di replica, la richiesta del Pubblico Ministero è stata depositata presso la cancelleria del Gip alle 10:00 del 16 maggio 2025, mentre il provvedimento del Questore è stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] alle 10:10 del 15 maggio 2025, ben 24 ore prima, in un giorno feriale, di tal che, la difesa del ricorrente, oltre che presso la cancelleria del Gip, ha certamente avuto la possibilità di accedere, in orario d'ufficio, agli atti depositati in Procura per l'intera giornata del 15 maggio e nelle prime ore del giorno successivo, periodo durante il quale non risulta, nè è stato minimamente allegato. alcun fallito tentativo del difensore di visionare il fascicolo ovvero estrarne copia.

Oltretutto il ricorrente, che nella memoria indirizzata al Gip sì è ampiamente difeso contestando vivacemente lo svolgimento dei fatti e in specie la realizzazione di una condotta concretamente pericolosa anche alla luce della documentazione fotografica allegata, non ha minimamente indicato in che cosa sia consistito in concreto il pregiudizio da lui patito (Sez. 3, Sentenza n. 28489 del 08/02/2024 Cc., Rv. 286707 - 01).

3.4. La questione dell'accesso negato, avanzato ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990, agli atti a disposizione del Questore (di cui il ricorrente aveva domandato l'integrale ostensione a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo allo stesso regolarmente inviata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990 ), che, come ben chiarito nel provvedimento di rigetto allegato al ricorso, riguardavano una più ampia informativa della DIGOS e in ogni caso non coincidono necessariamente con l'estratto inviato al pubblico ministero per le sue valutazioni in merito alla richiesta di convalida e successivamente trasmesso al Gip - questo sì certamente, a richiesta dell'interessato, accessibile nella sua integrità - esula dall'economia del presente giudizio e pertanto non rileva.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17 maggio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e la memoria di replica del 23.10.2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 17 maggio 2025 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste che ha convalidato il provvedimento del 14 maggio 2025 del Questore di Trieste, notificato il 15 maggio 2025, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Questura di Trieste 20 minuti dopo l'inizio di ogni incontro disputato a qualsiasi titolo dalla squadra di pallacanestro della "[OSCURATO:PERSONA]" in qualunque luogo del territorio nazionale. 1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, in occasione dell'incontro di basket disputato a Trieste presso il Palazzetto dello sport di via Flavia il 2 marzo 2025 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito all'incontro, durante l'intervallo aveva tentato di raggiungere il settore ospiti, attraversando tutti i settori che separavano la curva dei tifosi triestini da quella dei tifosi veneti, costringendo il dirigente del servizio a mobilitare velocemente il personale delle forze dell'ordine per evitare contatti diretti tra i tifosi; inoltre il medesimo, quale capofila dei tifosi triestini era riuscito a raggiungere la base del settore ospiti dove si era profuso in gesti e urla provocatorie, comportamenti entrambi chiaramente finalizzati a provocare e istigare alla violenza. 1.2. Il G.i.p., disattese sul punto le argomentazioni di cui alla memoria difensiva e ritenuta la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla richiesta di accesso agli atti, aveva convalidato il provvedimento del Questore, in quanto urgentemente adottato per contenere la pericolosità del ricorrente, oltretutto già destinatario in precedenza di analoghe misure disposte nei suoi confronti nel 2009 e nel 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in due motivi. 2.1. Col primo motivo eccepisce l'omessa motivazione dell'ordinanza in merito alla valutazione della memoria difensiva ritualmente depositata e l'illogicità della motivazione, in quanto il giudice ha analizzato solo parzialmente le ragioni esposte limitandosi a copiare, anche graficamente, la descrizione dell'evento dal provvedimento del Questore, in difetto di qualsivoglia rielaborazione critica, senza valutare gli elementi portati alla sua attenzione - quali la distanza tra il ricorrente e i tifosi ospiti nel momento in cui erano state proferite le frasi incriminate - né la documentazione della Questura allegata al fascicolo e nemmeno la documentazione fotografica prodotta dalla difesa, funzionale a far emergere l'insussistenza di concreti effetti sull'ordine pubblico determinati dalla condotta del ricorrente. Il difetto di una concreta valutazione, dunque il vizio motivazionale, emerge altresì dalla affermata applicazione automatica al [OSCURATO:PERSONA] della prescrizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, in quanto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, affermazione a sua volta censurabile in diritto alla luce delle precedenti sentenze di questa Corte richiamate nel ricorso (si citano Cass. sez. 3, n. 25934 del 2020, Cass. sez. 3, n. 20276 del 19.04.2006; Cass. sez. 3, n. 5427 del 5.02.2020; Cass. sez. 3, n. 22390 del 2024, ric. Sannino, e numerose altre). 2.2. Col secondo motivo, lamentando la violazione dei diritti di difesa, censura la mancata ostensione degli atti del procedimento di cui aveva fatto tempestiva richiesta, dapprima alla Questura, che tuttavia aveva emesso il [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2025 e , solo successivamente, con provvedimento del 20 maggio 2025 aveva negato l'accesso agli atti di indagine ( si citano Consiglio di Stato, sez. 4 , 28/10/1996, n. 1170, oltre a svariate pronunce dei Tribunali amministrativi regionali), e successivamente al giudice delle indagini preliminari.Si deduce che l'interessato può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'inizio di convalida o comunque presso la Questura, tuttavia il giorno dopo la notifica del [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero aveva già chiesto la convalida al Gip trasmettendo il fascicolo (si citano Sez. 3, n. 7033 del 18/01/2012, RV 252035., Sez. 3, n. 12.806 del 06/11/2015, Dep. 2016, RV 266480; Sez. 3, n. 32.824 dell' 11/06/2013 ; Sez. 3, n. 12 355 del 14/02/2023 e n. 18.814 del 27/03/2025 in procedimento Scipionato). Inoltre il ricorrente neppure dopo la convalida, aveva avuto accesso agli atti, come risulta dalla risposta della Questura del 20 maggio 2025 e dalla declaratoria di carenza di giurisdizione sul punto, contenuta nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità e manifesta infondatezza. 1.1. Emerge dal provvedimento impugnato che la notifica del provvedimento del Questore al ricorrente è avvenuta, il 15 maggio 2025 alle ore 10.10 e che la richiesta di convalida del Pubblico Ministero è pervenuta al G.I.P. alle 10,00 del 16 maggio 2025. La convalida del G.I.P, come risulta dall'attestazione apposta, è stata depositata in cancelleria il 17 maggio 2025, alle ore 12.51, quindi nel pieno rispetto del termine dilatorio di 48 ore previsto dalla legge. Nello stesso provvedimento, il Gip da atto di avere letto le deduzioni difensive depositate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lo stesso 17 maggio 2025, ancorché irritualmente inoltrate a mezzo posta elettronica certificata (Sez. 3, Sentenza n. 30281 del 15/04/2021, Rv. 281920 - 01). 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente privo di fondamento. 2.1. In termini generali è necessario ribadire che l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011, Ferretti). 2.2. Circa l'onere motivazionale della decisione di convalida, occorre richiamare l'affermazione dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), secondo cui, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se rion è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore (si veda anche Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit.; amplius Sez. U, Labbia cit.. Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 04/11/2020 Cc. , dep. 2021, Rv. 280285 - 01). È stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. n. 44273 del 2004 sopra citata che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. (richiamata in Sez. 3, Sentenza n. 28489 del 08/02/2024 Cc. (dep. 16/07/2024) Rv. 286707 - 01). Analogamente, con riguardo alle deduzioni difensive si è affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ove non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286). Va sottolineato, inoltre, che tale obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321). Oltretutto, la motivazione richiesta per la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione non richiede inderogabilmente formule sacramentali e/o esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, Rv. 275562; Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni). 2.3. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, le condotte ascritte sono state specificamente individuate e descritte dal Gip che, sulla scorta degli atti trasmessi con la richiesta del Pubblico Ministero, seppur in termini relativamente sintetici, ha operato una valutazione sostanziale della pericolosità con riferimento ad elementi specifici tratti dalla condotta tenuta nel caso in esame, dal fatto che il ricorrente fosse il capofila della tifoseria e soprattutto avesse attraversato tutti i settori che separavano la curva dei tifosi triestini per raggiungere il settore ospiti, con conseguente necessaria attivazione del personale delle forze dell'ordine, conclusivamente rilevando, in risposta alle osservazioni difensive sviluppate nella memoria del 17 maggio 2025, che la condotta del ricorrente non era affatto limitata alla mera intonazione di cori da stadio essendosi concretata in un'attiva incitazione alla violenza, valutazione quest'ultima del tutto obnubilata nel motivo in esame di cui deve pertanto rilevarsi, sotto questo profilo, la mancanza di specificità.2.4. Quanto poi al tema della applicazione automatica - peraltro insussistente nel caso in esame, atteso che, come si è visto, il Gip ha comunque effettuato una specifica valutazione della pericolosità del ricorrente - al [OSCURATO:PERSONA] della prescrizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 in virtù del fatto che questi già in due precedenti occasioni fosse stato destinatario di analogo divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, deve considerarsi che il comma 5 dell'art. 6 legge n. 401 del 1989, nella parte in cui prevede siffatto automatismo, deve essere letto insieme con il comma 8-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. Nella sua originaria versione, il comma 8-bis prevedeva che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive, l'interessato poteva chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive. Successivamente, l'art. 13, comma 1, lett. a), n. 5, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, 7 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha modificato la norma ritenendo non più sufficiente la prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, richiedendo altresì che il destinatario del divieto abbia adottato condotte di ravvedimento operoso, ivi specificamente indicate. In conclusione, l'interessato, decorsi tre anni alla cessazione del divieto, può chiederne la cessazione se abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, ed abbia altresì tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8-bis. L'automatismo imposto al giudice in caso di convalida di prescrizione dell'obbligo di firma a carico di persona già destinataria del divieto di cui al comma 1 dell'art. 6, viene dunque meno solo se, nel frattempo, l'interessato ha tenuto una delle condotte tipiche previste dal comma 8- bis in grado di far venir meno la presunzione di pericolosità: in caso di nuovo [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di pericolosità assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato comma 8-bis. Ragionando diversamente si finirebbe per imporre una sostanziale disapplicazione del comma 8-bis dell'art. 6, cit.. Si ritiene pertanto di ribadire il principio di diritto espresso da Sez. 3, Sentenza n. 19640 del 01/02/2024 Cc. (Rv. 286523 - 02), che ha superato il precedente richiamato nel ricorso: «il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto ciià in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, deve essere interpretato nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non deve mai dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento; se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, il giudice non deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento se il destinatario non ha mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa non sia stata concessa». Nel caso di specie il ricorrente, destinatario di ben due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive rispettivamente disposti con provvedimenti del Questore di Trento, nel 2009 e del Questore di Trieste, nel 2010, in quest'ultimo caso con l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione, convalidato dall'autorità giudiziaria, non ha provato e nemmeno allegato di avere giammai attivano il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa ai sensi dell'art. 6, comma 8 bis, cit., per cui opera certamente l'automatismo in discorso (mentre non si discute della durata della prescrizione considerato che la stessa è stata limitata nella misura minima prevista dalla legge ). La censura difensiva svolta nel primo motivo di ricorso si rivela pertanto, sotto questo profilo, manifestamente priva di fondamento. 3. Non merita miglior sorte il secondo motivo di ricorso, anch'esso manifestamente infondato. 3.1. Il ricorrente opina di non aver potuto esercitare le proprie prerogative difensive ed in particolare l'accesso agli atti su cui si fonda il provvedimento del Questore e la richiesta di convalida del Pubblico Ministero in quanto il Questore stesso, con nota del 20 maggio 25, successiva all'emissione del provvedimento ex articolo 6 della legge numero 401 del 1989 e alla stessa convalida giurisdizionale, ha rigettato la richiesta di accesso formulata a seguito della comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge 241 del 1990, di avvio del relativo procedimento amministrativo, mentre il Gip ha ricusato la sua giurisdizione sul punto. 3.2. Osserva tuttavia il collegio che in tema di convalida del provvedimento del questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati e soprattutto è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, Sentenza n. 12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 01; nello stesso senso da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 18814 dell 8/03/25), in specie è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida (Sez. 3, Sentenza n. 20753 del 04/02/2016 Rv. 267023 - 01); infatti il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare, già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda (Sez. 3, Sentenza n. 12806 del 06/11/2015 Rv. 266480 - 01). 3.3. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto né comprovato di aver effettuato alcun infruttuoso accesso presso la segreteria del Pubblico Ministero né, del vero, presso la cancelleria del Giudice, essendosi limitato a avanzare una intempestiva istanza in calce alla memoria inviata al Gip tramite posta elettronica certificata, modalità non istituzionale che non garantisce affatto il regolare arrivo del documento e men che meno la sua sottoposizione al giudice nella data e orario indicato nella ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC (In tal senso Sez. 3, Sentenza n. 30281 del 15/04/2021 Rv. 281920 - 01), tanto più considerato che la memoria in discorso risulta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica - e non già depositata - alle 09:49, appena 21 minuti prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore concesso per presentare le memorie ai sensi dell'articolo 6, commi 2 bis e 3, del legge 13 dicembre 1989 n. 401, quindi ben difficilmente funzionale al susseguente accesso al fine di esaminare e/o acquisire copia del fascicolo, per poi predisporre l'eventuale memoria difensiva su di esso basata. Del resto, come risulta dalla ordinanza di convalida, non contestata sul punto, e da ultimo anche affermato nelle memorie di replica, la richiesta del Pubblico Ministero è stata depositata presso la cancelleria del Gip alle 10:00 del 16 maggio 2025, mentre il provvedimento del Questore è stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] alle 10:10 del 15 maggio 2025, ben 24 ore prima, in un giorno feriale, di tal che, la difesa del ricorrente, oltre che presso la cancelleria del Gip, ha certamente avuto la possibilità di accedere, in orario d'ufficio, agli atti depositati in Procura per l'intera giornata del 15 maggio e nelle prime ore del giorno successivo, periodo durante il quale non risulta, nè è stato minimamente allegato. alcun fallito tentativo del difensore di visionare il fascicolo ovvero estrarne copia. Oltretutto il ricorrente, che nella memoria indirizzata al Gip sì è ampiamente difeso contestando vivacemente lo svolgimento dei fatti e in specie la realizzazione di una condotta concretamente pericolosa anche alla luce della documentazione fotografica allegata, non ha minimamente indicato in che cosa sia consistito in concreto il pregiudizio da lui patito (Sez. 3, Sentenza n. 28489 del 08/02/2024 Cc., Rv. 286707 - 01). 3.4. La questione dell'accesso negato, avanzato ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990, agli atti a disposizione del Questore (di cui il ricorrente aveva domandato l'integrale ostensione a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo allo stesso regolarmente inviata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990 ), che, come ben chiarito nel provvedimento di rigetto allegato al ricorso, riguardavano una più ampia informativa della DIGOS e in ogni caso non coincidono necessariamente con l'estratto inviato al pubblico ministero per le sue valutazioni in merito alla richiesta di convalida e successivamente trasmesso al Gip - questo sì certamente, a richiesta dell'interessato, accessibile nella sua integrità - esula dall'economia del presente giudizio e pertanto non rileva. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso
Sentenza Cassazione n. 38449/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris