CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31581/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: prova tempestività della notifica del ricorso in CTP Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 4733/02/20 depositata in data 15/10/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso la cartella di pagamento per maggiore iva riferita all’anno 2015; - il giudice provinciale di merito dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato in violazione del termine di cui all’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 non avendo la società dimostrato la data di notifica dell’atto impugnato, dalla quale desumere la tempestiva proposizione del ricorso; - la contribuente appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 149 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente inammissibile il ricorso in primo grado, che andava invece esaminato nel merito in quanto tempestivo, alla luce della data di notifica della cartella impugnata; - il motivo è fondato; - invero, parte ricorrente ha prodotto an che in questa sede di legittimità, così come nei gradi del merito, copia notificatale della cartella impugnata, dalla quale si evince la data di consegna dell’atto impositivo (il 22 maggio 2019) e dalla quale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] può quindi ricavarsi la tempestiva proposizione del ricorso in primo grado (notificato il 19 giugno 2019); - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice dell’appello per esame del meritus causae; - il secondo motivo di ricorso, incentrato sul la violazione ed errata applicazione dell’art. 156 c. 3 c.p.c. in relazione all’art. 17 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto comunque sanato dal comportamento dell’Ufficio il vizio di notifica, all’esito della decisione che precede,risulta assorbito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legitt