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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 marzo 1971

Cassazione n. 13302/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/11/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1977 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale, avendo già concluso con nota scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ha reiterato in udienza tale richiesta; udito l'avv.

R. Lania del foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avv.

A. L. Buonadonna del foro di Salerno, con delega depositata in aula, per DOLCE Carmine, MAROTTA Donato e MAROTTA Gerardo, la quale si è riportata ai motivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, per quanto qui d'interesse, ha rideterminato la pena nei confronti di DOLCE Carmine e MAROTTA Donato, previa concessione delle attenuanti generiche, valutate equivalenti con la recidiva reiterata aggravata e confermato la stessa quanto agli imputati MAROTTA Gerardo e PETRILLI Anna.

In particolare, si rileva che tutti gli imputati sono stati condannati per il reato di cui all'art. 416, cod. pen., siccome ritenuti partecipi di un'associazione composta da soggetti uniti da vincoli familiari e dediti - in maniera continuativa e attraverso uno stesso modus operandi - alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, tra cui furti in gioiellerie sul territorio nazionale e furti di carte di credito e debito poi abusivamente utilizzate.

Il gruppo del quale gli imputati sono stati accusati di far parte, operativo dal secondo semestre 2017, pur rudimentale, era connotato da una suddivisione di ruoli e proventi dei reati, genericamente programmati.

Di particolare interesse, ai fini della trattazione dei motivi dei ricorsi, è lo svolgimento del processo in appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata.

Emerge, infatti, che la Corte del merito ha ritenuto di accogliere le richieste (e, quindi, le relative doglianze veicolate con i gravami) degli appellanti MAROTTA Donato e DOLCE Carmine, i quali, proprio in appello avevano reso ampia confessione sulla loro partecipazione al sodalizio, invocando il riconoscimento delle generiche e rinunciando agli altri motivi di gravame.

Nella sentenza non si dà atto di un intervenuto concordato in appello tra le parti, ma solo della rinuncia ad alcuni motivi.

La Corte ha ritenuto di poter riconoscere le invocate attenuanti, proprio in virtù della confessione resa, valutandole in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata, nei termini richiesti dagli stessi appellanti (recidiva peraltro ritenuta, in ragione del numero di precedenti dai quali i due erano risultati gravati), valutando corretta la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, ma inferiore al medio, atteso che il certificato del casellario giudiziale e gli elementi emersi nel processo avevano dimostrato che gli imputati avevano vissuto con pervicacia tutta la loro vita scegliendo di non darsi ad un lavoro lecito, ma di commettere furti in concorso con altri familiari, dediti alla medesima attività delittuosa.

Quanto, invece, agli imputati MAROTTA Gerardo e PETRILLI Anna, la Corte territoriale ne ha esaminato le relative doglianze, ritenendone la infondatezza.

Il primo imputato, in particolare, era stato accusato di aver fatto parte, unitamente ad altri familiari, di un gruppo di dieci persone, composto anche dall'altra imputata e dai suoi figli, con le rispettive consorti, dedito alla consumazione di furti in gioiellerie.

I giudici d'appello hanno precisato che gli elementi a carico erano stati richiamati nella sentenza impugnata e che da essi era stato possibile trarre conferma della esistenza di un gruppo avente i connotati del sodalizio criminoso di cui all'imputazione, rispetto al quale erano stati anche accertati i distinti ruoli, grazie ad un'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche, il cui contenuto aveva fondato la ipotesi accusatoria, recepita nelle sentenze di merito conformi sul punto.

Lo stesso quanto alla imputata PETRILLI: dagli elementi probatori era emerso il suo pieno coinvolgimento nelle attività delittuose condotte dai figli e dalle loro mogli, avendo la donna preso parte, anche direttamente, ad attività predatorie.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, con atti distinti.

In particolare, per gli imputati MAROTTA Donato e DOLCE Carmine, lo stesso difensore ha presentato due distinti atti d'impugnazione, dal contenuto sovrapponibile, con i quali ha formulato due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, avendola il giudice d'appello ritenuta automaticamente, senza dar conto della maggior pericolosità sociale espressa.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alla riduzione operata per le concesse generiche, secondo il deducente applicabili nella massima estensione, a fronte degli elementi "nuovi" valutati.

Per i due imputati, ha presentato ricorsi anche altro difensore, con atti distinti di analogo contenuto, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., avendo i giudici d'appello reso una pronuncia difforme rispetto al motivo non rinunciato.

Ad onta del mancato richiamo alla norma suddetta, la difesa la ritiene implicitamente applicata, stante la mancata rinuncia al motivo sul trattamento sanzionatorio.

La difesa di PETRILLI Anna, ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e omessa o errata valutazione di prove decisive, avuto riguardo alla ritenuta condotta di partecipazione, rilevando la lacunosità e illogicità della sentenza, fondata su presupposti sbagliati e su un'errata valutazione delle prove, delle quali contesta la lettura in termini affermativi della penale responsabilità, la PETRILLI vivendo lontano da Agropoli da anni ed essendosi limitata ad avere contatti con i suoi figli, ai quali è sempre legata.

Infine, la difesa di MAROTTA Gerardo, ha formulato due motivi.

Con il primo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 585, c. 4, cod. proc. pen., omessa pronuncia e mancanza della motivazione, con riferimento alla valutazione della memoria depositata ai sensi dell'art., 121, cod. proc. pen. in appello.

Si contesta, in particolare, il giudizio di novità delle deduzioni ivi contenute, ritenendo la questione devoluta con il gravame principale, con il quale si era aggredita la parte della sentenza affermativa della penale responsabilità, in essa dovendosi ritenere compresa non solo la condotta di partecipazione, ma anche la esistenza stessa del sodalizio, profilo sul quale s'incentravano le argomentazioni veicolate con la citata memoria, riportata in ricorso.

Con il secondo, ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio sul piano oggettivo, dagli atti emergendo piuttosto una situazione di completa "autarchia" dei singoli soggetti, ognuno investito di autonomia decisionale che escluderebbe in radice l'esistenza di un organismo associativo.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. La difesa di MAROTTA Gerardo ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Come sopra già precisato nella parte in cui si è riassunto lo svolgimento del processo in appello, gli imputati MAROTTA Donato e DOLCE Carmine hanno rinunciato ai motivi, ad eccezione di quello sul trattamento sanzionatorio.

Non emerge dalla sentenza, né viene allegato dalle parti ricorrenti, l'intervento di un concordato in appello.

Pertanto, del tutto errato è il presupposto dal quale muove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nei rispettivi ricorsi.

Quanto, poi, alla decisione, la Corte d'appello ha precisato che gli appellanti non avevano chiesto l'elisione della recidiva, ma invocato la rideterminazione della pena, con riconoscimento delle generiche, alla luce della confessione intervenuta in appello, in termini di equivalenza con la citata aggravante.

Né i ricorrenti hanno allegato di aver chiesto l'esclusione dell'aggravante in questione.

Pertanto, ciò che può esser qui scrutinato, in virtù del principio devolutivo dell'impugnazione, è il ragionamento svolto dai giudici in ordine alla determinazione della pena base, avendo gli stessi appellanti invocato le generiche in termini di equivalenza con la recidiva.

Sul punto, la sentenza resiste alle critiche difensive, avendo i giudici territoriali ancorato la congruità della pena, attestata peraltro al di sotto del medio edittale, alla condotta di reato e alla pervicacia dimostrata dagli imputati, i quali hanno sostanzialmente dedicato la loro esistenza alla perpetrazione delle azioni predatorie oggetto del programma criminoso del sodalizio di appartenenza.

Sul punto, pare sufficiente ricordare, quanto alla dosimetria della pena e al relativo onere motivazionale del giudice, che è l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale a richiedere una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, con riferimento specifico al calcolo del medio edittale, si è già chiarito che esso va operato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Inoltre, quanto al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, lo stesso è stato congruamente giustificato dai giudici di merito, anche sul punto soccorrendo i principi giurisprudenziali consolidati.

Le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state, infatti, introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la Conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627)

3. Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di MAROTTA Gerardo, poi, a parte la inidoneità dei motivi a superare l'argomento dirimente utilizzato dalla Corte d'appello (l'avere cioè l'appellante impugnato la sentenza nella parte in cui affermava la partecipazione dell'imputato al sodalizio e non la esistenza stessa di questo), deve rilevarsi, in ogni caso e risolutivamente, che dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza il ragionamento probatorio che ha condotto alla conferma dell'affernnazióne della penale responsabilità, anche con riferimento al profilo della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, dei quali la Corte territoriale si è occupata specificamente, nel punto in cui ha richiamato le pagg. da 89 a 93 della sentenza appellata, ritenendo la prova dell'esistenza di un gruppo di almeno tre persone accordatesi per porre in essere in varie parti del territorio nazionale una serie indeterminata di furti in gioiellerie attraverso un identico modus operandi (descritto nella sentenza), con netta distinzione di ruoli tra i partecipi e distribuzione dei profitti.

Peraltro, nella parte descrittiva delle condotte, la Corte ha fatto esplicito rinvio ad alcune conversazioni, ritenute più salienti, e ha ricostruito, alla stregua di esse, la metodica impiegata e il ruolo del MAROTTA nella organizzazione dei cc.dd.

"camminatori", le spedizioni predatorie cioè poste in essere dagli altri sodali, nonché le disposizioni da quegli date (come, per esempio, quella inerente alle mansioni e alle spettanze dell'autista, reo di aver offerto i suoi servigi ad altro gruppo).

5. Con riferimento alla PETRILLI, invece, il motivo è del tutto generico e le censure si traducono in un'inammissibile lettura alternativa degli elementi di prova, viceversa valutati dalla Corte di merito in maniera coerente con il compendio probatorio richiamato e scevra da manifesti vizi logici o da contraddittorietà intrinseche o estrinseche.

Difetta, in sostanza, un effettivo confronto con la sentenza impugnata che deve esser letta, peraltro, unitamente a quella appellata, stante la conformità dei due giudizi.

Sul punto, pare quindi sufficiente un rinvio all'orientamento consolidato di questa Corte quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), ma anche alle pronunce che da tempo hanno ormai definito i confini del vizio della motivazione nel caso di doppia sentenza conforme: in tal caso, infatti, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico, complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Sotto altro profilo, poi, deve ribadirsi l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Infine, tenuto conto della natura del compendio probatorio, non è ultroneo ricordare che in ipotesi di intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715); interpretazione e valutazione che, in quanto inerenti a questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non possono essere sindacate in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 2 n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/11/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1977 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale, avendo già concluso con nota scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ha reiterato in udienza tale richiesta; udito l'avv. R. Lania del foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avv. A. L. Buonadonna del foro di Salerno, con delega depositata in aula, per DOLCE Carmine, MAROTTA Donato e MAROTTA Gerardo, la quale si è riportata ai motivi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, per quanto qui d'interesse, ha rideterminato la pena nei confronti di DOLCE Carmine e MAROTTA Donato, previa concessione delle attenuanti generiche, valutate equivalenti con la recidiva reiterata aggravata e confermato la stessa quanto agli imputati MAROTTA Gerardo e PETRILLI Anna. In particolare, si rileva che tutti gli imputati sono stati condannati per il reato di cui all'art. 416, cod. pen., siccome ritenuti partecipi di un'associazione composta da soggetti uniti da vincoli familiari e dediti - in maniera continuativa e attraverso uno stesso modus operandi - alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, tra cui furti in gioiellerie sul territorio nazionale e furti di carte di credito e debito poi abusivamente utilizzate. Il gruppo del quale gli imputati sono stati accusati di far parte, operativo dal secondo semestre 2017, pur rudimentale, era connotato da una suddivisione di ruoli e proventi dei reati, genericamente programmati. Di particolare interesse, ai fini della trattazione dei motivi dei ricorsi, è lo svolgimento del processo in appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata. Emerge, infatti, che la Corte del merito ha ritenuto di accogliere le richieste (e, quindi, le relative doglianze veicolate con i gravami) degli appellanti MAROTTA Donato e DOLCE Carmine, i quali, proprio in appello avevano reso ampia confessione sulla loro partecipazione al sodalizio, invocando il riconoscimento delle generiche e rinunciando agli altri motivi di gravame. Nella sentenza non si dà atto di un intervenuto concordato in appello tra le parti, ma solo della rinuncia ad alcuni motivi. La Corte ha ritenuto di poter riconoscere le invocate attenuanti, proprio in virtù della confessione resa, valutandole in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata, nei termini richiesti dagli stessi appellanti (recidiva peraltro ritenuta, in ragione del numero di precedenti dai quali i due erano risultati gravati), valutando corretta la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, ma inferiore al medio, atteso che il certificato del casellario giudiziale e gli elementi emersi nel processo avevano dimostrato che gli imputati avevano vissuto con pervicacia tutta la loro vita scegliendo di non darsi ad un lavoro lecito, ma di commettere furti in concorso con altri familiari, dediti alla medesima attività delittuosa. Quanto, invece, agli imputati MAROTTA Gerardo e PETRILLI Anna, la Corte territoriale ne ha esaminato le relative doglianze, ritenendone la infondatezza. Il primo imputato, in particolare, era stato accusato di aver fatto parte, unitamente ad altri familiari, di un gruppo di dieci persone, composto anche dall'altra imputata e dai suoi figli, con le rispettive consorti, dedito alla consumazione di furti in gioiellerie. I giudici d'appello hanno precisato che gli elementi a carico erano stati richiamati nella sentenza impugnata e che da essi era stato possibile trarre conferma della esistenza di un gruppo avente i connotati del sodalizio criminoso di cui all'imputazione, rispetto al quale erano stati anche accertati i distinti ruoli, grazie ad un'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche, il cui contenuto aveva fondato la ipotesi accusatoria, recepita nelle sentenze di merito conformi sul punto. Lo stesso quanto alla imputata PETRILLI: dagli elementi probatori era emerso il suo pieno coinvolgimento nelle attività delittuose condotte dai figli e dalle loro mogli, avendo la donna preso parte, anche direttamente, ad attività predatorie. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, con atti distinti. In particolare, per gli imputati MAROTTA Donato e DOLCE Carmine, lo stesso difensore ha presentato due distinti atti d'impugnazione, dal contenuto sovrapponibile, con i quali ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, avendola il giudice d'appello ritenuta automaticamente, senza dar conto della maggior pericolosità sociale espressa. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alla riduzione operata per le concesse generiche, secondo il deducente applicabili nella massima estensione, a fronte degli elementi "nuovi" valutati. Per i due imputati, ha presentato ricorsi anche altro difensore, con atti distinti di analogo contenuto, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., avendo i giudici d'appello reso una pronuncia difforme rispetto al motivo non rinunciato. Ad onta del mancato richiamo alla norma suddetta, la difesa la ritiene implicitamente applicata, stante la mancata rinuncia al motivo sul trattamento sanzionatorio. La difesa di PETRILLI Anna, ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e omessa o errata valutazione di prove decisive, avuto riguardo alla ritenuta condotta di partecipazione, rilevando la lacunosità e illogicità della sentenza, fondata su presupposti sbagliati e su un'errata valutazione delle prove, delle quali contesta la lettura in termini affermativi della penale responsabilità, la PETRILLI vivendo lontano da Agropoli da anni ed essendosi limitata ad avere contatti con i suoi figli, ai quali è sempre legata. Infine, la difesa di MAROTTA Gerardo, ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 585, c. 4, cod. proc. pen., omessa pronuncia e mancanza della motivazione, con riferimento alla valutazione della memoria depositata ai sensi dell'art., 121, cod. proc. pen. in appello. Si contesta, in particolare, il giudizio di novità delle deduzioni ivi contenute, ritenendo la questione devoluta con il gravame principale, con il quale si era aggredita la parte della sentenza affermativa della penale responsabilità, in essa dovendosi ritenere compresa non solo la condotta di partecipazione, ma anche la esistenza stessa del sodalizio, profilo sul quale s'incentravano le argomentazioni veicolate con la citata memoria, riportata in ricorso. Con il secondo, ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio sul piano oggettivo, dagli atti emergendo piuttosto una situazione di completa "autarchia" dei singoli soggetti, ognuno investito di autonomia decisionale che escluderebbe in radice l'esistenza di un organismo associativo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. La difesa di MAROTTA Gerardo ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. Come sopra già precisato nella parte in cui si è riassunto lo svolgimento del processo in appello, gli imputati MAROTTA Donato e DOLCE Carmine hanno rinunciato ai motivi, ad eccezione di quello sul trattamento sanzionatorio. Non emerge dalla sentenza, né viene allegato dalle parti ricorrenti, l'intervento di un concordato in appello. Pertanto, del tutto errato è il presupposto dal quale muove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nei rispettivi ricorsi. Quanto, poi, alla decisione, la Corte d'appello ha precisato che gli appellanti non avevano chiesto l'elisione della recidiva, ma invocato la rideterminazione della pena, con riconoscimento delle generiche, alla luce della confessione intervenuta in appello, in termini di equivalenza con la citata aggravante. Né i ricorrenti hanno allegato di aver chiesto l'esclusione dell'aggravante in questione. Pertanto, ciò che può esser qui scrutinato, in virtù del principio devolutivo dell'impugnazione, è il ragionamento svolto dai giudici in ordine alla determinazione della pena base, avendo gli stessi appellanti invocato le generiche in termini di equivalenza con la recidiva. Sul punto, la sentenza resiste alle critiche difensive, avendo i giudici territoriali ancorato la congruità della pena, attestata peraltro al di sotto del medio edittale, alla condotta di reato e alla pervicacia dimostrata dagli imputati, i quali hanno sostanzialmente dedicato la loro esistenza alla perpetrazione delle azioni predatorie oggetto del programma criminoso del sodalizio di appartenenza. Sul punto, pare sufficiente ricordare, quanto alla dosimetria della pena e al relativo onere motivazionale del giudice, che è l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale a richiedere una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, con riferimento specifico al calcolo del medio edittale, si è già chiarito che esso va operato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Inoltre, quanto al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, lo stesso è stato congruamente giustificato dai giudici di merito, anche sul punto soccorrendo i principi giurisprudenziali consolidati. Le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state, infatti, introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la Conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627) 3. Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di MAROTTA Gerardo, poi, a parte la inidoneità dei motivi a superare l'argomento dirimente utilizzato dalla Corte d'appello (l'avere cioè l'appellante impugnato la sentenza nella parte in cui affermava la partecipazione dell'imputato al sodalizio e non la esistenza stessa di questo), deve rilevarsi, in ogni caso e risolutivamente, che dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza il ragionamento probatorio che ha condotto alla conferma dell'affernnazióne della penale responsabilità, anche con riferimento al profilo della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, dei quali la Corte territoriale si è occupata specificamente, nel punto in cui ha richiamato le pagg. da 89 a 93 della sentenza appellata, ritenendo la prova dell'esistenza di un gruppo di almeno tre persone accordatesi per porre in essere in varie parti del territorio nazionale una serie indeterminata di furti in gioiellerie attraverso un identico modus operandi (descritto nella sentenza), con netta distinzione di ruoli tra i partecipi e distribuzione dei profitti. Peraltro, nella parte descrittiva delle condotte, la Corte ha fatto esplicito rinvio ad alcune conversazioni, ritenute più salienti, e ha ricostruito, alla stregua di esse, la metodica impiegata e il ruolo del MAROTTA nella organizzazione dei cc.dd. "camminatori", le spedizioni predatorie cioè poste in essere dagli altri sodali, nonché le disposizioni da quegli date (come, per esempio, quella inerente alle mansioni e alle spettanze dell'autista, reo di aver offerto i suoi servigi ad altro gruppo). 5. Con riferimento alla PETRILLI, invece, il motivo è del tutto generico e le censure si traducono in un'inammissibile lettura alternativa degli elementi di prova, viceversa valutati dalla Corte di merito in maniera coerente con il compendio probatorio richiamato e scevra da manifesti vizi logici o da contraddittorietà intrinseche o estrinseche. Difetta, in sostanza, un effettivo confronto con la sentenza impugnata che deve esser letta, peraltro, unitamente a quella appellata, stante la conformità dei due giudizi. Sul punto, pare quindi sufficiente un rinvio all'orientamento consolidato di questa Corte quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), ma anche alle pronunce che da tempo hanno ormai definito i confini del vizio della motivazione nel caso di doppia sentenza conforme: in tal caso, infatti, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico, complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Sotto altro profilo, poi, deve ribadirsi l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Infine, tenuto conto della natura del compendio probatorio, non è ultroneo ricordare che in ipotesi di intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715); interpretazione e valutazione che, in quanto inerenti a questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non possono essere sindacate in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 2 n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila