CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione sull'assunto che la circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. poiché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento, non incide sul termine prescrizionale, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente. In particolare le Sez. U. (sent. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319) in motivazione (par.11.2.) hanno precisato "il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva;diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che è all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen. Come puntualizzato dalla stessa sentenza Filosofi, «...all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario». Ciò vale anche quando la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante, risultando subvalente all'esito del giudizio di comparazione. L'art. 69 cod. pen., dal canto suo, chiaramente indica che esito del giudizio di bilanciamento non è la dissolvenza della circostanza subvalente - che in quanto fatto compiuto non può più essere negato - ma la paralisi del suo effetto più tipico, quello di produrre una escursione della misura della pena". considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva richiesta, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata nella ,5«t parte in cui il giudice di appello correttamente afferma l'inadeguatezza della pena sostitutiva tenuto conto della personalità e proclività a delinquere dell'odierna ricorrente in ragione della frequenza di commissione di condotte truffaldine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende