CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 01051/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24027/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; 40d? - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 67v; - con troricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sez. distaccata di Mestre n. 493/05/15 depositata il 11/03/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Ufficio e nulli gli avvisi di accertamento per iva e irap e sanzioni 2005 e 2006 notificati ai controricorrenti (attinti quali soci della Bar ristorante Cosmi di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) condannando l'[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di giudizio; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; resistono con controricorso i contribuenti; Considerato che: - vanno preliminarmente affrontate e disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale; - invero, il motivo articolato non aggredisce una statuizione in diritto della sentenza della CTR conforme alla giurisprudenza di questa Corte; come nel prosieguo si dirà, infatti, sul tema che qui rileva il giudice dell'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questo giudice di Legittimità; - inoltre, il mezzo di impugnazione non costituisce coacervo incomprensibile di diverse censure, ma individua con sufficiente chiarezza le ragioni in forza della quale si chiede la cassazione della pronuncia gravata; - con il solo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2945, 2324, 2312 c.c. e 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto nulli gli atti impugnati in quanto notificati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e ai contribuenti qui controricorrenti, nella qualità di soci della stessa, in data successiva alla cancellazione da registro imprese della società ridetta; - il motivo è fondato; - va sul punto fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale l'estinzione della società di persone non determina Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 l'estinzione dell'obbligazione tributaria ma il suo trasferimento in capo ai soci che le succedono (in termini Cass. n. 25487/2018), salvo che per le sanzioni (Cass. n. 9094/17; Cass. n. 29112/21); essi peraltro nel caso di società di persone rispondono in ogni caso ex art. 2291 e 2318 c.c. per l'iva e l'irap (Cass. n. 9094/2017) dovuta dalla società estinta. Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass.sez.un., 6070/2013; anche Cass., sez.un., 4060/2010); - in ogni caso, i soci sul punto espressamente a pag. 6 del ricorso ammettono di aver ricevuto detta notifica; nel ritenere quindi semplicemente nulli gli avvisi di accertamento per IVA e IRAP notificati ai soci della società estinta la CTR non ha correttamente pronunciato in diritto; - in accoglimento del ricorso la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; - il giudice del rinvio si atterrà ai principi sopra enunciati e pronuncerà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, 1'11 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]