CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore e lo stesso difensore per ZAMMATARO Massimiliano e LINGUANTI Alfio con unico atto, hanno proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Caltagirone (di condanna degli stessi per concorso in furto pluriaggravato, con la recidiva qualificata, in Mineo il 12/8/2011), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e rideterminato la pena, confermando nel resto; che, con successiva memoria, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le censure, insistendo per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, con il motivo con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., in relazione alla recidiva, le difese hanno prospettato un enunciato ermeneutico in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, sez. 5, n. 32679 del 13/6/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv. 285267-01); che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, le valutazioni inerenti al diniego delle generiche, al riconoscimento della recidiva, al giudizio di bilanciamento e al diniego del beneficio della sospensione condizionale sono state agganciate ai parametri legali di riferimento, le relative doglianze risultando del tutto reiterative e prive del necessario confronto con le ragioni della decisione; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno