CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine ai reati ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Erronea applicazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen., esclusione della recidiva; violazione dell'art. 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto ai primi due motivi, si vedano le pp. 2 e 3; quanto al terzo motivo, le pp. 3 e 4), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide te