CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso dì [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che in ordine a tali profili la Corte territoriale, a cui sono stati sottoposte identiche censura, ha reso conferente e logica motivazione facendo pertinente ed esaustivo riferimento all'accertamento della falsità della testimonianza in ragione del passaggio in giudicato della decisione con cui era stato accertato, contrariamente a quanto affermato in sede di dibattimento dal ricorrente, che lo stesso ebbe a ricevere tre dosi di eroina da D'[OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), all'assenza di elementi da cui desumere l'assenza di dolo allorché ebbe a rendere tale evidente falsa dichiarazione al Giudice (secondo motivo), alla evidenziata maggiore pericolosità di cui era sintomo il reato perpetrato in quanto, unitamente ai numerosissimi precedenti penali sia in materia di droga sia in materia di reati contro il patrimonio, denotava assoluto dispregio delle regole anche di fronte all'evidenza (parte del terzo motivo); rilevato che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (parte del terzo motivo) l'apprezzata negativa personalità del ricorrente costituisce, unitamente all'assenza di elementi positivi, sufficiente motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C