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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22318/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale prorogata, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] per l'addebito di partecipazione al gruppo associativo [OSCURATO:PERSONA] - Minichini - Schisa - Aprea - Casella, operante nel territorio di Napoli e zone limitrofe, da aprile 2016 con condotta perdurante.

L'esistenza di questa confederazione è stata accertata non solo attraverso le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia ma anche per mezzo di captazioni ambientali all'interno delle abitazioni dei vertici associativi.

2. [OSCURATO:PERSONA] risponde della partecipazione alla confederazione in riferimento al gruppo Minichini, capeggiato dai suoi figli, Alfredo e [OSCURATO:PERSONA].

Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] l'ha indicata come componente del gruppo Minichini, aggiungendo altresì che ella, in proprio, svolgeva anche attività di usura.

Ha aggiunto che dapprima svolgeva l'attività insieme a [OSCURATO:PERSONA] e che poi si era defilata, dopo l'arresto per l'omicidio Cepparulo - Colonna.

Dalle conversazioni oggetto di intercettazione è emerso il suo coinvolgimento nel duplice omicidio, come partecipe della fase esecutiva per aver provveduto all'accompagnamento e al prelevamento dei due killers.

La sentenza di condanna per il duplice omicidio è ormai irrevocabile.

Da altre conversazioni intercettate sono emersi: il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività del gruppo associativo; la sua partecipazione alla raccolta dei soldi nella zona di [OSCURATO:PERSONA]; la collaborazione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nella gestione deli appalti per le pulizie dei condomini, attività svolta nell'interesse delle singole famiglie, vista la ripartizione della competenza territoriale tra i Minichini e gli Aprea.

Ancora, dagli accertamenti di indagine si è rilevato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella organizzazione dei matrimoni fittizi per fare acquisire la cittadinanza italiana agli stranieri, settore questo da cui il gruppo associativo ricavava prodotti economici.

3. Quanto al profilo cautelare il Tribunale, anche prescindendo dalle presunzioni di legge, ha ravvisato esigenze attuali e concrete.

La pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è fondata sulla sua partecipazione ad una grave azione omicida, per la quale è stata condannata, in via definitiva, all'ergastolo.4.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il quadro indiziario illustrato dall'ordinanza impugnata, e che andava vagliato alla luce dei rapporti familiari tra gli interlocutori, è strutturalmente inadeguato.

Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, che sul punto ha trascurato i rilievi difensivi, il collaboratore di giustizia, Schisa, non ha indicato la ricorrente tra gli affiliati al gruppo associativo.

Peraltro, le dichiarazioni di Schisa, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dapprima svolgeva l'attività insieme a [OSCURATO:PERSONA] e in seguito ciò fece da sola in quanto quest'ultima si defilò dopo l'arresto per l'omicidio Cepparulo - Colonna, è rimasta priva di riscontri ed anzi è stata sconfessata dagli altri collaboratori di giustizia, che hanno diffusamente dichiarato in ordine al cartello criminale in contestazione senza mai nemmeno citare la ricorrente.

Per il contenuto generico, la conversazione intercettata del 23 febbraio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo confermativo delle dichiarazioni di Schisa.

L'ordinanza impugnata ha poi errato nell'affermare che la ricorrente è stata condannata alla pena dell'ergastolo per l'omicidio Cepparulo-Colonna, perché la condanna è stata ad anni venti di reclusione, a dimostrazione di una condotta assolutamente estemporanea e di minima rilevanza.

Né le poche conversazioni intercettate di cui si legge nell'ordinanza costituiscono gravi indizi di partecipazione associativa, anche in ragione del fatto che non v'è alcuna contestazione nei confronti della ricorrente per reati commessi nell'interesse del gruppo associativo.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari.

Il Tribunale è incorso in una svista affermando che la ricorrente è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio Cepparulo - Colonna, perché invero ha ricevuto una condanna a venti anni di reclusione, per il ruolo defilato assunto in quel fatto.

Ciò ha impedito di operare un corretto giudizio sulle esigenze cautelari.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il primo motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata ha compiutamente illustrato i plurimi dati indiziari che compongono una motivazione logica e coerente.

Ha anzitutto chiaramente affermato che il collaboratore di giustizia Schisa indicò la ricorrente tra i partecipi al gruppo associativo, ed ha avuto cura di precisare che non si trattò di una generica indicazione di coinvolgimento associativo perché accompagnata dal concreto riferimento alla esplicazione di condotte illecite per conto del gruppo.

Il collaboratore, infatti, nel riconoscere fotograficamente altra affiliata, [OSCURATO:PERSONA], ebbe modo di arricchire le sue dichiarazioni con l'aggiunta che quest'ultima percepiva il denaro, provento di estorsione, consegnato dai titolari delle imprese di pulizia dei palazzi di "Abbasc a Chicca" e che in un primo periodo si era occupata di questo settore di attività criminale insieme a [OSCURATO:PERSONA], che poi si era ritratta in seguito all'arresto per il duplice omicidio Cepparulo-Colonna.

2.1. Le puntuali dichiarazioni accusatorie hanno trovato riscontro, secondo quanto compiutamente argomentato in ordinanza, negli esiti delle intercettazioni ambientali realizzate all'interno dell'abitazione delle Pazzignane, su cui si è fondata l'accusa nei confronti della ricorrente per il duplice omicidio di cui si è detto, a cui prese parte provvedendo all'accompagnamento e poi al prelevamento dei due killers.

In più, il Tribunale ha richiamato la captazione ambientale del 15 novembre 2016, della conversazione tra la ricorrente, il figlio Michele, la Maione e [OSCURATO:PERSONA], avente come oggetto non solo le relazioni tra affiliati manche il cruento scontro con il gruppo Mazzarella e la disponibilità di armi.

Per nulla marginale nella ricostruzione indiziaria è poi il riferimento operato in ordinanza al fatto che l'11 dicembre 2017 ignoti esplosero colpi di arma da fuoco all'indirizzo della porta di ingresso dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA], e che un episodio simile era già avvenuto nella primavera del 2016 e si ripetette il 7 dicembre 2017.

2.2. Ancora, dalle captazioni ambientali del gennaio e del marzo 2018 si sono raccolti significativi elementi indiziari, correttamente illustrati dal Tribunale, e relativi sia al coinvolgimento della ricorrente nelle raccolte di denaro, sia alla collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli appalti per le pulizie dei condomìni.

Dati di sicuro rilievo, ai fini dell'addebito di partecipazione associativa, sono infine rappresentati dalla intervenuta condanna, ormai irrevocabile, per il duplice omicidio e dal fatto che il figlio si preoccupava che anche la madre, nel corso della detenzione, percepisse dal clan le necessarie provviste di denaro per il suo mantenimento.2.3.

L'ordinanza impugnata si è, infine, fatta carico di valutare il rilievo difensivo incentrato sulla captazione ambientale di una conversazione di [OSCURATO:PERSONA] durante la quale questi riferì di aver negato ogni ruolo associativo della madre nel corso di un colloquio con tale Peppe o' schizzo.

Sul punto il Tribunale ha osservato, con logicità di argomento, che Minichini intese tutelare la figura di sua madre dinnanzi ad un non affiliato.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'errore del Tribunale nell'affermare che la condanna per il duplice omicidio ha condotto all'irrogazione della pena dell'ergastolo invece che di anni venti di reclusione non ha potuto avere, all'evidenza, alcuna incidenza nell'apprezzamento delle esigenze cautelari.

Il giudizio prognostico ha infatti mosso dalla indiscussa premessa della irrevocabile condanna per il duplice omicidio senza che il tipo e quantità di pena irrogata, comunque assai elevata, possa refluire in esso in alcun modo.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale prorogata, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] per l'addebito di partecipazione al gruppo associativo [OSCURATO:PERSONA] - Minichini - Schisa - Aprea - Casella, operante nel territorio di Napoli e zone limitrofe, da aprile 2016 con condotta perdurante. L'esistenza di questa confederazione è stata accertata non solo attraverso le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia ma anche per mezzo di captazioni ambientali all'interno delle abitazioni dei vertici associativi. 2. [OSCURATO:PERSONA] risponde della partecipazione alla confederazione in riferimento al gruppo Minichini, capeggiato dai suoi figli, Alfredo e [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] l'ha indicata come componente del gruppo Minichini, aggiungendo altresì che ella, in proprio, svolgeva anche attività di usura. Ha aggiunto che dapprima svolgeva l'attività insieme a [OSCURATO:PERSONA] e che poi si era defilata, dopo l'arresto per l'omicidio Cepparulo - Colonna. Dalle conversazioni oggetto di intercettazione è emerso il suo coinvolgimento nel duplice omicidio, come partecipe della fase esecutiva per aver provveduto all'accompagnamento e al prelevamento dei due killers. La sentenza di condanna per il duplice omicidio è ormai irrevocabile. Da altre conversazioni intercettate sono emersi: il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività del gruppo associativo; la sua partecipazione alla raccolta dei soldi nella zona di [OSCURATO:PERSONA]; la collaborazione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nella gestione deli appalti per le pulizie dei condomini, attività svolta nell'interesse delle singole famiglie, vista la ripartizione della competenza territoriale tra i Minichini e gli Aprea. Ancora, dagli accertamenti di indagine si è rilevato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella organizzazione dei matrimoni fittizi per fare acquisire la cittadinanza italiana agli stranieri, settore questo da cui il gruppo associativo ricavava prodotti economici. 3. Quanto al profilo cautelare il Tribunale, anche prescindendo dalle presunzioni di legge, ha ravvisato esigenze attuali e concrete. La pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è fondata sulla sua partecipazione ad una grave azione omicida, per la quale è stata condannata, in via definitiva, all'ergastolo.4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il quadro indiziario illustrato dall'ordinanza impugnata, e che andava vagliato alla luce dei rapporti familiari tra gli interlocutori, è strutturalmente inadeguato. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, che sul punto ha trascurato i rilievi difensivi, il collaboratore di giustizia, Schisa, non ha indicato la ricorrente tra gli affiliati al gruppo associativo. Peraltro, le dichiarazioni di Schisa, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dapprima svolgeva l'attività insieme a [OSCURATO:PERSONA] e in seguito ciò fece da sola in quanto quest'ultima si defilò dopo l'arresto per l'omicidio Cepparulo - Colonna, è rimasta priva di riscontri ed anzi è stata sconfessata dagli altri collaboratori di giustizia, che hanno diffusamente dichiarato in ordine al cartello criminale in contestazione senza mai nemmeno citare la ricorrente. Per il contenuto generico, la conversazione intercettata del 23 febbraio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo confermativo delle dichiarazioni di Schisa. L'ordinanza impugnata ha poi errato nell'affermare che la ricorrente è stata condannata alla pena dell'ergastolo per l'omicidio Cepparulo-Colonna, perché la condanna è stata ad anni venti di reclusione, a dimostrazione di una condotta assolutamente estemporanea e di minima rilevanza. Né le poche conversazioni intercettate di cui si legge nell'ordinanza costituiscono gravi indizi di partecipazione associativa, anche in ragione del fatto che non v'è alcuna contestazione nei confronti della ricorrente per reati commessi nell'interesse del gruppo associativo. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari. Il Tribunale è incorso in una svista affermando che la ricorrente è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio Cepparulo - Colonna, perché invero ha ricevuto una condanna a venti anni di reclusione, per il ruolo defilato assunto in quel fatto. Ciò ha impedito di operare un corretto giudizio sulle esigenze cautelari. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha compiutamente illustrato i plurimi dati indiziari che compongono una motivazione logica e coerente. Ha anzitutto chiaramente affermato che il collaboratore di giustizia Schisa indicò la ricorrente tra i partecipi al gruppo associativo, ed ha avuto cura di precisare che non si trattò di una generica indicazione di coinvolgimento associativo perché accompagnata dal concreto riferimento alla esplicazione di condotte illecite per conto del gruppo. Il collaboratore, infatti, nel riconoscere fotograficamente altra affiliata, [OSCURATO:PERSONA], ebbe modo di arricchire le sue dichiarazioni con l'aggiunta che quest'ultima percepiva il denaro, provento di estorsione, consegnato dai titolari delle imprese di pulizia dei palazzi di "Abbasc a Chicca" e che in un primo periodo si era occupata di questo settore di attività criminale insieme a [OSCURATO:PERSONA], che poi si era ritratta in seguito all'arresto per il duplice omicidio Cepparulo-Colonna. 2.1. Le puntuali dichiarazioni accusatorie hanno trovato riscontro, secondo quanto compiutamente argomentato in ordinanza, negli esiti delle intercettazioni ambientali realizzate all'interno dell'abitazione delle Pazzignane, su cui si è fondata l'accusa nei confronti della ricorrente per il duplice omicidio di cui si è detto, a cui prese parte provvedendo all'accompagnamento e poi al prelevamento dei due killers. In più, il Tribunale ha richiamato la captazione ambientale del 15 novembre 2016, della conversazione tra la ricorrente, il figlio Michele, la Maione e [OSCURATO:PERSONA], avente come oggetto non solo le relazioni tra affiliati manche il cruento scontro con il gruppo Mazzarella e la disponibilità di armi. Per nulla marginale nella ricostruzione indiziaria è poi il riferimento operato in ordinanza al fatto che l'11 dicembre 2017 ignoti esplosero colpi di arma da fuoco all'indirizzo della porta di ingresso dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA], e che un episodio simile era già avvenuto nella primavera del 2016 e si ripetette il 7 dicembre 2017. 2.2. Ancora, dalle captazioni ambientali del gennaio e del marzo 2018 si sono raccolti significativi elementi indiziari, correttamente illustrati dal Tribunale, e relativi sia al coinvolgimento della ricorrente nelle raccolte di denaro, sia alla collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione degli appalti per le pulizie dei condomìni. Dati di sicuro rilievo, ai fini dell'addebito di partecipazione associativa, sono infine rappresentati dalla intervenuta condanna, ormai irrevocabile, per il duplice omicidio e dal fatto che il figlio si preoccupava che anche la madre, nel corso della detenzione, percepisse dal clan le necessarie provviste di denaro per il suo mantenimento.2.3. L'ordinanza impugnata si è, infine, fatta carico di valutare il rilievo difensivo incentrato sulla captazione ambientale di una conversazione di [OSCURATO:PERSONA] durante la quale questi riferì di aver negato ogni ruolo associativo della madre nel corso di un colloquio con tale Peppe o' schizzo. Sul punto il Tribunale ha osservato, con logicità di argomento, che Minichini intese tutelare la figura di sua madre dinnanzi ad un non affiliato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'errore del Tribunale nell'affermare che la condanna per il duplice omicidio ha condotto all'irrogazione della pena dell'ergastolo invece che di anni venti di reclusione non ha potuto avere, all'evidenza, alcuna incidenza nell'apprezzamento delle esigenze cautelari. Il giudizio prognostico ha infatti mosso dalla indiscussa premessa della irrevocabile condanna per il duplice omicidio senza che il tipo e quantità di pena irrogata, comunque assai elevata, possa refluire in esso in alcun modo. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu
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