CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A.Martielli, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –nonchéAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA BASILICATA, n. 169/2023, depositata in data7/7/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Relativamente all’anno d’imposta 2003, [OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi, “il contribuente”) provvide, nei termini di legge, allapresentazione delle dichiarazioni dei redditi Mod. Unico/2004 e Mod.770S/2004.In data 14.2.2007, al contribuente fu notificata la cartella di pagamenton. 09220070005038378 dell’importo di € 83.728,73, per ruolo emessodall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Potenza (già [OSCURATO:PERSONA]), a seguito dell’esame delle predette dichiarazioni, da cuisarebbero emersi non meglio specificati omessi o carenti versamenti diaddizionale regionale all’IRPEF, ritenute alla fonte, nonché dell’ulteriorecredito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, ai sensi dell’art. 7,comma 10, della L. n. 388/2000.Avverso tale atto, il contribuente presentò tempestivo ricorso,notificato in data 14.7.2007, sia all’[OSCURATO:PERSONA] che alr.g. n. 4597/2024 a.c. 6/3/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026Concessionario della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA].) e successivamentedepositato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Potenza,con R.G.R. n. 477/07, chiedendone l’annullamento e denunciando inparticolare al punto sub 1), la “[OSCURATO:PERSONA]’ISCRIZIONE A RUOLO”, rilevando l’erroneità delle richiestedell’Agenzia delle Entrate, relativi a presunti carenti o omessiversamenti di ritenute alla fonte per lavoro dipendente di cui ai puntida 1 a 12 della cartella di pagamento opposta, poiché i tributi relativierano stati regolarmente pagati mediante deleghe di pagamento Mod.Con riferimento poi al recupero del credito d’imposta occupazionale,oltre sanzioni ed interessi, di cui ai punti da 19 a 22 della cartella dipagamento opposta dell’importo di € 2.097,00, si evidenziava il meroerrore di trascrizione commesso in sede di dichiarazione, rilevando lacorrettezza dell’utilizzo del ridetto credito d’imposta.Al punto sub 2) del ricorso introduttivo veniva, rilevata la“ILLEGITTIMITÀ DELL’ISCRIZIONE A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, poiché sia l’iscrizione a ruolo, che la notifica dellacartella di pagamento impugnata, dovevano avvenire entro e non oltreil 31.12.2006 (mentre nel caso di specie la notifica era avvenuta indata 14.2.2007), nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalcombinato disposto dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art.17 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti ratione temporis, sulla base dellaregola tempus regit actum.Al punto sub 3) del ricorso introduttivo veniva evidenziata altresì, la”ILLEGITTIMITÀ DELL’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]”, poichéemesso in violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), della L. n. 212/2000,“ove si prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria e deir.g. n. 4597/2024 a.c. 6/3/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026concessionari debbano tassativamente indicare, tra l’altro, l’[OSCURATO:PERSONA] il quale è possibile ottenere informazioni complete in meritoall’atto notificato, o comunicato, e il responsabile del procedimento”.Al punto sub 4) del ricorso introduttivo veniva altresì eccepita la“[OSCURATO:PERSONA] INVIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 5, DELLA L. 212/2000 E DELL’ART.36 BIS, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 600/1973”, atteso che l’invio dellacartella di pagamento impugnata non risultava essere stato maipreceduto, così come disposto ex art. 36-bis, co. 3 del D.P.R. n.600/1973 dalla notifica degli atti prodromici alla stessa: gli avvisibonari relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate.Infine, al punto sub 5) del ricorso medesimo, veniva rilevata l’assolutacarenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata, inquanto in palese contrasto con l’art. 7 della L. n. 212/2000.La parte deducente concludeva, pertanto, chiedendo l’accoglimento delricorso con conseguente annullamento della cartella di pagamentoopposta.Con controdeduzioni del 12.6.2007 si costituiva in giudizio l’Agenziadelle Entrate – Ufficio di Lagonegro, che chiedeva il rigetto del ricorso,ritenendo insussistenti i motivi addotti.Con atto del 6.6.2007 si costituiva anche la Soc. [OSCURATO:PERSONA].p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo Procuratore speciale dott.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso nei confronti dell’Agentedella riscossione.Con memoria del 4.9.2007, rilevava in particolare con l’Ufficio nonavesse fornito la prova della notifica delle comunicazioni d’irregolaritàprodromiche alla cartella di pagamento opposta.La controversia era decisa con la Sentenza n. 87/3/2009, emessa dallaSez. III della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, cheaccoglieva il ricorso con riguardo alla doglianza relativa alla tardivitàr.g. n. 4597/2024 a.c. 6/3/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamentoopposta.Con atto di appello notificato unicamente al contribuente ed iscritto aln. di RGA 82/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza,l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Potenza – Ufficio diLagonegro, impugnava la richiamata sentenza, eccependo la carenzadi motivazione e la falsa ed erronea interpretazione del D.L. n.106/2005 e dell’art. 17 del D.PR. n. 602/1973 e chiedendo, in riformadella sentenza gravata, la conferma della legittimità dell’operatodell’Ufficio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.Con l’atto di costituzione in giudizio del 29.3.2010, il contribuenteeccepiva al punto sub 1) l’insussistenza del vizio di carenza dimotivazione della sentenza impugnata.Al punto sub 2) dell’atto di controdeduzioni si evidenziava lacorrettezza della sentenza appellata dall’Ufficio, in relazioneall’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza etardività della notifica, rilevando come, al contrario di quanto sostenutodall’Ufficio nell’atto di appello, non poteva applicarsi al caso di speciel’intervenuta L. n. 156/2005.Al punto sub 3) dell’atto di controdeduzioni, in relazione all’eccezionedi parziale insussistenza dei presupposti dell’iscrizione a ruolo,assorbita dai Giudici di prime cure, si evidenziava l’acquiescenza dicontroparte sul punto, con richiesta di applicazione dell’art. 115 c.p.c.,ribadendo quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo, in ordine allainsussistenza dei presupposti dell’iscrizione a ruolo.Si riproponevano inoltre, da pagina 9 a pagina 16 dell’atto dicostituzione in giudizio, tutte le eccezioni contenute nel ricorsointroduttivo assorbite dai Giudici di prime cure e, in particolare:• la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R.n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000;r.g. n. 4597/2024 a.c. 6/3/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026• l’illegittimità dell’atto impugnato per omessa sottoscrizionedell’agente della riscossione e mancata indicazione del responsabile delprocedimento;• carenza di motivazione dell’atto impugnato.Il contribuente concludeva chiedendo il rigetto dell’appello e laconferma della sentenza appellata.La causa veniva trattata dalla Sez. n. 2 della Commissione TributariaRegionale di Potenza che, con sentenza n. 572/2/2014 del 22.4.2013,depositata in data 28.10.2014, accoglieva l’appello dell’Ufficio,compensando le spese di giudizio.Avverso la ridetta Sentenza n. 572/02/2014 del 28.10.2014 emessadall’adita Corte del gravame, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.Con ordinanza n. 20038/2021, depositata in data 14.7.2021, la Cortedi Cassazione in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso,cassava la sentenza impugnata con rinvio della causa alla C.G.T. diSecondo Grado della Basilicata – Sede di Potenza in diversacomposizione, demandando di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Con ricorso datato 14.2.2022, il contribuente riassumeva il giudiziodinanzi la C.G.T. di II Grado della Basilicata – sede di Potenza.Con atto di costituzione in giudizio e riassunzione del 4.9.2018 sicostituiva l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Potenza perchiedere l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio con riforma dellasentenza della C.T.P. n. 87/03/2009 e conseguentemente confermadella legittimità e fondatezza della cartella esattoriale n. 092 20070005038378.Il giudizio in riassunzione veniva definito dalla Sez. n. 1 della C.G.T. diSecondo Grado della Basilicata – Sede di Potenza che, con la sentenzar.g. n. 4597/2024 a.c. 6/3/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026n. 169/2023 del 31.1.2023, depositata in Segreteria in data 7.7.2023,accoglieva parzialmente l’appello dell’amministrazione.Avverso la sentenza resa in sede di rinvio, il contribuente ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agenzia delleEntrate-Riscossione è rimasta intimata.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis.c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6, comma5, della legge n. 212 del 2000 per l’omessa comunicazione dell’esitodella liquidazione o controllo della dichiarazione e conseguenteillegittimità della formazione del ruolo della cartella di pagamentoimpugnata. Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata perché la cartella dipagamento impugnata in prime cure non era stata preceduta dallacomunicazione di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.La riportata censura troverebbe conferma nell’art. 6, comma 5, dellaLegge n. 212/20002 ove si prevede che la notifica della cartella dipagamento opposta avrebbe dovuto essere preceduta dallecomunicazioni di esito della liquidazione delle dichiarazione dei redditipresentate – Modello 770/2004 e Unico/2004 per il periodo d’imposta2003 - al termine dei controlli automatici eseguiti dall’Agenzia delleEntrate, con la sanzione prevista all’ultimo periodo e di cui si erachiesta l’applicazione sin dal ricorso introduttivo del giudizio.1.1. Il motivo è infondato.r.g. n. 4597/2024 a.c. 6/3/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026Questa Corte ha anche recentemente ribadito che “l'art. 6, comma 5,della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligodel contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procederead iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando lacartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento diquanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovutacomunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di dettacomunicazione può derivare la non debenza o la riduzione dellesanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del1997, vigente ratione temporis” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 18163del 03/07/2025, Rv. 675512-01; v. anche Cass., sez. 6 - 5, Ordinanzan. 24813 del 15/09/2021, Rv. 662159-01).Il contribuente non ha dedotto, in ricorso, quali siano gli aspettirilevanti della dichiarazione sui quali sussistevano incertezze cheavrebbero potuto essere risolte in esito al contraddittorio cui sarebbestata funzionale la comunicazione di cui al terzo comma dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973.2.Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo neisoli confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo svolto l’agentedella riscossione attività difensiva.Il contribuente è condannato a pagare, in favore dell’Agenzia delleEntrate, la somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata indispositivo, oltre che la somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della cassa delle ammende, anch’essa liquidata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g. n. 4597/2024 a.c. 6/3/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4597/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 13213/2026Data pubblicazione 07/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in euro cinquemila, oltre spese prenotate adebito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad euroduemilacinquecento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di euro cinquecento infavore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA].g. n. 4597/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]