CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 00894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sullai m p u g n a z i o n e p r o p o s t a d a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X eXXXXXXXXXXXXXXXXXnei confronti della sentenza del GUP presso il Tribunale di NapoliNord del 2 maggio 2024, in parziale riforma della sentenza impugnata accoglieva la richiestadi concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata dallo stesso e rideterminava la pena per i delittidi cui agl i art t . 612-bis e 609-octies cod. pen. ( in anni 5 e mesi 3 per i lXXXXXXXXXXXXXXXXXXe anni 4 mesi 2 giorni 20 per i l XXXXXXXX).2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.2.1 Il XXXXXXXXXXlamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato.2.2. Il XXXXXXXXlamenta vizio di motivazione per manifesta illogicità della motivazionerispetto alle doglianze formulate con i motivi di appello.3. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti avverso sentenza di concordatoin appello per motivi non consentiti.A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entratain vigore il 03/08/2017, e stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte diappello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previstedall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o inparte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali vienechiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblicoministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano algiudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati – quali quelli relativi alla sussistenza di circostanzeaggravanti o attenuanti - o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969).E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso percessazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbiarinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivoriconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103,non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quantoavviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018,Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che cioccupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza dicause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d.patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della l. n. 103 del 2017, il giudicedi secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p.,non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previstedall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causadell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato aimotivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cosìSez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755, che, in applicazione delprincipio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenzaex art. 599-bis c.p.p., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sullecondizioni di cui all'art. 129 c.p.p. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R.n. 309 del 1990).4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi, che hannoad oggetto motivi non consentiti dalla legge, quale la determinazione della pena.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00per ciascun ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.