CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
39C) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocatoMICILLO PIERFRANCESCO- controricorrenti e ricorrenti incidentali-controE-[OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) cheNumero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero di raccolta generale 9304/2026VINCENZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Data pubblicazione 13/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-intimata-Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 19/4/2024 la società [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n.4429/2023 della Corte d’Appello di Napoli del 19/4/2023.2. Resistono con controricorso le società [OSCURATO:SOCIETA]., Inkos in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA].,che spiegano altresì ricorso per cassazione successivo avverso lasentenza n. 4429/2023 della Corte d’Appello di Napoli del19/4/2023.3. Resiste con separato controricorso la società E-distribuzioneS.p.A.4. L’intimata società XL [OSCURATO:PERSONA] SE (già AXA CorporateSolutions Assurance) non ha svolto attività difensiva. In data 27maggio 2024 ha depositato una irrituale nota di deposito con cuifa istanza di ricevere comunicazioni o notifiche nel corso delpresente procedimento.5. La vicenda processuale in esame trova la propria genesinell’atto di citazione con cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ela [OSCURATO:SOCIETA]. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale diNapoli, le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per l’2 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025Numero di raccolta generale 9304/2026accertamento del loro inadempimento nella fornitura di energiaData pubblicazione 13/04/2026elettrica, nonché per ottenere la loro condanna al risarcimentodei danni subiti a seguito delle interruzioni e degli sbalzi ditensione occorsi in fase di fornitura, nonché il pagamentodell’indennizzo previsto dalla delibera AEEG 198/11, con vittoriadi spese. Le attrici deducevano che la Organizzazione AgricolturaS.r.l. era intestataria del punto di prelievo (PODIT001E00015715) in Battipaglia, via Bosco II, e che la InkosS.r.l., conduttrice dell’immobile, utilizzava l’energia erogata nelmedesimo sito; che la fornitura era regolata da contrattostipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la FontelS.p.A., poi volturato alla [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dal 1 febbraio2014; che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto mandato, con e senzarappresentanza, per la stipulazione dei contratti didispacciamento, trasmissione e distribuzione dell’energia; che,negli anni 2011-2014, il punto di fornitura era stato interessatoda ripetuti e improvvisi sbalzi di tensione e micro-interruzioni,dai quali erano derivati danni materiali e pregiudizi all’immaginecommerciale.6. Con sentenza n. 6446/2020 il Tribunale di Napoli haparzialmente accolto la domanda, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della societàOrganizzazione [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di€ 2.697,20, e, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di€ 141.521,03, entrambe maggiorate degli interessi legali dallacitazione al saldo. Condannava inoltre AXA Corporate SolutionsAssurance S.A. (oggi XL [OSCURATO:PERSONA] SE) a manlevare [OSCURATO:SOCIETA]. nei limiti del massimale di polizza, fino allaconcorrenza di € 101.521,03, e delle spese di lite.7. La società [OSCURATO:SOCIETA] è stata altresì condannata allarifusione delle spese di lite in favore delle attrici e dei rispettividifensori dichiaratisi antistatari, nonché al pagamento delle3 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025Numero di raccolta generale 9304/2026spese di CTU e di quelle sopportate da [OSCURATO:SOCIETA], pari a €Data pubblicazione 13/04/202613.430,00, oltre spese forfetarie e accessori.8. Avverso la sentenza del giudice di prime cure hanno interpostogravame la società assicuratrice e, successivamente, con attoseparato, la società [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo, tral’altro, l’erroneità della decisione nella parte in cui la società erastata condannata alla rifusione delle spese anche nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., evocata in giudizio direttamente dalle parti9. Si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la corte d’appello, conordinanza resa all’udienza del 19 gennaio 2021, disponeva lariunione dei due giudizi.10. All’esito del giudizio la corte di merito, dichiarata lacontumacia della società [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto gli appelliproposti dalla società XL [OSCURATO:PERSONA] SE e dalla societàE-[OSCURATO:SOCIETA]., e in integrale riforma della pronunzia delgiudice di prime cure ha rigettato le domande di risarcimentodanni originariamente proposte dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; con condannadelle società appellate alla rifusione delle spese di entrambi igradi del giudizio in favore delle suindicate appellanti, ponendo acarico delle medesime altresì le spese di CTU.11. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria.Motivi della decisione12. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. va disposta la riunione dei ricorsiavverso la medesima sentenza.13. Va dichiarata inammissibile la nota di deposito irritualmenteprodotta dalla società XL [OSCURATO:PERSONA] SE, che non haproposto controricorso.14. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario ilricorso incidentale ( in quanto successivo ) proposto dallesocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.4 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025Numero di raccolta generale 9304/202615. Con il primo motivo le ricorrenti in via incidentaleData pubblicazione 13/04/2026denunziano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 1218 c.c., 2050 c.c., 115c.p.c., 116 c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 112 c.p.c.,1223 c.c., 1226, della Costituzione”.16. Lamentano che il Tribunale di Napoli, sulla base dellaconsulenza tecnica d’ufficio, aveva correttamente accertatol’esistenza di ripetuti sbalzi di tensione e micro-interruzioni nellafornitura di energia elettrica, riconducibili al gestore della rete, eaveva conseguentemente condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento dei danni materiali e da fermo tecnico subiti dallesocietà.17. Si dolgono che, riformando integralmente tale decisione, lacorte territoriale abbia trascurato le risultanzeistruttorie e omesso di applicare correttamente l’art. 2697 c.c.,ribaltando l’onere della prova a carico delle attrici, pur a frontedi accertamenti tecnici già favorevoli, limitandosi a richiamare inmodo generico la CTU di primo grado, senza svolgere unautonomo esame critico delle prove documentali e testimonialiacquisite, né confrontarsi con i rilievi tecnici di parte e leosservazioni formulate alla relazione peritale.18. Lamentano che ha omesso di valutare la copiosadocumentazione prodotta, tra cui i cedolini INAIL, i libri unici dellavoro, le fatture e le relazioni di riparazione, i rilievifotografici dei guasti e i reclami indirizzati al distributore, tuttiidonei a dimostrare l’esistenza e la riconducibilità dei danni aglieventi di interruzione della fornitura.19. Si dolgono che la corte d’appello abbia violato gli artt. 1218 e2050 c.c., per non aver applicato il principio della responsabilitàcontrattuale e aggravata del gestore del servizio, che, inpresenza di un’attività pericolosa e di eventi dannosi accertati,5 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025Numero di raccolta generale 9304/2026imponeva alla convenuta di provare l’adozione di tutte le misureData pubblicazione 13/04/2026idonee ad evitare il danno.20. Lamentano che il giudice di secondo grado non abbiaconsiderato i rilievi del consulente tecnico di parte, dai qualiemergeva la compatibilità dei guasti agli impianti con leinterruzioni elettriche oggetto di causa, né abbia valutato i tempidi fermo produttivo e la conseguente perdita economica, giàriconosciuti dal Tribunale di primo grado.21. Si dolgono che, pur in presenza della prova dell’an debeatur,la corte territoriale abbia escluso qualsiasi ristoro economico,omettendo di procedere alla liquidazione equitativa del danno,che avrebbe dovuto essere riconosciuto alla luce delle risultanzedocumentali e peritali acquisite.21.1. Il motivo è inammissibile.21.2. Con il medesimo, incentrato su argomentazioni tese adimostrare l’incoerenza logica della ritenuta insufficienza oinidoneità probatoria della documentazione esaminata dalCTU ai fini della prova del nesso causale tra inadempimentoe danno, le ricorrenti non si confrontano idoneamente con lerisultanze probatorie analiticamente valutate dalla corte dimerito, non adeguatamente contrastate da specifiche etempestive contestazioni o da documentazione attendibile.21.3. In effetti, nel respingere la domanda risarcitoria, lacorte d’appello ha fatto ampio riferimento alla relazione dellaCTU, dopo averne rilevato la non tempestiva contestazione,là dove ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta aifini della prova del danno correlato ai 65 eventi interruttividella energia elettrica riscontrati tra il 2011 e il 2015,rispetto a una società (Inkos) in liquidazione inattiva etrovata, in sede di sopralluogo, priva degli impianti ditrasformazione e lavorazione del materiale termo plastico intesi andati in rovina, trasferiti in altro sito. Ha, inoltre,6 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025escluso sussistere la prova del nesso eziologico tra l’eventoNumero di raccolta generale 9304/2026del 1/10/2014 e l’asserita rottura delle viti, chDea ta pauvbbelicvaazio ne 13/04/2026condotto, invece, il giudice di prime cure a riconoscere unrisarcimento del danno pari a € 50.000,00, non essendostate presentate fatture che attestano riparazioni pressoofficine esterne; dai cedolini INAIL del mese di ottobre harilevato, poi, che non fosse neanche verificabile se ilpersonale fosse stato impiegato in un altro settore noninfluenzato dagli eventi interruttivi. Ininfluente, poi, sidimostra il fatto che i ricorrenti indicano di avere prodotto inentrambi i gradi (all. 7 della citazione e all. 4 dell’atto dicostituzione in appello), le dichiarazioni di adeguatezza degliimpianti: difatti, gli stessi ricorrenti assumono che taleevidenza avrebbe dovuto influire sulla corresponsione di unindennizzo automatico, ma non sulla prova del risarcimentodel danno oggetto del procedimento.21.4. Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., in tema diriparto degli oneri probatori, questa Corte ha da tempoindicato che essa si configura solo nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma,non anche quando, a seguito di una incongrua valutazionedelle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che la parteonerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso visarebbe, al limite, un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cuiall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. L - , Sentenza n. 17313 del19/08/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 13395 del 29/05/2018;Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).21.5. E così anche in merito all’ asserita errata valutazionedelle prove acquisite, la censura non è incentratasull’interpretazione o l’applicazione dei paradigmi7 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025normativamente indicati in tema di prove, bensì sull’esitoNumero di raccolta generale 9304/2026della loro valutazione, svolta peraltro alla luce di uDnataa pu bCbliTcaUzio ne 13/04/2026percipiente.21.6. Parimenti, va rammentato che il vizio di cui all’art. 116c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui si applichi il liberoapprezzamento in riferimento a una prova che per legge siavincolata a determinati criteri di valutazione, non essendoaltrimenti censurabile la valutazione del giudice (così, Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3,ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n.20382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016).22. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., lericorrenti denunziano “Violazione e falsa applicazione” degli artt.115 c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 dellaCostituzione23. Si dolgono dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, consistente nelle richieste diprova testimoniale e di integrazione della consulenza tecnicad’ufficio, dirette ad accertare il funzionamento e la produttivitàdegli impianti, la quantità di materia prima lavorata, i tempi dilavorazione, la forza lavoro impiegata e, più in generale, il nessodi causalità tra i guasti alla rete elettrica e i danni lamentati.Lamentano, poi, che la Corte d’appello abbia omesso di valutarela relazione del consulente tecnico di parte, la documentazionefotografica e video dei danni subiti, le fatture di vendita e lebolle di trasporto, nonché le schede tecniche e i rapporti diproduzione, tutti elementi rilevanti ai fini della ricostruzione deifatti e dell’accertamento del pregiudizio economico. Denunciano,infine, la sussistenza di una motivazione carente o meramenteapparente su fatti controversi e decisivi della controversia.23.1. Il motivo è inammissibile.8 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/202523.2. Esso risulta formulato in violazione del requisito a penaNumero di raccolta generale 9304/2026d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6Da,t a cpu.bpb.lica.z,io ne 13/04/2026avendo le ricorrenti omesso di riportare nel ricorso, per laparte strettamente d’interesse a sostegno della mossacensura, il contenuto delle istanze disattese (cfr. Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).23.3. La deduzione, poi, reitera una critica alla valutazioneprobatoria svolta alla luce di una CTU che la Corte di meritoha ritenuto non essere stata oggetto di tempestiva especifica contestazione e, dunque, non si confrontanemmeno con la stessa ragione del decidere.24. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lericorrenti denunziano “Violazione falsa applicazione” dell’art. 132c.p.c. in combinato disposto con art. 156, comma 2, c.p.c.25. Si dolgono che relativamente alla sussistenza di un nesso dicausalità tra gli eventi interruttivi e i danni dedotti la sentenzarisulti solo apparentemente motivata, essendosi la corte dimerito limitata a fare meramente richiamo delle risultanze dellaCTU espletata in primo grado.25.1. Il motivo è inammissibile.25.2. Il vizio di motivazione apparente comporta che ladecisione sia carente del giudizio di fatto, e la motivazionebasata su una affermazione generale e astratta ( Cass.Sez. 3-, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024; Cass. Sez. 3 -,Sentenza n. 23893 del 04/08/2023; Cass. Sez. U.8053/2014). Il che, come si è già sopra considerato, non èavvenuto in tale fattispecie, ove il giudice dell’appello non siè limitato a svolgere un mero richiamo delle risultanzeperitali, ma ha, di contro, esposto le ragioni del rigetto delladomanda attorea, richiamando i rilievi del CTU, econdividendoli anche in considerazione della mancatacontestazione dell’esito della CTU, non essendo stata9 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025prospettata la nullità della CTU, ma solo rilievi critici allaNumero di raccolta generale 9304/2026relazione, ritenuti tuttavia infondati alla luce delle Deavtai pduebbnliczaezio ne 13/04/2026riscontrate nel corso della perizia (cfr. Cass. Sez. U -,Sentenza n. 5624 del 21/02/2022). Trattandosi, oltretutto,di una CTU percipiente, il giudice risulta essersi allineato alleconclusioni della CTU e non avrebbe potuto disattenderne lerisultanze se non motivando in ordine agli elementi divalutazione adottati e a quelli probatori utilizzati peraddivenire a una differente decisione. Sul punto, la Corted’appello ha applicato correttamente tale principio,riformando pertanto la decisione del primo giudice che, dicontro, si era discostato di molto dalle valutazioni del CTU intema al danno conseguente, risultato non adeguatamentedocumentato come avrebbe potuto essere (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 36638 del 25/11/2021; Sez. 3 -, Ordinanza n.200 del 11/01/2021; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30733 del21/12/2017).26. Con unico motivo la ricorrente in via principale società Fontels.p.a. denunzia “Nullità della sentenza e degli atti del giudizioper violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio, ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., perviolazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., avendo il giudicedell’appello proceduto alla trattazione del giudizio in assolutaassenza dell’appellato per averlo ritenuto erroneamentecontumace, e conseguentemente per aver ritenuto di non doveradottare alcun provvedimento in ordine alle spese di lite,sebbene l'appellato si sia regolarmente costituito sia nella fasecautelare che in quella di merito del giudizio rubricato al n.4065/2020, riunito al n. 3986/2020”.27. Lamenta di essersi tempestivamente costituita in appello, condeposito della comparsa di costituzione nella fase cautelare e10 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025successivamente anche nella fase di merito del giudizio rubricatoNumero di raccolta generale 9304/2026al n. 4065/2020, poi riunito al procedimento n. 3986/20D2a0ta .p ubblicazione 13/04/202628. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che lacomparsa di costituzione, sottoscritta dai propri difensori, èstata accettata dalla Cancelleria il 19 gennaio 2021 e che nelverbale di prima udienza del 23 febbraio 2021 risulta dato attodella presenza in giudizio della società, rappresentata daimedesimi procuratori.29. Lamenta che nel riformare integralmente la sentenza delgiudice di primo grado la corte territoriale ha omesso di liquidarein favore della società le spese di lite relative a tale fase, puressendo essa risultata vittoriosa nel giudizio di prime cure.30. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.31. Giusta principio consolidato (Cass., sez. 6, ordinanza n.28792 del 4 ottobre 2022; Cass. 5401/2020; Cass. n.3704/2012; Cass. SU 2881/2002), la pronuncia resa neiconfronti di una parte erroneamente dichiarata contumaceè affetta da nullità, atteso che la pretermissione della partedetermina la violazione del contraddittorio e la conseguentelesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.32. La decisione risulta pertanto assunta in violazione delsuddetto principio poiché la dichiarazione di contumacia diS.p.A., ritualmente citata ex art. 332 c.p.c., non si è costituita eva dichiarata contumace”)- si pone in contrasto con le risultanzeprocessuali del grado di appello, atteso che la società siera tempestivamente costituita nel giudizio di appello, dapprimanella fase cautelare (R.G. n. 4065/2020) e successivamente nelmerito del giudizio poi riunito (R.G. n. 3986/2020), mediantedeposito della comparsa di costituzione accettata dalla11 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025Numero di raccolta generale 9304/2026Cancelleria il 19 gennaio 2021 e sottoscritta dai difensori, avv.tiData pubblicazione 13/04/2026Luigi e [OSCURATO:PERSONA].33. Nel verbale d’udienza del 23 febbraio 2021, risulta dato attodella presenza della società e dei suoi procuratori.34. Tuttavia nell’impugnata sentenza la corte di merito non hatenuto conto di tali risultanze, con conseguente violazionedel principio del contraddittorio e del diritto di difesa, sancitidagli artt. 24 e 111 Cost. e dagli artt. 101, 161 e 166 c.p.c.35. Contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. l’errore processuale commesso dalla corted’appello ha certamente comportato un concreto pregiudizioprocessuale alla parte qui ricorrente, avendo omesso dipronunciarsi sulla rifusione delle spese in favore della societàgiudizio, nonostante la riforma della sentenza di primo gradoche aveva distribuito diversamente le spese di lite nei suoiconfronti, e ciò sulla base del criterio della soccombenza.36. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza.37. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c.,con la revoca della declaratoria di contumacia della societàAgricoltura s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese dilite del giudizio di merito di primo grado, liquidate come indispositivo, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].; lacompensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello;fermo il resto.38. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.12 di 13Numero registro generale 10347/2024Numero sezionale 4263/2025Numero di raccolta generale 9304/202639. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi perData pubblicazione 13/04/2026disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazionetra le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. ela società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorsoprincipale di [OSCURATO:SOCIETA].; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ePalplastic [OSCURATO:SOCIETA] in relazione la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c., cosìdispone: revoca la declaratoria di contumacia della società Fontels.p.a.; condanna le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ePalplastic s.r.l. al solidale pagamento delle spese di lite del giudiziodi merito di primo grado, che liquida in complessivi euro13.430,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA].; compensa tra le parti le spese delgiudizio d’appello. [OSCURATO:SOCIETA] le società [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. al solidale pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( dicui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessoridi legge, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudiziodi cassazione tra le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ePalplastic s.r.l. e la società [OSCURATO:SOCIETA]Così deciso in Roma, il 6/11/2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO13 di 13