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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20130/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari,Data pubblicazione 16/06/2026Calledda Luigia impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria e la pregressa cartelladi pagamento n. 102.2006.0016757352.000, emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di iscrizione a ruolo disposta dall’Agenzia delle Entrate diSassari, deducendo, tra l’altro, il difetto di prova della notificazione della cartellapresupposta.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Sassari, con sentenza n. 245/03/17,pronunciata il 10 aprile 2017 e depositata il 18 aprile 2017, accoglieva il ricorsolimitatamente alla cartella di pagamento impugnata, annullandola, respingeva ladomanda di annullamento del ruolo e dichiarava il ricorso inammissibile conriguardo agli altri atti emessi da [OSCURATO:SOCIETA]., compensando le spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado e producendo in secondogrado la documentazione relativa alla notificazione della cartella.Nel giudizio di appello si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, eccependo ilproprio difetto di legittimazione passiva.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con sentenza n.1272/03/2024, depositata il 20 dicembre 2024, dichiarava il difetto dilegittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e rigettava l’appello dell’ADER,ritenendo inammissibile la produzione, per la prima volta in appello, della provadella notifica della cartella, sul rilievo che tale documentazione avrebbe dovutoessere offerta nel giudizio di primo grado.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, denunciando violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.220 del 2023, nonché degli artt. 3 e 111 Cost., per avere il giudice di appelloescluso l’ammissibilità della prova della notificazione della cartella prodotta nelcorso del gravame.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Numero registro generale 12957/2025Numero sezionale 4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 16/06/2026380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 220 del 2023,nonché degli artt. 3 e 111 Cost., per avere la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 58 deld.lgs. n. 546 del 1992, nel testo risultante dalla riforma introdotta dal d.lgs. n.220 del 2023, escludendo così l’ammissibilità della produzione, in grado diappello, della documentazione attestante la notificazione della cartella dipagamento impugnata.1.1.

Il motivo è fondato.Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti richiamati nel ricorso che il giudiziodi primo grado è stato instaurato con atto notificato in data 27 giugno 2012 edepositato il 19 luglio 2012, dunque in epoca ben anteriore all’entrata in vigoredel d.lgs. n. 220 del 2023, avvenuta il 4 gennaio 2024.

Anche il giudizio di appellorisulta introdotto anteriormente a tale data, essendo stato notificato il 13novembre 2017.La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la produzione, effettuata dall’ADERper la prima volta nel giudizio di appello, della prova della notificazione dellacartella di pagamento, sul rilievo che tale documentazione avrebbe dovutoessere prodotta nel giudizio di primo grado e che, nella specie, troverebbeapplicazione il novellato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.Tale statuizione non è conforme al corretto regime intertemporale della disciplinaprocessuale applicabile alla controversia in esame.La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cuiprevedeva l’applicazione immediata della novella ai giudizi di appello instauratiNumero registro generale 12957/2025Numero sezionale 4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi ilData pubblicazione 16/06/2026cui primo grado fosse stato instaurato successivamente a tale data.[OSCURATO:PERSONA] ha in particolare affermato che una tale estensione determina unalesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilitàdelle regole processuali, incidendo retroattivamente, sia pure in formaimpropria, su scelte difensive già compiute nel vigore della disciplina precedente,la quale consentiva la produzione documentale anche in grado di appello.In applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersiche, nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente al4 gennaio 2024, continui a trovare applicazione il previgente art. 58, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nel sancire che «è fatta salva la facoltà delleparti di produrre nuovi documenti», consentiva alle parti una piena libertà diproduzione documentale in appello, anche con riguardo a documentipreesistenti, senza richiedere la dimostrazione della non imputabilità dell’omessodeposito nel grado precedente.Tale interpretazione è stata espressamente recepita dalla giurisprudenza dilegittimità successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.In particolare, questa Corte ha affermato che, ove il giudizio di primo grado siastato introdotto anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguenteammissibilità della produzione documentale in appello, e che la declaratoria diincostituzionalità impedisce l’applicazione del nuovo regime preclusivo ai giudizipendenti (Cass., Sez. 5, 18 aprile 2026, n. 10065; si veda anche Cass., Sez. 5,13 maggio 2026, n. 13861).Nella medesima pronuncia si è altresì ribadito che, nel processo tributario, invirtù del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58 del citato decreto, che consentealle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di gravame.Numero registro generale 12957/2025Numero sezionale 4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026Alla luce di tali principi, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la CorteData pubblicazione 16/06/2026territoriale, la quale ha applicato al caso di specie il novellato art. 58, comma 3,anziché la disciplina previgente, dichiarando inammissibile una produzionedocumentale che, invece, doveva ritenersi pienamente ammissibile.In definitiva, può essere formulato il seguente principio di diritto: « Alla luce dellasentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi tributari in cui ilricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023; intali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente ammissibilità dellaproduzione di nuovi documenti senza necessità di dimostrare la non imputabilitàdell’omesso deposito nel precedente grado di giudizio».La decisione deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinchéproceda a nuovo esame, valutando l’ammissibilità e la rilevanza delladocumentazione prodotta in appello alla luce del principio di diritto soprarichiamato, e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sassari,Data pubblicazione 16/06/2026Calledda Luigia impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria e la pregressa cartelladi pagamento n. 102.2006.0016757352.000, emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di iscrizione a ruolo disposta dall’Agenzia delle Entrate diSassari, deducendo, tra l’altro, il difetto di prova della notificazione della cartellapresupposta.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Sassari, con sentenza n. 245/03/17,pronunciata il 10 aprile 2017 e depositata il 18 aprile 2017, accoglieva il ricorsolimitatamente alla cartella di pagamento impugnata, annullandola, respingeva ladomanda di annullamento del ruolo e dichiarava il ricorso inammissibile conriguardo agli altri atti emessi da [OSCURATO:SOCIETA]., compensando le spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado e producendo in secondogrado la documentazione relativa alla notificazione della cartella.Nel giudizio di appello si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, eccependo ilproprio difetto di legittimazione passiva.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con sentenza n.1272/03/2024, depositata il 20 dicembre 2024, dichiarava il difetto dilegittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e rigettava l’appello dell’ADER,ritenendo inammissibile la produzione, per la prima volta in appello, della provadella notifica della cartella, sul rilievo che tale documentazione avrebbe dovutoessere offerta nel giudizio di primo grado.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, denunciando violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.220 del 2023, nonché degli artt. 3 e 111 Cost., per avere il giudice di appelloescluso l’ammissibilità della prova della notificazione della cartella prodotta nelcorso del gravame.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Numero registro generale 12957/2025Numero sezionale 4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 16/06/2026380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 220 del 2023,nonché degli artt. 3 e 111 Cost., per avere la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 58 deld.lgs. n. 546 del 1992, nel testo risultante dalla riforma introdotta dal d.lgs. n.220 del 2023, escludendo così l’ammissibilità della produzione, in grado diappello, della documentazione attestante la notificazione della cartella dipagamento impugnata.1.1. Il motivo è fondato.Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti richiamati nel ricorso che il giudiziodi primo grado è stato instaurato con atto notificato in data 27 giugno 2012 edepositato il 19 luglio 2012, dunque in epoca ben anteriore all’entrata in vigoredel d.lgs. n. 220 del 2023, avvenuta il 4 gennaio 2024. Anche il giudizio di appellorisulta introdotto anteriormente a tale data, essendo stato notificato il 13novembre 2017.La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la produzione, effettuata dall’ADERper la prima volta nel giudizio di appello, della prova della notificazione dellacartella di pagamento, sul rilievo che tale documentazione avrebbe dovutoessere prodotta nel giudizio di primo grado e che, nella specie, troverebbeapplicazione il novellato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.Tale statuizione non è conforme al corretto regime intertemporale della disciplinaprocessuale applicabile alla controversia in esame.La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cuiprevedeva l’applicazione immediata della novella ai giudizi di appello instauratiNumero registro generale 12957/2025Numero sezionale 4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi ilData pubblicazione 16/06/2026cui primo grado fosse stato instaurato successivamente a tale data.[OSCURATO:PERSONA] ha in particolare affermato che una tale estensione determina unalesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilitàdelle regole processuali, incidendo retroattivamente, sia pure in formaimpropria, su scelte difensive già compiute nel vigore della disciplina precedente,la quale consentiva la produzione documentale anche in grado di appello.In applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersiche, nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente al4 gennaio 2024, continui a trovare applicazione il previgente art. 58, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nel sancire che «è fatta salva la facoltà delleparti di produrre nuovi documenti», consentiva alle parti una piena libertà diproduzione documentale in appello, anche con riguardo a documentipreesistenti, senza richiedere la dimostrazione della non imputabilità dell’omessodeposito nel grado precedente.Tale interpretazione è stata espressamente recepita dalla giurisprudenza dilegittimità successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.In particolare, questa Corte ha affermato che, ove il giudizio di primo grado siastato introdotto anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguenteammissibilità della produzione documentale in appello, e che la declaratoria diincostituzionalità impedisce l’applicazione del nuovo regime preclusivo ai giudizipendenti (Cass., Sez. 5, 18 aprile 2026, n. 10065; si veda anche Cass., Sez. 5,13 maggio 2026, n. 13861).Nella medesima pronuncia si è altresì ribadito che, nel processo tributario, invirtù del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58 del citato decreto, che consentealle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di gravame.Numero registro generale 12957/2025Numero sezionale 4810/2026Numero di raccolta generale 20130/2026Alla luce di tali principi, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la CorteData pubblicazione 16/06/2026territoriale, la quale ha applicato al caso di specie il novellato art. 58, comma 3,anziché la disciplina previgente, dichiarando inammissibile una produzionedocumentale che, invece, doveva ritenersi pienamente ammissibile.In definitiva, può essere formulato il seguente principio di diritto: « Alla luce dellasentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi tributari in cui ilricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023; intali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente ammissibilità dellaproduzione di nuovi documenti senza necessità di dimostrare la non imputabilitàdell’omesso deposito nel precedente grado di giudizio».La decisione deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, affinchéproceda a nuovo esame, valutando l’ammissibilità e la rilevanza delladocumentazione prodotta in appello alla luce del principio di diritto soprarichiamato, e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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