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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44293/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto si limita a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 effettuato sulla base del mero dato ponderale (200 gr. di cocaina); ritenuto che, invero, la Corte di appello ha motivato sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'attenuante, sia sulla base della condotta processuale che della gravità del fatto, sia valorizzando il contesto complessivo nell'ambito del quale i fatti si sono svolti; rilevato che è manifestamente infondato anche il secondo motivo concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello reso una motivazione specifica sul tema, senza che la stessa possa qualificarsi come manifestamente illogica o contraddittoria (si veda p.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto si limita a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 effettuato sulla base del mero dato ponderale (200 gr. di cocaina); ritenuto che, invero, la Corte di appello ha motivato sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'attenuante, sia sulla base della condotta processuale che della gravità del fatto, sia valorizzando il contesto complessivo nell'ambito del quale i fatti si sono svolti; rilevato che è manifestamente infondato anche il secondo motivo concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello reso una motivazione specifica sul tema, senza che la stessa possa qualificarsi come manifestamente illogica o contraddittoria (si veda p.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris