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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45053/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie della difesa avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni che portavano a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse il non occasionale utilizzatore del telefono cellulare su cui erano stati inviati e ricevuti i messaggi afferenti ad acquisto di sostanza stupefacente, al contempo negando che il riferimento contatti di ambienti criminali avesse ad oggetto una comune attività di cessione, esclusa nel merito, ma che fosse da intendersi come rivolto al solo approvvigionamento della sostanza da parte dei ricorrente; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione posto in risalto gli elementi che hanno fatto escludere l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non solo perché era stato valorizzato il dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, ma anche attraverso la valutata complessiva attività attrezzata ed organizzata di cessione per come emersa dall'analisi della messaggistica rinvenuta sul cellulare; che, invero, l'interpretazione effettuata, se non affetta da illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che anche per quale che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, non censurabile risulta la parte di sentenza che ha valorizzato l'assenza di elementi favorevoli, i precedenti penali e la qualità della sostanza stupefacente ceduta; rilevato che la memoria presentata dalla difesa non muta quanto sopra evidenziato in merito alla correttezza della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie della difesa avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni che portavano a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse il non occasionale utilizzatore del telefono cellulare su cui erano stati inviati e ricevuti i messaggi afferenti ad acquisto di sostanza stupefacente, al contempo negando che il riferimento contatti di ambienti criminali avesse ad oggetto una comune attività di cessione, esclusa nel merito, ma che fosse da intendersi come rivolto al solo approvvigionamento della sostanza da parte dei ricorrente; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione posto in risalto gli elementi che hanno fatto escludere l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non solo perché era stato valorizzato il dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, ma anche attraverso la valutata complessiva attività attrezzata ed organizzata di cessione per come emersa dall'analisi della messaggistica rinvenuta sul cellulare; che, invero, l'interpretazione effettuata, se non affetta da illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che anche per quale che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, non censurabile risulta la parte di sentenza che ha valorizzato l'assenza di elementi favorevoli, i precedenti penali e la qualità della sostanza stupefacente ceduta; rilevato che la memoria presentata dalla difesa non muta quanto sopra evidenziato in merito alla correttezza della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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