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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04925/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in riferimento al secondo motivo di ricorso e inammissibilità nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il locale Tribunale dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo B) e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante e alla contestata recidiva, avvinti i reati sotto il vincolo della continuazione - lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 25.000,00 di multa.

1.2. Nel corso di un intervento avvenuto il 29/08/2015 presso un immobile sito in Palermo, via Orecchiuta 43, piano terra, i Carabinieri avevano rinvenuto una serra indoor utilizzata per la coltivazione di marijuana, nonché, nei pressi della medesima abitazione e nel terreno posto alle spalle di questa, numerose altre piante di marijuana, coltivate dalla famiglia dell'odierno ricorrente.

Riscontravano altresì la presenza di allacci abusivi e diretti finalizzati all'approvvigionamento di energia elettrica con la quale alimentare la predetta serra.

L'intervento del personale tecnico dell'Enel consentiva di constatare che l'elettricità veniva attinta indebitamente mediante il collegamento di due conduttori all'impianto pubblico della società fornitrice del servizio.

L'accertamento chimico-tossicologico condotto sulle piante rivelava che le stesse possedevano un contenuto medio di principio attivo Delta 9 THC pari a 4,33%, superiore allo 0,5%, considerata la soglia minima drogante di THC.

Sulla scorta di tali emergenze, il Giudice di primo grado riconosceva la penale responsabilità dell'imputato, evidenziando la pacifica riferibilità della coltivazione e del pertinente allaccio abusivo a [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della presenza in loco di documenti personali ed esclusivi dell'imputato (di cui non era stato denunciato né il furto né lo smarrimento), oltre che in ragione di una visura storica per fabbricati, da cui emergeva che, all'epoca dei fatti, la coniuge del prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], era titolare della nuda proprietà dell'immobile di via Orecchiuta 42.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva due motivi con cui deduce:

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per inosservanza delle norme in materia di valutazione della prova laddove è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati, in ragione della asserita esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

La Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la norma in materia di valutazione della prova indiziaria, giacché gli elementi riconducibili all'imputato, più sopra richiamati, non sarebbero dotati di gravità, precisone e concordanza, anche in considerazione del rinvenimento di analoga documentazione riferibile alla figlia dell'imputato, Francesca.

La motivazione sarebbe poi affetta da travisamento della prova per avere i Giudici di merito trascurato, senza spiegarne le ragioni, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], che si porrebbe in contrasto con la decisione;

2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 53, 56, 56-bis, 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 125 cod. proc. pen., per non avere disposto la sostituzione della reclusione inflitta con la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, alternativamente richiesti dalla difesa nelle proprie conclusioni scritte, nonostante ne sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi.

Pur dando atto di avere letto le conclusioni scritte delle parti, la Corte di merito non solo non ha disposto la sanzione sostitutiva ma ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, dovendo il ricorso dichiararsi inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428).Quanto alla prova indiziaria, cui il ricorrente vorrebbe negare credito, questa Corte di legittimità, sin da epoca risalente, ha chiarito che l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 1718 del 21/12/1999 dep. 2000, Widman, Rv. 215343).

Già nel 1992 le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230) affermavano che "L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

L'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, peraltro, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice".

Nel caso in esame, pertanto, il Giudice di merito era chiamato ad operare un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato univoco.

La Corte territoriale ha, dunque, fatto ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, tenendo correttamente in conto che, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone ed altri, Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011 dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).Tanto premesso, la sentenza impugnata disattendendo, con motivazione adeguata, le medesime questioni riproposte con il presente ricorso, ha osservato come l'istruttoria svolta in primo grado abbia permesso di compendiare un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da fornire la prova della riferibilità soggettiva della condotta all'imputato, costituito dalle seguenti circostanze: l'immediata prossimità del iocus commissi delicti rispetto all'abitazione dell'imputato; la titolarità, da parte della moglie dell'imputato, della nuda proprietà dell'immobile ove era stata realizzata la serra indoor; il rinvenimento, all'interno del fabbricato stesso di documenti personali in originale e in copia intestati all'imputato (uno alla figlia), di cui questi non aveva denunciato il furto o lo smarrimento, né aveva fornito spiegazione alcuna in merito all'anzidetto ritrovamento in loco.

Ha concluso, infine, osservando, proprio alla luce del criterio di verosimiglianza e delle massime di esperienza, che «risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse la piena disponibilità del fabbricato adibito a serra indoor come anche degli appezzamenti di terreno limitrofi, anch'essi adibiti a piantagione, deponendo in quest'ultimo senso la medesimezza dell'allaccio abusivo alla rete pubblica Enel, che riforniva di energia elettrica la coltivazione di marijuana, nonché l'identità della tubatura utilizzata per irrigare i fondi attigui al fabbricato, che da quest'ultimo scaturiva e si propagava», potendosi «plausibilmente escludere ogni spiegazione alternativa (peraltro neppure addotta dalla difesa) che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile».

2.1. Anche il secondo motivo, afferente alla mancata sostituzione della pena, non merita accoglimento, dovendo considerarsi la relativa richiesta implicitamente disattesa dalla sentenza impugnata, in ragione «da un lato, del concreto disvalore della condotta commessa da [OSCURATO:PERSONA] e, nel contempo, dei precedenti penali da cui risulta gravato, certamente sintomatici di una personalità negativa e di una spiccata insofferenza verso il rispetto dei precetti normativi»: indici che, se pur utilizzati dalla Corte territoriale per escludere l'invocata revisione del già operato giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con le contestate aggravanti, fondano anche le ragioni dell'implicito rigetto della richiesta di sanzioni sostitutive.

Si tratta di motivazione implicita, comunemente ammessa in giurisprudenza, che si ha allorquando dal tessuto argonnentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento.

La sentenza di merito, invero, non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, se anche non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900): in tali casi, non vi è spazio. per il vizio di mancanza di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220).

Tanto premesso, occorre evidenziare che l'applicazione delle sanzioni sostitutive - rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale - non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerle.

E ciò in base all'esplicito disposto dell'art. 58 L. 689/1981 secondo cui «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (...)».

In altri termini, il Collegio ritiene che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva si debba fermare - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocata sostituzione della pena inflitta.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in riferimento al secondo motivo di ricorso e inammissibilità nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il locale Tribunale dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo B) e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante e alla contestata recidiva, avvinti i reati sotto il vincolo della continuazione - lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 25.000,00 di multa. 1.2. Nel corso di un intervento avvenuto il 29/08/2015 presso un immobile sito in Palermo, via Orecchiuta 43, piano terra, i Carabinieri avevano rinvenuto una serra indoor utilizzata per la coltivazione di marijuana, nonché, nei pressi della medesima abitazione e nel terreno posto alle spalle di questa, numerose altre piante di marijuana, coltivate dalla famiglia dell'odierno ricorrente. Riscontravano altresì la presenza di allacci abusivi e diretti finalizzati all'approvvigionamento di energia elettrica con la quale alimentare la predetta serra. L'intervento del personale tecnico dell'Enel consentiva di constatare che l'elettricità veniva attinta indebitamente mediante il collegamento di due conduttori all'impianto pubblico della società fornitrice del servizio. L'accertamento chimico-tossicologico condotto sulle piante rivelava che le stesse possedevano un contenuto medio di principio attivo Delta 9 THC pari a 4,33%, superiore allo 0,5%, considerata la soglia minima drogante di THC. Sulla scorta di tali emergenze, il Giudice di primo grado riconosceva la penale responsabilità dell'imputato, evidenziando la pacifica riferibilità della coltivazione e del pertinente allaccio abusivo a [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della presenza in loco di documenti personali ed esclusivi dell'imputato (di cui non era stato denunciato né il furto né lo smarrimento), oltre che in ragione di una visura storica per fabbricati, da cui emergeva che, all'epoca dei fatti, la coniuge del prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], era titolare della nuda proprietà dell'immobile di via Orecchiuta 42. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per inosservanza delle norme in materia di valutazione della prova laddove è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati, in ragione della asserita esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la norma in materia di valutazione della prova indiziaria, giacché gli elementi riconducibili all'imputato, più sopra richiamati, non sarebbero dotati di gravità, precisone e concordanza, anche in considerazione del rinvenimento di analoga documentazione riferibile alla figlia dell'imputato, Francesca. La motivazione sarebbe poi affetta da travisamento della prova per avere i Giudici di merito trascurato, senza spiegarne le ragioni, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], che si porrebbe in contrasto con la decisione; 2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 53, 56, 56-bis, 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 125 cod. proc. pen., per non avere disposto la sostituzione della reclusione inflitta con la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, alternativamente richiesti dalla difesa nelle proprie conclusioni scritte, nonostante ne sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi. Pur dando atto di avere letto le conclusioni scritte delle parti, la Corte di merito non solo non ha disposto la sanzione sostitutiva ma ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, dovendo il ricorso dichiararsi inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428).Quanto alla prova indiziaria, cui il ricorrente vorrebbe negare credito, questa Corte di legittimità, sin da epoca risalente, ha chiarito che l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 1718 del 21/12/1999 dep. 2000, Widman, Rv. 215343). Già nel 1992 le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230) affermavano che "L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. L'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, peraltro, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice". Nel caso in esame, pertanto, il Giudice di merito era chiamato ad operare un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato univoco. La Corte territoriale ha, dunque, fatto ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, tenendo correttamente in conto che, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone ed altri, Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011 dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).Tanto premesso, la sentenza impugnata disattendendo, con motivazione adeguata, le medesime questioni riproposte con il presente ricorso, ha osservato come l'istruttoria svolta in primo grado abbia permesso di compendiare un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da fornire la prova della riferibilità soggettiva della condotta all'imputato, costituito dalle seguenti circostanze: l'immediata prossimità del iocus commissi delicti rispetto all'abitazione dell'imputato; la titolarità, da parte della moglie dell'imputato, della nuda proprietà dell'immobile ove era stata realizzata la serra indoor; il rinvenimento, all'interno del fabbricato stesso di documenti personali in originale e in copia intestati all'imputato (uno alla figlia), di cui questi non aveva denunciato il furto o lo smarrimento, né aveva fornito spiegazione alcuna in merito all'anzidetto ritrovamento in loco. Ha concluso, infine, osservando, proprio alla luce del criterio di verosimiglianza e delle massime di esperienza, che «risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse la piena disponibilità del fabbricato adibito a serra indoor come anche degli appezzamenti di terreno limitrofi, anch'essi adibiti a piantagione, deponendo in quest'ultimo senso la medesimezza dell'allaccio abusivo alla rete pubblica Enel, che riforniva di energia elettrica la coltivazione di marijuana, nonché l'identità della tubatura utilizzata per irrigare i fondi attigui al fabbricato, che da quest'ultimo scaturiva e si propagava», potendosi «plausibilmente escludere ogni spiegazione alternativa (peraltro neppure addotta dalla difesa) che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile». 2.1. Anche il secondo motivo, afferente alla mancata sostituzione della pena, non merita accoglimento, dovendo considerarsi la relativa richiesta implicitamente disattesa dalla sentenza impugnata, in ragione «da un lato, del concreto disvalore della condotta commessa da [OSCURATO:PERSONA] e, nel contempo, dei precedenti penali da cui risulta gravato, certamente sintomatici di una personalità negativa e di una spiccata insofferenza verso il rispetto dei precetti normativi»: indici che, se pur utilizzati dalla Corte territoriale per escludere l'invocata revisione del già operato giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con le contestate aggravanti, fondano anche le ragioni dell'implicito rigetto della richiesta di sanzioni sostitutive. Si tratta di motivazione implicita, comunemente ammessa in giurisprudenza, che si ha allorquando dal tessuto argonnentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento. La sentenza di merito, invero, non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, se anche non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900): in tali casi, non vi è spazio. per il vizio di mancanza di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220). Tanto premesso, occorre evidenziare che l'applicazione delle sanzioni sostitutive - rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale - non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerle. E ciò in base all'esplicito disposto dell'art. 58 L. 689/1981 secondo cui «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (...)». In altri termini, il Collegio ritiene che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva si debba fermare - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocata sostituzione della pena inflitta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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