CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 13206/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 aprile 1967; avverso la sentenza del 21 giugno 2023 dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto aggravato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'omessa motivazione in merito alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, pur avendone riconosciuto implicitamente i requisiti legittimanti, con la conferma della decisione del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il beneficio della non menzione è fondato sul principio della "emenda", essendo finalizzato a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato; parallelamente, il beneficio della sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale (ex multis, Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676). Ciò considerato, nonostante la diversità di funzioni e finalità, stante, appunto, la parziale sovrapponibilità delle relative valutazioni, ove venga concesso uno dei benefici e venga negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da motivazione congrua che giustifichi l'esito prescelto (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638). Ebbene, in concreto, ciò non è avvenuto. La Corte territoriale, nonostante il riconoscimento del beneficio condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche (pur ritenute come concesse benevolmente dal giudice di primo), non ha in alcun modo motivato, neanche implicitamente, in ordine all'esplicita richiesta formulata dalla difesa (della quale pur ha dato atto nell'enunciazione dei motivi di appello). Si impone, quindi, l'annullamento, sotto tale profilo, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato penale e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso il 27 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] i