CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i sorveglianza di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente ex art. 69-bis,comma 3 Ord. pen., avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza cheaveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di liberazione anticipata in relazioneal lavoro di pubblica utilità disposto, quale pena sostitutiva, con ordinanza delgiudice dell’esecuzione del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 2024. Osservavache, pur essendo note le sentenze di questa Corte secondo le quali l’istituto dellaliberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro dipubblica utilità in base al disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981,47, comma 12-bis e 54 Ord. pen., riteneva di dover disattendere i principienunciati per i seguenti motivi:- L’art. 54 Ord. pen. non è applicabile alla pena sostitutiva dellavoro di pubblica utilità in quanto non compatibile, come, invece,richiesto dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981. Rappresenta cheosta a riconoscere la compatibilità, la circostanza che la penasostitutiva in oggetti non abbia alcuna componente restrittiva dellalibertà personale e che, laddove è stato esteso il beneficio a misurealternative non detentive, ciò è stato reso possibile da interventinormativi, come nel caso dell’art. 47, comma 12-bis Ord. pen. inrelazione all’affidamento in prova ai servizi sociali, o da interventidella Corte costituzionale, come nel caso della liberazionecondizionale.- Non è estendibile al lavoro di pubblica utilità la ratio sottesaall’applicabilità della liberazione anticipata alla misura alternativadell’affidamento in prova, in quanto nella pena sostitutiva in oggettonon è prevista alcuna componente neanche restrittiva o prescrittiva(obbligo di permanenza nel domicilio in orario notturno, limiti neglispostamenti, etc.);- Che conferma di tale impostazione si rinviene anche inalcune pronunce di questa Corte che hanno ritenuto incompatibile laliberazione anticipata con la libertà controllata, proprio inconsiderazione dell’assenza di uno stato detentivo;- Che il beneficio, peraltro, è correlato non solo alla situazionedetentiva, ma anche al fatto che il detenuto abbia partecipatoall’azione rieducativa, assumendo, in tal modo, una valenza premialee incentivante rispetto a comportamenti di partecipazione al progettodi risocializzazione, finalità, questa enunciata, propria anche dellamisura alternativa dell’affidamento in prova;- Che il beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. è statoriconosciuto anche alla misura alternativa della semidetenzione, maproprio in ragione della natura detentiva;- Che, proprio in ragione del necessario “collegamento” allanatura detentiva, non è consentita l’equiparazione alla liberazionecondizionale e alla libertà vigilata in quanto questa costituisconomisure che presuppongono una precedente espiazione in regimedetentivo che prosegue con modalità diverse;- Che conferma si trae anche dal fatto che non è applicabilealla pena sostitutiva della libertà controllata che è stata ritenutadiversa e meno afflittiva dell’affidamento in prova da questa Corte consentenza delle SU n. 8058 del 2001.Per tali motivi, rigettava il reclamo.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 76 della legge n. 689 del 1981,47, comma 12-bis e 54 Ord. pen. Con detto motivo, il ricorrente censura ladecisione per essere in contrasto con i principi espressi da questa Corte, daultimo con sentenza della Sez. 1, n. 26963 del 17/04/2025.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso sulla base dei principi consolidati di questa Corte e l'annullamento conrinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte con sentenza n. 10302 del 10/01/2025, Rv.287687-01, confermata da altre successive sentenze conformi (Sez. 1,n. 6218 del 16/01/2026, Rv. 289436; Sez. 1, n. 26963 del16/04/2025, n.m.) ha affermato che «In tema di benefici penitenziari,al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblicautilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione cherientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza».Il collegio intende dare continuità a detto indirizzo, del quale sicondivide impostazione, percorso argomentativo e conclusioni.2.1 L’art. 20-bis cod. pen. - introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150, ha introdotto nel codice penale la categoria delle "penedetentive brevi"; l'art. 71 del d.lgs. 150 del 2022 ha introdotto unariforma organica della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 57,comma 1, della legge n. 689 del 1981, il quale prevede che «per ognieffetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliaresostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano comepena detentiva della specie corrispondente a quella della penasostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno disemilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavorodi pubblica utilità sostitutivo». Il novellato art. 76 legge n. 689 del1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presentecapo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51- quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».Per quanto oggi di interesse, rileva l'espresso richiamo operato dalcitato art. 76 all'art. 47, comma 12-bis, ord. pen., secondo il quale«all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nelperiodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale può essereconcessa la detrazione di pena di cui all'art. 54».La questione giuridica oggetto di controversa interpretazionerisiede nel significato da attribuire alla locuzione «in quantocompatibili», contenuto nel citato art. 76, dovendosi valutare sesussistano ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere chesussista un'incompatibilità strutturale o di ratio tra l'istituto dellaliberazione anticipata e la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità,come afferma il Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata.2.2 Alla stregua dell’art. 54 ord. pen., recentemente novellatodal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 del 2024, convertito in legge 8 agosto2024 n. 112, la liberazione anticipata consiste in un beneficiopenitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto infavore del condannato a pena detentiva, che abbia dato prova dellapositiva partecipazione al percorso di rieducazione. Esso comporta ladetrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di penascontata. Testualmente, la nuova formulazione prescrive che: «1. Alcondannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazioneall’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di talepartecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nellasocietà, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolosemestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodotrascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».La disposizione è stata a lungo interpretata nel senso (cfr., per tutte,Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707 – 01 e lacontestuale Sez. U, n. 16 del 18/06/1991, Sacchetto, Rv. 187708 -01,) che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva,come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corsouno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale nonsarebbero state possibili l’osservazione della personalità, unprogramma di trattamento, la partecipazione al programma, né ilperseguimento dell’obiettivo di reinserimento nella società. Taleinterpretazione, nel tempo, ha subìto un’evoluzione che ha consentitodi ampliare la portata applicativa dell’istituto. Si è in particolareaffermato che «è ammissibile la richiesta di liberazione anticipataavanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale statosia conseguito non all’avvenuta integrale espiazione della pena, maall’intervento di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione,succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possavalutare l’eventuale partecipazione del condannato all’opera dirieducazione» (Sez. 1, n. 1490 del 01/03/2000 Pezzella, Rv. 215936– 01); ed ancora che «in tema di liberazione anticipata, perl’accoglibilità dell’istanza non è necessario che l’esecuzione della penadetentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato èsoggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfattala condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenutanell’art.54 della legge 26 luglio 1975, n.354 (Fattispecie in cuil’istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo dicustodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusionesotto forma di affidamento al servizio sociale)». (Sez. 1, n. 30302 del06/07/2001, Rossi, Rv. 219554 – 01). Detta interpretazione è stataconfermata dall’introduzione, nel testo dell’art. 47 Ord. pen., delcomma 12-bis (attuata dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, art. 3),che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di penadi cui all’art. 54 all’affidato in prova al servizio sociale che abbia datoprova nel relativo periodo di un «concreto recupero sociale».Si è, successivamente, estesa l’applicabilità dell’istitutoammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a perioditrascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42468 del21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547; Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009,Bologna, Rv. 244315; Sez. 1, n. 24925 del 27/05/2009, Contino, Rv.243818; Sez. 1, n. 17343 del 07/04/2009, Cicciu’, Rv. 243368; Sez.1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889), sul presuppostodella “irrazionalità” di un sistema che consenta la liberazioneanticipata all’affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto,sul quale gravano prescrizioni ancor più restrittive, ovvero lasottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento.Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dallafunzione della liberazione condizionale, che, nell’interpretazioneofferta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista dall’art.176 cod. pen. tra le cause di sospensione dell’esecuzione chedeterminano l’estinzione della pena, con la regolamentazioneintrodotta dalla legge di ordinamento penitenziario, è divenuta unamodalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minoreafflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella faseconclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata aconseguire il recupero sociale del condannato (Corte cost., sent. n.204 del 1974; n. 282 del 1989). In particolare, si è evidenziato che laliberazione condizionale è caratterizzata: dalla sostituzione incostanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto inambito carcerario con la libertà vigilata di cui all’art. 230, primocomma, n. 2, cod. pen., che parimenti incide con effetti limitativi sullalibertà personale, imponendo l’osservanza di specifiche prescrizioni;dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tenderela pena secondo il principio generale di cui all’art. 27 Cost., terzocomma, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuroravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile laprotrazione dell’esecuzione (Cost. cost., sent. 204 del 1974; Sez. 1 n.42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547). Sulla base di taliprincipi si è quindi affermato che «la liberazione anticipata può essereconcessa ai condannati alla pena dell’ergastolo con riferimento aiperiodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione allalibertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell’art. 177 cod. pen.,l’anticipazione della cessazione della misura di sicurezza edell’estinzione della pena» (Sez. 1, n. 13934 del 29/11/2016 - dep.2017, PG in proc. Russo, Rv. 269940 – 01).2.3 Alla luce di tale evoluzione, si è, quindi, giunti adaffermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è piùun discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, perpoter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che ladetenzione sia in atto e comporti la carcerazione all’interno di istitutopenitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento delrapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazionetemporale l’istituto vada ad incidere in senso favorevole alcondannato, anticipandone la cessazione.3. Tanto considerato, deve osservarsi come il lavoro di pubblicautilità sostitutiva sia imperniato su attività lavorative – prestazione dinon meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabilisu richiesta del condannato - che hanno una spiccata attitudine efinalizzazione rieducativa e risocializzante (art. 56 bis, commi 1 e 2,legge 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche allasemilibertà ed alla detenzione domiciliare (art. 56 ter, legge 689 del1981), ed ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l’UEPEdeve riferire al giudice non solo sull’effettivo svolgimento del lavoro daparte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso direinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689 del 1981). Ciòcoerentemente alle finalità enunciate nella relazione illustrativa,allegata al d.lgs. 150 del 2022, laddove (pag. 195) afferma che«Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e ladetenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presentaun minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo deltutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolodel lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive,è comparabile a quello ricoperto dell’affidamento in prova al serviziosociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto allasemilibertà e alla detenzione domiciliare».4. Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena inoggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elementodirimente, giova, invece, richiamare il parallelismo testuale effettuatoin relazione ai diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori dipubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzionedell’affidamento in prova, dall’altro. Parallelismo che, a fronte di indicinormativi (artt. 57, comma 1, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt.47 comma 12 bis e 54 ord. pen.) che depongono per l’applicabilitàdella liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice diincompatibilità sistematica tra i citati istituti.Deve conclusivamente ribadirsi il principio che l’istituto dellaliberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., in forza delcombinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva deilavori di pubblica utilità.5. Conferma indiretta di tale approdo si trae anche dallarecentissima sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2026 che,nel respingere la questione sollevata con riferimento allaindividuazione della competenza a provvedere sulla liberazioneanticipata nel caso di pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, hariportato, condividendolo, l’approdo di questa Corte di cassazione inordine all’applicazione del beneficio premiale anche alle penesostitutive prive di carattere detentivo.6. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata, in quantoassunta in violazione di legge, deve essere annullata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Catanzaro perché proceda a nuovogiudizio nel rispetto dei principi enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]