CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 42256/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA— (dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la sentenza del 11.9.2020 confermava la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 30/01/2017, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 648 CP (più grave) e altro. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione; i fatti risalgono al 2007 e la determinazione della pena concordata , comportando il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, determina la disapplicazione dell'aggravante speciale e dunque i reati debbono considerarsi prescritti dal 2017. Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato; già dalla esposizione del motivo stesso emerge che la recidiva non sarebbe stata esclusa, ma ritenuta e utilizzata per il bilanciamento delle circostanze. Peraltro, dal tenore della sentenza, neppure emerge ciò, descrivendosi la rideterminazione della pena quale aumento in continuazione rispetto a precedente condanna, previa rinuncia della parte al motivo di appello sulla recidiva; aggravante ad effetto speciale che dunque deve ritenersi all'evidenza sussistente . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il C igliere Estensore F' NO F