CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse: 1) dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile in data 20 febbraio 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 416, 648-bis cod. pen.; 2) dalla Corte d'appello di Catanzaro, irrevocabile in data 24 ottobre 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 9, 10, 12 legge n. 497 del 1974, commessi in data 31 luglio 2013 e 29 marzo 2014. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.) sono genericamente prospettati in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, dunque, non sono consentiti in sede di legittimità. 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (programmazione e ideazione dei fatti nonostante la distanza temporale di circa due anni l'uno dall'altro), se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv, 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, rilevando non solo il dato della distanza temporale tra la prima delle vicende delittuose giudicate con i provvedimenti irrevocabili (risalente al 2011) e quelle commesse nel 2013 e 2014 di cui alla sentenza sub 2), ma anche le modalità operative dei fatti.3.3.Rilevato, invero, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito estrinsecata attraverso una motivazione logica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie quanto ai fatti giudicati con le due sentenze irrevocabili fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, considerato il diverso ambito territoriale ed operativo della prima serie di fatti, inseriti in un contesto associativo e posti in essere in esecuzione di un programma delinquenziale, condiviso con altri concorrenti nel reato, diversi da coloro con i quali risultano commessi i successivi fatti, da collocare, dunque, al di fuori dell'indicato contesto associativo, punto della motivazione con la quale il ricorso non si confronta compiutamente. 3.4.Considerato, dunque, non significativo ai fini della specificità del ricorso, il dato enucleato dal ricorrente, circa la collocazione temporale di parte dei fatti di cui alla sentenza sub 1, in epoca successiva al 2012 (anzi fino al 2015), posto che il ragionamento del giudice dell'esecuzione colloca al di fuori delle vicende associative in cui si inseriscono i vari reati fine della sentenza sub 11 i delitti concernenti le armi commessi nel 2013 e 2014, di cui alla sentenza sub 2. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.