CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 10784/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 24 aprile 2024 dal Magistrato di sorveglianza di Varese che aveva rigettato la sua istanza avente ad oggetto la concessione della liberazione anticipata per il semestre dall' 8 ottobre 2021 al 7 aprile 2022, mentre la concedeva in relazione agli altri dieci semestri. A ragione della decisione il Tribunale ha ritenuto condivisibili le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza in ordine alla gravità della condotta tenuta dal reclamante in data 22 marzo 2022, il quale nel corso di un controllo al domicilio delle forze dell'ordine, ha proferito parole ingiuriose, integranti gli estremi del reato di diffamazione, per cui è stato già deferito all'autorità giudiziaria. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla scorta delle seguenti argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare la pertinenza del fatto rispetto al comportamento globalmente tenuto dal condannato nell'intero arco temporale della detenzione, durante il quale egli ha certamente aderito all'opera di rieducazione, come dimostrato dalla concessione del beneficio in parola per gli altri semestri. Ne discende che il solo riferimento ad una pendenza giudiziaria non possa considerarsi ostativo alla concessione del beneficio in parola, tenuto conto dell'unicità ed episodicità del comportamento, del suo mancato accertamento nonché della remissione di querela da parte del denunciante. Inoltre, nel provvedimento impugnato non si dà conto delle ragioni per le quali l'intervenuta remissione di querela, sintomatica dell'intervenuta riconciliazione tra le parti processuali, non abbia inciso sulla valutazione relativa al disvalore della condotta tenuta dal condannato e, dunque, della sua adesione al percorso di risocializzazione. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con atto ritualmente depositato, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. In via preliminare e dirimente deve rilevarsi che, con la suddetta dichiarazione del 17 gennaio 2025, il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con idonea procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. Tale novità impone, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso.t Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - trattandosi di causa di inammissibilità da ascrivere a volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, in mancanza di elementi atti ad escludere tale colpa nella determinazione della causa stessa (arg. ex Corte cost. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00: l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i