CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2014 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria presentati dai difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 23 giugno 2010 con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addeo in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen., per avere - deponendo il 21 novembre 2006 come testimoni nella causa civile pendente dinanzi al Giudice di pace tra la società F2D2 di [OSCURATO:PERSONA]Emilio e [OSCURATO:PERSONA], relativa ad un incidente stradale verificatosi ad Avellino il 27 novembre 2005 tra la Mercedes di proprietà di quella società e la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Bonavita - affermato falsamente che il sinistro era stato causato non dal veicolo del Bonavita, ma da un non meglio identificato furgone. 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dal comune difensore, i quali - con sei distinti punti elencati in rubrica, illustrati poi in maniera unitaria - hanno dedotto i motivi così sintetizzabili. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale motivato le proprie determinazioni con un generico richiamo del contenuto della decisione adottata dal giudice di primo grado e con un indeterminato riferimento alle deposizioni dei testimoni della pubblica accusa, ingiustificatamente e acriticamente considerate più attendibili rispetto alle versioni offerte dagli imputati. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla riassunzione delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa, che si sarebbero potute così sottoporre ad una verifica 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna di primo grado sulla base di una imprecisa e congetturale valorizzazione delle deposizioni dei testimoni indicati dal pubblico ministero, e senza giustificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. 2.4. Estinzione del reato, per essere maturato il termine massimo di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza gravata. 2.5. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello immotivatamente confermato le statuizioni sul trattamento sanzionatorio, risultando differenziata ed eccessiva, rispetto ai limiti edittali, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Il difensore ha chiesto, infine, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dunque la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Yk-- ragione della intervenuta revoca della costituzione della parte civile, della "irrilevanza della controversia civilistica" e dell'incertezza della responsabilità degli imputati. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addeo siano inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la violazione degli artt. 192, 530 o 546 cod. proc. pen., dedotta indipendentemente dalla formulazione di vizi di motivazione, non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, tra le tante, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum negli orientamenti interpretativi di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01). La decisione della Corte di appello, che ha ritenuto non necessaria la riassunzione nel giudizio di secondo grado di prove dichiarative già acquisite nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, non ha comportato, dunque, di per sé sola l'inosservanza di una norma processuale rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: la doglianza difensiva finisce, così, per refluire nella valutazione della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto in termini molto generici, è stato formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna lacuna o altro vizio di manifesta illogicità - e il cui tenore ben può considerarsi integrato, in presenza di una doppia conforme, dall'apparato argomentativo della sentenza di primo grado - la Corte di appello ha spiegato come non vi fosse alcuna ragione per dubitare della credibilità dei testimoni escussi durante l'istruttoria, terzi disinteressati rispetto alla vicenda: i quali avevano rispettivamente riferito di aver assistito all'impatto tra la vettura del Bonavita e quella della società della D'Emilio (così il teste Romano), di essersi avvicinato dopo il sinistro al luogo dell'urto e aver sentito il conducente dell'auto della società lamentarsi di essere stato tamponato dalla [OSCURATO:PERSONA] (e cioè dall'auto del Bonavita: così il teste Benevento), ed ancora di essersi occupato della pratica legale per conto del Bonavita e di non aver mai saputo dal suo cliente che sul posto vi fossero dei testimoni (così per il teste avv. [OSCURATO:PERSONA]). Deposizioni idonee a smentire l'assunto dei tre imputati, sentiti nel corso della causa civile svoltasi dinanzi al giudice di pace, la cui inattendibilità era risultata pure oggettivamente riscontrata dal contenuto di un manoscritto, prodotto in quel giudizio civile dalla difesa della società attrice, che il Bonavita aveva consegnato alla controparte trascrivendo il modello e il numero di targa tanto della propria [OSCURATO:PERSONA] quanto di un'altra vettura: elemento sintomatico del fatto che l'intento iniziale del Bonavita era stato quello di far risultare che quella seconda e diversa auto fosse quella rimasta coinvolta nel sinistro, evidentemente per evitare le conseguenze legate al coinvolgimento della propria vettura. In tale contesto, la difesa dei ricorrenti ha cercato di accreditare - peraltro in maniera molto confusa - la diversa e contraria versione a suo tempo offerta dai propri assistiti, sollecitando una rilettura degli elementi di conoscenza acquisiti che non è consentita nel giudizio di legittimità. 5. Il quinto motivo del ricorso, da esaminarsi in via prioritaria, è in parte manifestamente infondato, perché la Corte distrettuale ha risposto adeguatamente alla doglianza formulata - peraltro in termini generici - con l'appello in ordine alla eccessività delle pene inflitte; e in parte inammissibile perché formulato per la prima volta con il ricorso con riferimento al differente trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri due imputati. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 6. Quanto al quarto motivo dell'atto di impugnazione, è sufficiente rilevare come l'accertata inammissibilità del ricorso renda irrilevante l'intervenuta scadenza, dopo la pronuncia della sentenza di appello, del termine massimo di prescrizione del reato. Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], RV. 217266). 7. Per ciò che concerne, infine, la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - istanza che non poteva essere formulata nel corso del giudizio di secondo grado, svoltosi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto nel codice quell'istituto - va osservato come l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precluda oggi la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole ai ricorrenti (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 40293 del 14/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268077). 8. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle