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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24550/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata (pag. 3) che ha ravvisato la condizione ostativa della abitualità del comportamento in ragione delle plurime condanne riportate dall'imputato per reati della stesse specie di quelli oggetto di giudizio (ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto); va ricordato che «ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono inammissibili ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. perché entrambe le censure non sono state previamente dedotte con l'atto di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato, peraltro, che dal provvedimento impugnato (pag. 1) emerge che la diminuente di cui all'art. 62 bis è stata riconosciuta dal giudice di primo grado con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata (pag. 3) che ha ravvisato la condizione ostativa della abitualità del comportamento in ragione delle plurime condanne riportate dall'imputato per reati della stesse specie di quelli oggetto di giudizio (ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto); va ricordato che «ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, sono inammissibili ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. perché entrambe le censure non sono state previamente dedotte con l'atto di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato, peraltro, che dal provvedimento impugnato (pag. 1) emerge che la diminuente di cui all'art. 62 bis è stata riconosciuta dal giudice di primo grado con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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