CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22913/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della Pace ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 21106/2024, depositata il 29 luglio 2024, della Corte Suprema di Cassazione; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – c on ordinanza n. 21106/2024, depositata il 29 luglio 2024 , questa Corteha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ERRORE [OSCURATO:PERSONA] di- (n. 3894/2020, depositata il 7 dicembre 2020) e – in punto di spese processuali - ha così statuito: « Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, edagli accessori di legge.» (secondo capoverso di dispositivo) ; - [OSCURATO:PERSONA] della Pace ricorre, quindi, con la procedura di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza ha erroneamente invertito (in dispositivo) «i termini “controricorrente” e “ricorrente”» come reso esplicito dallo stesso contenuto motivazionale della pronuncia; 2. –l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – come pianamente emerge dallo stesso contenuto motivazionale della pronuncia –oltrechè dalla statuizione di rigetto del ricorso – l’impugnata ordinanza, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha rilevato, per l’appunto, che «Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità», al contempo escludendo i presupposti della (pur evocata) responsabilità processuale aggravata; -rimane, allora, evidente che – come ben deduce la ricorrente – il dispositivo risulta frutto di mero errore materiale consistito nell’inversione delle posizioni processuali (controricorrente e ricorrente) prese in considerazione ai fini della condanna al pagamento delle spese del giudizio; 2. - l’istanza di correzione va, pertanto, accolta dietro ripristino delle corrette posizioni processuali da prendere in considerazione ai fini della statuizione sulle spese; -la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213). P.Q.M La Corte, dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 21106/2024, depositata il 29 luglio 2024 -che (al secondo capoverso) reca la seguente statuizione: «Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.» -sia corretto nei seguenti termini: «Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.»; manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza. Così deciso in R