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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21165/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Giudice di pace di Livorno ha, con la sentenza impugnata, assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione probatoria; - che le doglianze proposte sono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; PQM dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Giudice di pace di Livorno ha, con la sentenza impugnata, assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, deducendo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, in riferimento alla valutazione probatoria; - che le doglianze proposte sono inammissibili in quanto deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge in quanto (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen; PQM dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
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