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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42480/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di ALIJA Andrea, con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per concorso in ricettazione, reato dal quale era stato poi definitivamente assolto in abbreviato perchè il fatto non sussiste.

I giudici della riparazione, in particolare, hanno dato conto dei fatti accertati, in base ai quali hanno ritenuto che l'istante si era recato a casa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Ilir e del padre di questi il giorno 8/5/2020; che costoro erano stati ritenuti partecipi di un gruppo criminale dedito alla ricettazione di monili preziosi; che il successivo 12/5 l'istante era stato nuovamente visto recarsi presso quell'abitazione alle ore 6 della mattina e salire su un'auto condotta dal BUSHI, per farvi ritorno alle ore 13,43; che le celle agganciate dal telefono di quest'ultimo collocavano l'apparecchio in Ravenna e, due giorni dopo, in una conversazione tra il BUSHI e il padre, i conversanti avevano fatto riferimento a tale viaggio e al suo scopo (prendere pietre grosse e gr. 800 di oro), citando l'istante (con il nome di BLEDI al medesimo riferibile), il quale avrebbe portato circa 800 grammi.

Ciò posto, quei giudici hanno operato il vaglio circa la sussistenza della condizione negativa, esaminando i dati fattuali alla stregua del giudizio assolutorio, dal quale era rimasto confermato che il richiedente aveva frequentato persone pregiudicate e implicate nel riciclaggio e nella ricettazione di merce proveniente da reato, essendosi recato almeno due volte presso l'abitazione di costoro, avendo trascorso una mattinata con uno di essi, proprio in coincidenza del procacciamento di merce rubata.

Quanto, poi, alla tesi difensiva a mente della quale la presenza dell'istante presso quella abitazione era da ricollegarsi alla richiesta di un prestito, la Corte della riparazione ha ritenuto che essa non fosse supportata da alcun elemento, oltre che smentita dal ritrovamento presso la sua abitazione della somma di euro 3.200,00 (ancorché appartenenti alla convivente), ritenendo altresì la consapevolezza della caratura criminale dei due soggetti frequentati e la conoscenza, proprio a dire dell'interessato, della disponibilità di denaro in capo a costoro.

L'insieme di tali elementi è stato considerato eziologicamente collegato alla privazione della libertà, avendo ingenerato l'errato convincimento, in capo all'autorità procedente, che l'istante fosse coinvolto nei traffici illeciti sopra descritti.2.

La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione che assume carente, contraddittoria e manifestamente illogica, contestando il giudizio di rilevanza dei comportamenti ritenuti e osservando che l'istante si era incontrato con il BUSHI in due sole occasioni.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.

Le argomentazioni su cui si regge la valutazione condotta dalla Corte territoriale impongono di richiamare ciò che costituisce consolidato orientamento sulla natura e sulla ratio dell'istituto azionato.

In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel far ciò, deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; ma, anche successivamente, sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Peraltro, la condotta di cui all'art. 314, cod. proc. pen., costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680).

Inoltre, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).

2. Nel caso in esame, il giudice della riparazione non si è discostato dai principi testé enunciati.

Ha, infatti, operato una ricostruzione autonoma della vicenda processuale, avuto riguardo, tuttavia, alle sole circostanze che lo stesso giudice della cognizione aveva ritenuto accertate e sostanzialmente dimostrative di una connivenza non punibile.

Proprio questa è stata valutata quale comportamento ostativo dalla Corte territoriale, alla stregua di un ragionamento che non è stato sottoposto a effettiva critica dal deducente, limitatosi a opporre il suo divergente punto di vista, senza tenere neppure in considerazione i principi più volte affermati da questa Corte proprio con riferimento alla rilevanza di un comportamento dell'istante che denunci contiguità o connivenza con l'autore del reato (sez.

4. n. 4113 del 13/1/2021, Sanyang, Rv. 280391; sez. 3, n. 22060 del 23/1/2019, Diotallevi, Rv. 275970; sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

3. Al rigetto segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 222264).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.

Deciso il 3 ottobre 2023.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di ALIJA Andrea, con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per concorso in ricettazione, reato dal quale era stato poi definitivamente assolto in abbreviato perchè il fatto non sussiste. I giudici della riparazione, in particolare, hanno dato conto dei fatti accertati, in base ai quali hanno ritenuto che l'istante si era recato a casa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Ilir e del padre di questi il giorno 8/5/2020; che costoro erano stati ritenuti partecipi di un gruppo criminale dedito alla ricettazione di monili preziosi; che il successivo 12/5 l'istante era stato nuovamente visto recarsi presso quell'abitazione alle ore 6 della mattina e salire su un'auto condotta dal BUSHI, per farvi ritorno alle ore 13,43; che le celle agganciate dal telefono di quest'ultimo collocavano l'apparecchio in Ravenna e, due giorni dopo, in una conversazione tra il BUSHI e il padre, i conversanti avevano fatto riferimento a tale viaggio e al suo scopo (prendere pietre grosse e gr. 800 di oro), citando l'istante (con il nome di BLEDI al medesimo riferibile), il quale avrebbe portato circa 800 grammi. Ciò posto, quei giudici hanno operato il vaglio circa la sussistenza della condizione negativa, esaminando i dati fattuali alla stregua del giudizio assolutorio, dal quale era rimasto confermato che il richiedente aveva frequentato persone pregiudicate e implicate nel riciclaggio e nella ricettazione di merce proveniente da reato, essendosi recato almeno due volte presso l'abitazione di costoro, avendo trascorso una mattinata con uno di essi, proprio in coincidenza del procacciamento di merce rubata. Quanto, poi, alla tesi difensiva a mente della quale la presenza dell'istante presso quella abitazione era da ricollegarsi alla richiesta di un prestito, la Corte della riparazione ha ritenuto che essa non fosse supportata da alcun elemento, oltre che smentita dal ritrovamento presso la sua abitazione della somma di euro 3.200,00 (ancorché appartenenti alla convivente), ritenendo altresì la consapevolezza della caratura criminale dei due soggetti frequentati e la conoscenza, proprio a dire dell'interessato, della disponibilità di denaro in capo a costoro. L'insieme di tali elementi è stato considerato eziologicamente collegato alla privazione della libertà, avendo ingenerato l'errato convincimento, in capo all'autorità procedente, che l'istante fosse coinvolto nei traffici illeciti sopra descritti.2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione che assume carente, contraddittoria e manifestamente illogica, contestando il giudizio di rilevanza dei comportamenti ritenuti e osservando che l'istante si era incontrato con il BUSHI in due sole occasioni. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo. Le argomentazioni su cui si regge la valutazione condotta dalla Corte territoriale impongono di richiamare ciò che costituisce consolidato orientamento sulla natura e sulla ratio dell'istituto azionato. In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel far ciò, deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; ma, anche successivamente, sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Peraltro, la condotta di cui all'art. 314, cod. proc. pen., costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). Inoltre, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 2. Nel caso in esame, il giudice della riparazione non si è discostato dai principi testé enunciati. Ha, infatti, operato una ricostruzione autonoma della vicenda processuale, avuto riguardo, tuttavia, alle sole circostanze che lo stesso giudice della cognizione aveva ritenuto accertate e sostanzialmente dimostrative di una connivenza non punibile. Proprio questa è stata valutata quale comportamento ostativo dalla Corte territoriale, alla stregua di un ragionamento che non è stato sottoposto a effettiva critica dal deducente, limitatosi a opporre il suo divergente punto di vista, senza tenere neppure in considerazione i principi più volte affermati da questa Corte proprio con riferimento alla rilevanza di un comportamento dell'istante che denunci contiguità o connivenza con l'autore del reato (sez. 4. n. 4113 del 13/1/2021, Sanyang, Rv. 280391; sez. 3, n. 22060 del 23/1/2019, Diotallevi, Rv. 275970; sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 3. Al rigetto segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 222264). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Deciso il 3 ottobre 2023. Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 42480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris