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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11836/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 09/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione nella più lieve ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., sono manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc.

Kebe, Rv. 270120 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è del tutto generico e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo nonostante questo sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 09/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione nella più lieve ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., sono manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è del tutto generico e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo nonostante questo sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris