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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10723/2026

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almentedomicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n 12. 2- ricorrente -contro 22877287/2019R.G.N.[OSCURATO:PERSONA] s.r.in liquidazione, 1in1 3p6e8r/s2o0n1a7 dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente –1 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1192 del 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1.

La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (DIRE), inliquidazione volontaria dal 18/11/2020, con capitale socialesottoscritto per l’80% da [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto lanotifica dell’istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla Procuradella Repubblica presso il tribunale di Bari il 12/6/2023, presentavasuccessivamente, il 2/10/2023, ricorso per l’ammissione allaprocedura di accesso agli strumenti di regolazione della crisi exarticoli 37, comma 1, 40 e 44 CCII, riservandosi di presentarel’ulteriore documentazione.L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società proponeva ricorso ex articoli 40 e 84,comma 4, CCII, per l’ammissione al concordato preventivo inliquidazione e, con pec del 4/12/2023, trasmetteva all’Agenzia delleEntrate – direzione provinciale di Bari, la proposta di trattamento deicrediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.2.

In data 28/10/2024 i commissari giudiziali comunicavano, aisensi dell’art. 104 CCII, il decreto di ammissione alla procedura diconcordato preventivo, fissando la data iniziale (13/1/2025) e quellafinale (12/2/2025) per l’espressione dei voti.3.

Il 26/2/2025 la direzione provinciale di Bari, acquisito il parerevincolante della direzione regionale Puglia, comunicava agli organidella procedura il proprio voto contrario «relativamente alla parte dicredito erariale non soddisfatto integralmente e oggetto di falcidia».4.

A seguito di mancato raggiungimento delle maggioranzerichieste dall’art. 109, comma 1, CCII, la DIRE, in data 7/3/2025,depositava l’istanza per l’omologazione del concordato preventivo, ai2 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, osservando che il mancatoraggiungimento delle maggioranze era riconducibile al voto contrarioespresso dal creditore fiscale all’Agenzia delle entrate (classe IV) edel creditore previdenziale Inps (classe III).5.

Con decreto del 10/3/2025 il tribunale fissava l’udienza ex art.48 CCII per provvedere sulla proposta.6.

Con memoria del 4/4/2025 si costituiva l’amministrazioneproponendo opposizione avverso l’istanza di omologa, in assenzadella «meritevolezza della proponente, in quanto la Viterbi, qualeamministratrice e socia della DIRE, negli anni antecedenti la crisiaziendale, aveva proceduto ad un’attività distrattiva dell’attivosocietario, autoliquidandosi ingenti compensi da 2017 al 2021, senzaalcuna predeterminazione dei criteri di liquidazione.Inoltre, ad avviso dell’Agenzia, la società aveva violato, «in modosistematico e deliberato», gli obblighi tributari a partire dal 2014.7.

Il tribunale di Bari, con la sentenza n. 125/2025, depositata il7/5/2025, rigettava l’opposizione, in quanto l’unica valutazionespettante al tribunale riguardava la convenienza per i creditori delconcordato rispetto all’alternativa liquidatoria.8.

Avverso la sentenza di omologa proponeva reclamo ex art. 51CCII la direzione provinciale di Bari, deducendo che il tribunale avevaomesso di valutare che:1) la condotta distrattiva era stata posta inessere da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice nonché socia dellaDIRE;2) la reiterata e sistematica violazione degli obblighi tributarida parte della DIRE a far data 2014.9.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1192/2025,rigettava il reclamo.9.1.

Quanto al merito, la Corte territoriale reputava che «lecondotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari,3 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026convenienza economica della proposta concordataria rispettoall’alternativa liquidatoria».Per la Corte di merito «La proposta concordataria è piùconveniente rispetto alla liquidazione giudiziale soprattutto per leseguenti due ragioni:1.

La maggiore tempestività delsoddisfacimento dei creditori;

2. La disponibilità di finanza di euro1.300.000,00».Si trattava di un apporto esterno idoneo a coprire integralmenteil fabbisogno concordatario, stimato dal debitore in misura di euro1.300.000,00.

Tra l’altro, sussisteva la capacità finanziaria dellaViterbi e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], come emergeva dalledichiarazioni fiscali relative agli anni 2022 e 2023.Inoltre, la stessa Viterbi, a garanzia degli impegni assunti, avevamesso a disposizione beni personali, mobili ed immobili,rappresentati da un’opera d’arte e un terreno edificabile del valoredi euro 490.000,00.Ulteriori ragioni di convenienza della soluzione concordatariaerano ritenute quanto a minori costi per l’esecuzione del pianoconcordatario rispetto all’alternativa liquidatoria, certezzadell’ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori,soddisfacimento, seppure in misura percentuale, di tutti i creditori.Tutte le classi dei creditori avrebbero invero incassato lapercentuale pari al 20% delle relative pretese creditorie, «rispettoalla certezza di rimanere assolutamente incapienti nell’alternativaipotesi liquidatoria che, invece, richiederebbe lo stralcio dei creditoriprivilegiati».

L’attivo rinvenibile in sede di via stragiudiziale –secondo i giudici - sarebbe solo di euro 89.249,21, a fronte di unpassivo di euro 5.936.166,06.10.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate.4 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/202611.

Ha resistito con controricorso la società DevelopmentInvestors [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (DIRE).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia su unodei motivi di reclamo-meritevolezza della proponente il concordato,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe respinto ilreclamo dell’amministrazione in ragione della maggiore convenienzadella proposta transattiva rispetto all’alternativa liquidatoria,omettendo di valutare del tutto i motivi di opposizione articolatidall’agenzia, «relativi ai comportamenti decettivi, distrattivi edepauperativi evidenziati sin dall’espressione di voto sfavorevole alpiano e alla proposta concordataria».A prescindere dalla risposta fornita dalla Corte d’appello, laquestione sottopostale era in realtà diversa, ossia che «potesseomologarsi la proposta di concordato preventivo avanzata da unsoggetto che aveva dato causa da sè, tra il 2017 e il 2021, allapesante crisi aziendale ponendo in essere comportamenti distrattividi valore economico determinante (euro 830.299,14) e omettendodi versare le imposte dovute (euro 3.504.003,77)[…]».La Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciare sul profilodella meritevolezza della proponente.2.

Il motivo è infondato.2.1.

In realtà, come riportato dalla stessa ricorrente nel motivodi ricorso, la Corte d’appello ha respinto espressamente il reclamoquanto alla mancanza di meritevolezza della società DIRE, in ragionedelle attività distrattive posta in essere dall’amministratrice nel corsodegli anni.5 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026Si legge, infatti, nella sentenza della Corte territoriale chel’Agenzia aveva contestato espressamente le condotte distrattiveposte in essere da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice nonchésocia della DIRE, nonché la reiterata e sistematica violazione degliobblighi tributari da parte di DIRE.La Corte di merito, a sua volta, ha rigettato la doglianzareputando che «le condotte, distrattive ovvero violative degli obblighitributari, attribuite alla Viterbi non incidono, compromettendola,sulla convenienza economica della proposta concordataria rispettoall’alternativa liquidatoria».È stata data, dunque, corretta ed assorbente rilevanza allaconvenienza, non avendo comportato gli elementi della fattispeciepenale alcuna decettività o deficit informativo, qui riportato in modospecifico.3.

Con il secondo motivo si lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 88, comma 3, e dell’art. 112 d.lgs. 14/2019nonché del diritto UE (sul giudizio di meritevolezza del proponente),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente, ove si reputi il primo motivo infondato, peressere stato implicitamente respinto dalla Corte territoriale, tuttaviaquest’ultima non avrebbe tenuto conto della ratio dell’istituto delconcordato preventivo, che è quella di preservare la continuitàaziendale di imprese in crisi a causa di fattori esogeni, «indipendentidalla volontà dell’imprenditore».Nella specie, invece, la crisi societaria si sarebbe verificata, nonper eventi straordinari ed esterni, ma per «una condotta protrattasinel tempo, caratterizzata da reiterate e volontarie violazioni degliobblighi tributari e contributivi».L’utilizzo della procedura concorsuale sarebbe risultato«meramente strumentale all’abbattimento dell’esposizione debitoria6 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026verso l’erario, senza un effettivo progetto di risanamento aziendale,configurandosi così un uso distorto dell’istituto in violazione della suafunzione teleologica»; in tal modo determinandosi «una concorrenzasleale nei confronti degli operatori economici virtuosi, oltre apregiudicare l’equilibrio della finanza pubblica e a eludere il principiocostituzionale della capacità contributiva».Vi sarebbe stata nel corso degli anni «la sistematica elusionedegli obblighi fiscali».Per la ricorrente, dunque, «pur senza formulare un giudizio diriprovazione morale», deve però rimarcarsi «l’incompatibilità di unasiffatta condotta societaria con i presupposti di meritevolezzaimplicitamente richiesti dall’ordinamento per l’accesso alle misure diregolazione della crisi».Nella specie, il dissesto sarebbe il risultato «di una strategiaimprenditoriale consapevolmente improntata al mancatoassolvimento degli obblighi fiscali».La Corte d’appello avrebbe errato nel soffermarsi esclusivamentesul profilo della convenienza economica dell’offerta concordataria peri creditori, in quanto, in realtà, in coerenza con i principi delladirettiva UE 2019/1023, si sarebbe imposto invece «un sindacatosostanziale sulla legittimità e serietà del piano, verificando anche lareversibilità dello stato di crisi».Ad avviso della ricorrente, la continuità aziendale, meritevole ditutela, dovrebbe ritenersi «soltanto quella riferibile a imprese sane eonestamente gestite», ma non certo «a realtà che abbiano costruitoil proprio modello economico su pratiche abusive o fiscalmentefraudolente».

In tali ipotesi, l’accordo non potrebbe ritenersigiuridicamente tutelabile.Inoltre, si richiama la sentenza della Corte di giustizia del16/3/2017, causa C-493/15, con cui si è chiarito che il diritto7 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026dell’Unione non osta a che i debiti Iva siano dichiarati inesigibili inapplicazione di una normativa nazionale, che prevede una proceduradi esdebitazione.

Ciò in quanto le condizioni elencate dall’art. 142,primo comma, l.f.

«sembrano quindi riguardare, essenzialmente, laprobità e la realtà del debitore, ed essere pertanto idonea a riservareil beneficio della procedura di esdebitazione debitore in buona fede».4.

Il motivo è infondato.4.1.

Trova applicazione, nella specie, l’art. 88 CCII, comemodificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, in vigore dal 28/9/2024, ilquale prevede, all’art. 56, comma 4, che «salva diversa disposizione,il presente decreto si applica alle composizione negoziale, ai piani40 del d.lgs. n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisie dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale,liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonchénei procedimenti di esdebitazione d.P.R. medesimo d.lgs. n. 14 del2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alladata della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o apertesuccessivamente».Con la precisazione di cui all’art. 8 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 178, convertito in legge 23/1/2025, n. 4, a mente del quale, comenorma di interpretazione autentica, «l’art. 56, comma 4, del d.lgs.13/9/2024, n. 136, si interpreta nel senso che l’applicabilità delledisposizioni introdotte dallo stesso d.lgs. n. 136 del 2024 allecomposizione negoziale, i procedimenti di cui all’art. 40 del codicedella crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza,ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti nonrichiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti8 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 e sonofatti salvi i provvedimenti adottati».Nella specie, il ricorso per concordato preventivo è statopresentato il 2/10/2023, peraltro preceduto dall’istanza diliquidazione giudiziale proposta dalla procura della Repubblica pressoil tribunale di Bari del 12/6/2023, sicché trattasi di procedurapendente, non essendo ancora intervenuto il provvedimento diomologazione.5.

Trova, dunque, applicazione l’art. 88 CCII, nel testo rationetemporis vigente, per il quale il legislatore ha previsto, in caso di«cram down» fiscale, esclusivamente il controllo, da parte deltribunale, della convenienza dell’offerta presentata ai creditoririspetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso dialternativa liquidazione giudiziale (art. 88, comma 3, CCII «[n]elconcordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche inmancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da partedell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme diprevidenza, assistenza e assicurazione obbligatorie quandol’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentualidi cui all’art. 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze dellarelazione del professionista indipendente, la proposta disoddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestoridi forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie èconveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale»).6.

Ciò che rileva, per il legislatore nazionale, dunque, è laconvenienza della proposta concordataria rispetto alla alternativarappresentata dalla liquidazione giudiziale; in linea, peraltro, con iltrend normativo che, proprio in materia di concordato preventivo, harappresentato un progressivo allontanamento dalla verifica dellameritevolezza in capo al debitore richiedente l’ammissione al9 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026concordato (il vecchio art. 160 l.f., prima del d.lgs. n. 5 del 2006 e,ovviamente, prima del d.lgs. n. 169 del 2007, consentiva l’accessoal concordato preventivo soltanto al debitore meritevole che, infatti,doveva aver «tenuto una regolare contabilità per la stessa durata»[almeno un biennio] e, inoltre, non doveva essere stato «condannatoper bancarotta o per delitto contro il patrimonio, fede pubblica,l’economia pubblica, l’industria del commercio»).Tali presupposti sono venuti meno già con il d.lgs. n. 5 del 2006.7.

Nella stessa direzione milita l’interpretazione giurisprudenzialeconsolidatasi in materia di revoca dell’ammissione al concordato exart. 173 l.f., laddove si reputa sufficiente, per evitare ilprovvedimento di revoca, che il debitore, che pure in passato hacompiuto condotte distrattive, comunichi le stesse ai creditori con ilpiano di concordato preventivo, disvelandone integralmente laportata (Cass., n. 36401 del 2023; Cass., n. 22666 del 2021; per ilsuperamento della meritevolezza vedi Cass. n. 13817 del 2011 eCass. n. 16808 del 2019) ed elidendo così la loro decettività.8.

Nella specie, dunque, la Corte d’appello ha compiuto ungiudizio pienamente meritale, nel valutare la convenienza dellaproposta concordataria rispetto all’alternativa della liquidazionegiudiziale, avendo ravvisato due ragioni fondanti:1) La maggioretempestività del soddisfacimento dei creditori;2) la disponibilità difinanza esterna per euro 1.300.000,00, con cui coprire l’interofabbisogno concordatario.Ulteriori ragioni di convenienza sono state rinvenute – comepremesso - nei minori costi per l’esecuzione del piano concordatariorispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidatore giudiziale, nellacertezza dell’ammontare e delle tempistiche di pagamento deicreditori e nel soddisfacimento, seppure in misura percentuale, ditutti i creditori.10 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ogni classe, in questo modo e ad esclusione di quella dei creditoripostergati, avrebbe incassato una percentuale pari al 20% dellerelative pretese creditorie, «rispetto alla certezza di rimanereassolutamente incapiente nell’alternativa ipotesi liquidatoria che,invece, richiederebbe lo stralcio dei creditori privilegiati».Ed infatti, dalla relazione del professionista ex art. 87 e 88 CCII,emergeva che «l’attivo complessivamente rinvenibile, in sede diliquidatore giudiziale, è di euro 89.249,21 a fronte di un passivo dieuro 5.936.166,06», con il possibile soddisfacimento, nella misuradel 56%, delle sole spese prededucibili, stimata in complessivi euro159.545,50, con esclusione del pagamento, anche parziale, deicreditori privilegiati e chirografari.Peraltro, la Corte d’appello ha anche richiamato il provvedimentodel tribunale, per cui la convenienza rispetto all’alternativa dellaliquidazione giudiziale derivava anche dai «costi per esperireeventuali azioni risarcitorie in danno dell’amministratrice».9.

Del resto, in materia di accordi di ristrutturazione l’art. 63CCII, con lo specifico riferimento alla transazione su crediti tributarie contributivi, nella versione successiva alla d.lgs. n. 136 del 2024,prevede, tra le ipotesi ostative, anche talune specifiche condotte deldebitore, tra cui quelle simulatorie o fraudolente.Un’analoga disposizione non è stata prevista nell’ambito dellatransazione fiscale relativa al concordato preventivo.10.

Non vale neppure invocare la disciplina comunitaria, esegnatamente quanto previsto dalla direttiva UE 1023/2019.Infatti, si chiarisce già al «primo considerando» che devedistinguersi tra le procedure concorsuali dedicate agli imprenditorisani per la prosecuzione dell’attività, e quelle dirette ad ottenerel’esdebitazione, ad appannaggio degli imprenditori onesti insolventio sovraindebitati.11 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/202610.1.

Nel primo caso la direttiva mira a rimuovere gli ostacoli«garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono indifficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionaliefficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano lorodi continuare a operare».10.2.

Nel secondo, la medesima direttiva mira a consentire «agliimprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare diuna seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo unragionevole periodo di tempo».11.

Tra l’altro, al «considerando 49» si fa riferimento proprio alla«convenienza» che deve caratterizzare i piani di ristrutturazionerispetto all’alternativa liquidatoria.Nessun riferimento si rinviene, invece, in ordine allameritevolezza dell’imprenditore, con specifico riguardo ai piani diristrutturazione.11.1.

Solo con riferimento alla esdebitazione il «considerando n.78» si occupa della meritevolezza, nel senso che l’esdebitazionedopo un periodo di tempo non è sempre appropriata, potendo esserepreviste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate damotivi stabiliti dal diritto nazionale come per esempio «quando ildebitore è disonesto o agito in malafede».12.

I medesimi principi si rinvengono nell’articolato normativodella direttiva, ben potendosi verificare che solo l’art. 23, conespresso riferimento all’esdebitazione, si sofferma sullameritevolezza, con la previsione per cui può negarsi o limitarsil’accesso all’esdebitazione nel caso in cui «nell’indebitarsi, durante laprocedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditoreinsolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori diinteressi in modo disonesto o in malafede ai sensi del dirittonazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova».12 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/202613.

A nulla vale dunque il richiamo fatto dalla ricorrente allasentenza della Corte di giustizia del 16/3/2017, resa nella causa C-493/15, trattandosi proprio di una fattispecie di esdebitazione, cheprevedeva, dunque, anche l’inesigibilità dichiarata dei debiti Iva,purché ovviamente la normativa nazionale concernesseessenzialmente «la probità e la lealtà del debitore», riservando ilbeneficio «della procedura di esdebitazione ai debitori in buonafede».14.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro13 RG n. 16843/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
almentedomicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n 12. 2- ricorrente -contro 22877287/2019R.G.N.[OSCURATO:PERSONA] s.r.in liquidazione, 1in1 3p6e8r/s2o0n1a7 dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente –1 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1192 del 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (DIRE), inliquidazione volontaria dal 18/11/2020, con capitale socialesottoscritto per l’80% da [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto lanotifica dell’istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla Procuradella Repubblica presso il tribunale di Bari il 12/6/2023, presentavasuccessivamente, il 2/10/2023, ricorso per l’ammissione allaprocedura di accesso agli strumenti di regolazione della crisi exarticoli 37, comma 1, 40 e 44 CCII, riservandosi di presentarel’ulteriore documentazione.L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società proponeva ricorso ex articoli 40 e 84,comma 4, CCII, per l’ammissione al concordato preventivo inliquidazione e, con pec del 4/12/2023, trasmetteva all’Agenzia delleEntrate – direzione provinciale di Bari, la proposta di trattamento deicrediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.2. In data 28/10/2024 i commissari giudiziali comunicavano, aisensi dell’art. 104 CCII, il decreto di ammissione alla procedura diconcordato preventivo, fissando la data iniziale (13/1/2025) e quellafinale (12/2/2025) per l’espressione dei voti.3. Il 26/2/2025 la direzione provinciale di Bari, acquisito il parerevincolante della direzione regionale Puglia, comunicava agli organidella procedura il proprio voto contrario «relativamente alla parte dicredito erariale non soddisfatto integralmente e oggetto di falcidia».4. A seguito di mancato raggiungimento delle maggioranzerichieste dall’art. 109, comma 1, CCII, la DIRE, in data 7/3/2025,depositava l’istanza per l’omologazione del concordato preventivo, ai2 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, osservando che il mancatoraggiungimento delle maggioranze era riconducibile al voto contrarioespresso dal creditore fiscale all’Agenzia delle entrate (classe IV) edel creditore previdenziale Inps (classe III).5. Con decreto del 10/3/2025 il tribunale fissava l’udienza ex art.48 CCII per provvedere sulla proposta.6. Con memoria del 4/4/2025 si costituiva l’amministrazioneproponendo opposizione avverso l’istanza di omologa, in assenzadella «meritevolezza della proponente, in quanto la Viterbi, qualeamministratrice e socia della DIRE, negli anni antecedenti la crisiaziendale, aveva proceduto ad un’attività distrattiva dell’attivosocietario, autoliquidandosi ingenti compensi da 2017 al 2021, senzaalcuna predeterminazione dei criteri di liquidazione.Inoltre, ad avviso dell’Agenzia, la società aveva violato, «in modosistematico e deliberato», gli obblighi tributari a partire dal 2014.7. Il tribunale di Bari, con la sentenza n. 125/2025, depositata il7/5/2025, rigettava l’opposizione, in quanto l’unica valutazionespettante al tribunale riguardava la convenienza per i creditori delconcordato rispetto all’alternativa liquidatoria.8. Avverso la sentenza di omologa proponeva reclamo ex art. 51CCII la direzione provinciale di Bari, deducendo che il tribunale avevaomesso di valutare che:1) la condotta distrattiva era stata posta inessere da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice nonché socia dellaDIRE;2) la reiterata e sistematica violazione degli obblighi tributarida parte della DIRE a far data 2014.9. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1192/2025,rigettava il reclamo.9.1. Quanto al merito, la Corte territoriale reputava che «lecondotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari,3 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026convenienza economica della proposta concordataria rispettoall’alternativa liquidatoria».Per la Corte di merito «La proposta concordataria è piùconveniente rispetto alla liquidazione giudiziale soprattutto per leseguenti due ragioni:1. La maggiore tempestività delsoddisfacimento dei creditori; 2. La disponibilità di finanza di euro1.300.000,00».Si trattava di un apporto esterno idoneo a coprire integralmenteil fabbisogno concordatario, stimato dal debitore in misura di euro1.300.000,00. Tra l’altro, sussisteva la capacità finanziaria dellaViterbi e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA], come emergeva dalledichiarazioni fiscali relative agli anni 2022 e 2023.Inoltre, la stessa Viterbi, a garanzia degli impegni assunti, avevamesso a disposizione beni personali, mobili ed immobili,rappresentati da un’opera d’arte e un terreno edificabile del valoredi euro 490.000,00.Ulteriori ragioni di convenienza della soluzione concordatariaerano ritenute quanto a minori costi per l’esecuzione del pianoconcordatario rispetto all’alternativa liquidatoria, certezzadell’ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori,soddisfacimento, seppure in misura percentuale, di tutti i creditori.Tutte le classi dei creditori avrebbero invero incassato lapercentuale pari al 20% delle relative pretese creditorie, «rispettoalla certezza di rimanere assolutamente incapienti nell’alternativaipotesi liquidatoria che, invece, richiederebbe lo stralcio dei creditoriprivilegiati». L’attivo rinvenibile in sede di via stragiudiziale –secondo i giudici - sarebbe solo di euro 89.249,21, a fronte di unpassivo di euro 5.936.166,06.10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate.4 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/202611. Ha resistito con controricorso la società DevelopmentInvestors [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (DIRE).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia su unodei motivi di reclamo-meritevolezza della proponente il concordato,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe respinto ilreclamo dell’amministrazione in ragione della maggiore convenienzadella proposta transattiva rispetto all’alternativa liquidatoria,omettendo di valutare del tutto i motivi di opposizione articolatidall’agenzia, «relativi ai comportamenti decettivi, distrattivi edepauperativi evidenziati sin dall’espressione di voto sfavorevole alpiano e alla proposta concordataria».A prescindere dalla risposta fornita dalla Corte d’appello, laquestione sottopostale era in realtà diversa, ossia che «potesseomologarsi la proposta di concordato preventivo avanzata da unsoggetto che aveva dato causa da sè, tra il 2017 e il 2021, allapesante crisi aziendale ponendo in essere comportamenti distrattividi valore economico determinante (euro 830.299,14) e omettendodi versare le imposte dovute (euro 3.504.003,77)[…]».La Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciare sul profilodella meritevolezza della proponente.2. Il motivo è infondato.2.1. In realtà, come riportato dalla stessa ricorrente nel motivodi ricorso, la Corte d’appello ha respinto espressamente il reclamoquanto alla mancanza di meritevolezza della società DIRE, in ragionedelle attività distrattive posta in essere dall’amministratrice nel corsodegli anni.5 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026Si legge, infatti, nella sentenza della Corte territoriale chel’Agenzia aveva contestato espressamente le condotte distrattiveposte in essere da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice nonchésocia della DIRE, nonché la reiterata e sistematica violazione degliobblighi tributari da parte di DIRE.La Corte di merito, a sua volta, ha rigettato la doglianzareputando che «le condotte, distrattive ovvero violative degli obblighitributari, attribuite alla Viterbi non incidono, compromettendola,sulla convenienza economica della proposta concordataria rispettoall’alternativa liquidatoria».È stata data, dunque, corretta ed assorbente rilevanza allaconvenienza, non avendo comportato gli elementi della fattispeciepenale alcuna decettività o deficit informativo, qui riportato in modospecifico.3. Con il secondo motivo si lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 88, comma 3, e dell’art. 112 d.lgs. 14/2019nonché del diritto UE (sul giudizio di meritevolezza del proponente),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente, ove si reputi il primo motivo infondato, peressere stato implicitamente respinto dalla Corte territoriale, tuttaviaquest’ultima non avrebbe tenuto conto della ratio dell’istituto delconcordato preventivo, che è quella di preservare la continuitàaziendale di imprese in crisi a causa di fattori esogeni, «indipendentidalla volontà dell’imprenditore».Nella specie, invece, la crisi societaria si sarebbe verificata, nonper eventi straordinari ed esterni, ma per «una condotta protrattasinel tempo, caratterizzata da reiterate e volontarie violazioni degliobblighi tributari e contributivi».L’utilizzo della procedura concorsuale sarebbe risultato«meramente strumentale all’abbattimento dell’esposizione debitoria6 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026verso l’erario, senza un effettivo progetto di risanamento aziendale,configurandosi così un uso distorto dell’istituto in violazione della suafunzione teleologica»; in tal modo determinandosi «una concorrenzasleale nei confronti degli operatori economici virtuosi, oltre apregiudicare l’equilibrio della finanza pubblica e a eludere il principiocostituzionale della capacità contributiva».Vi sarebbe stata nel corso degli anni «la sistematica elusionedegli obblighi fiscali».Per la ricorrente, dunque, «pur senza formulare un giudizio diriprovazione morale», deve però rimarcarsi «l’incompatibilità di unasiffatta condotta societaria con i presupposti di meritevolezzaimplicitamente richiesti dall’ordinamento per l’accesso alle misure diregolazione della crisi».Nella specie, il dissesto sarebbe il risultato «di una strategiaimprenditoriale consapevolmente improntata al mancatoassolvimento degli obblighi fiscali».La Corte d’appello avrebbe errato nel soffermarsi esclusivamentesul profilo della convenienza economica dell’offerta concordataria peri creditori, in quanto, in realtà, in coerenza con i principi delladirettiva UE 2019/1023, si sarebbe imposto invece «un sindacatosostanziale sulla legittimità e serietà del piano, verificando anche lareversibilità dello stato di crisi».Ad avviso della ricorrente, la continuità aziendale, meritevole ditutela, dovrebbe ritenersi «soltanto quella riferibile a imprese sane eonestamente gestite», ma non certo «a realtà che abbiano costruitoil proprio modello economico su pratiche abusive o fiscalmentefraudolente». In tali ipotesi, l’accordo non potrebbe ritenersigiuridicamente tutelabile.Inoltre, si richiama la sentenza della Corte di giustizia del16/3/2017, causa C-493/15, con cui si è chiarito che il diritto7 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026dell’Unione non osta a che i debiti Iva siano dichiarati inesigibili inapplicazione di una normativa nazionale, che prevede una proceduradi esdebitazione. Ciò in quanto le condizioni elencate dall’art. 142,primo comma, l.f. «sembrano quindi riguardare, essenzialmente, laprobità e la realtà del debitore, ed essere pertanto idonea a riservareil beneficio della procedura di esdebitazione debitore in buona fede».4. Il motivo è infondato.4.1. Trova applicazione, nella specie, l’art. 88 CCII, comemodificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, in vigore dal 28/9/2024, ilquale prevede, all’art. 56, comma 4, che «salva diversa disposizione,il presente decreto si applica alle composizione negoziale, ai piani40 del d.lgs. n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisie dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale,liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonchénei procedimenti di esdebitazione d.P.R. medesimo d.lgs. n. 14 del2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alladata della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o apertesuccessivamente».Con la precisazione di cui all’art. 8 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 178, convertito in legge 23/1/2025, n. 4, a mente del quale, comenorma di interpretazione autentica, «l’art. 56, comma 4, del d.lgs.13/9/2024, n. 136, si interpreta nel senso che l’applicabilità delledisposizioni introdotte dallo stesso d.lgs. n. 136 del 2024 allecomposizione negoziale, i procedimenti di cui all’art. 40 del codicedella crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza,ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti nonrichiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti8 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 e sonofatti salvi i provvedimenti adottati».Nella specie, il ricorso per concordato preventivo è statopresentato il 2/10/2023, peraltro preceduto dall’istanza diliquidazione giudiziale proposta dalla procura della Repubblica pressoil tribunale di Bari del 12/6/2023, sicché trattasi di procedurapendente, non essendo ancora intervenuto il provvedimento diomologazione.5. Trova, dunque, applicazione l’art. 88 CCII, nel testo rationetemporis vigente, per il quale il legislatore ha previsto, in caso di«cram down» fiscale, esclusivamente il controllo, da parte deltribunale, della convenienza dell’offerta presentata ai creditoririspetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso dialternativa liquidazione giudiziale (art. 88, comma 3, CCII «[n]elconcordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche inmancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da partedell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme diprevidenza, assistenza e assicurazione obbligatorie quandol’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentualidi cui all’art. 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze dellarelazione del professionista indipendente, la proposta disoddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestoridi forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie èconveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale»).6. Ciò che rileva, per il legislatore nazionale, dunque, è laconvenienza della proposta concordataria rispetto alla alternativarappresentata dalla liquidazione giudiziale; in linea, peraltro, con iltrend normativo che, proprio in materia di concordato preventivo, harappresentato un progressivo allontanamento dalla verifica dellameritevolezza in capo al debitore richiedente l’ammissione al9 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026concordato (il vecchio art. 160 l.f., prima del d.lgs. n. 5 del 2006 e,ovviamente, prima del d.lgs. n. 169 del 2007, consentiva l’accessoal concordato preventivo soltanto al debitore meritevole che, infatti,doveva aver «tenuto una regolare contabilità per la stessa durata»[almeno un biennio] e, inoltre, non doveva essere stato «condannatoper bancarotta o per delitto contro il patrimonio, fede pubblica,l’economia pubblica, l’industria del commercio»).Tali presupposti sono venuti meno già con il d.lgs. n. 5 del 2006.7. Nella stessa direzione milita l’interpretazione giurisprudenzialeconsolidatasi in materia di revoca dell’ammissione al concordato exart. 173 l.f., laddove si reputa sufficiente, per evitare ilprovvedimento di revoca, che il debitore, che pure in passato hacompiuto condotte distrattive, comunichi le stesse ai creditori con ilpiano di concordato preventivo, disvelandone integralmente laportata (Cass., n. 36401 del 2023; Cass., n. 22666 del 2021; per ilsuperamento della meritevolezza vedi Cass. n. 13817 del 2011 eCass. n. 16808 del 2019) ed elidendo così la loro decettività.8. Nella specie, dunque, la Corte d’appello ha compiuto ungiudizio pienamente meritale, nel valutare la convenienza dellaproposta concordataria rispetto all’alternativa della liquidazionegiudiziale, avendo ravvisato due ragioni fondanti:1) La maggioretempestività del soddisfacimento dei creditori;2) la disponibilità difinanza esterna per euro 1.300.000,00, con cui coprire l’interofabbisogno concordatario.Ulteriori ragioni di convenienza sono state rinvenute – comepremesso - nei minori costi per l’esecuzione del piano concordatariorispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidatore giudiziale, nellacertezza dell’ammontare e delle tempistiche di pagamento deicreditori e nel soddisfacimento, seppure in misura percentuale, ditutti i creditori.10 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ogni classe, in questo modo e ad esclusione di quella dei creditoripostergati, avrebbe incassato una percentuale pari al 20% dellerelative pretese creditorie, «rispetto alla certezza di rimanereassolutamente incapiente nell’alternativa ipotesi liquidatoria che,invece, richiederebbe lo stralcio dei creditori privilegiati».Ed infatti, dalla relazione del professionista ex art. 87 e 88 CCII,emergeva che «l’attivo complessivamente rinvenibile, in sede diliquidatore giudiziale, è di euro 89.249,21 a fronte di un passivo dieuro 5.936.166,06», con il possibile soddisfacimento, nella misuradel 56%, delle sole spese prededucibili, stimata in complessivi euro159.545,50, con esclusione del pagamento, anche parziale, deicreditori privilegiati e chirografari.Peraltro, la Corte d’appello ha anche richiamato il provvedimentodel tribunale, per cui la convenienza rispetto all’alternativa dellaliquidazione giudiziale derivava anche dai «costi per esperireeventuali azioni risarcitorie in danno dell’amministratrice».9. Del resto, in materia di accordi di ristrutturazione l’art. 63CCII, con lo specifico riferimento alla transazione su crediti tributarie contributivi, nella versione successiva alla d.lgs. n. 136 del 2024,prevede, tra le ipotesi ostative, anche talune specifiche condotte deldebitore, tra cui quelle simulatorie o fraudolente.Un’analoga disposizione non è stata prevista nell’ambito dellatransazione fiscale relativa al concordato preventivo.10. Non vale neppure invocare la disciplina comunitaria, esegnatamente quanto previsto dalla direttiva UE 1023/2019.Infatti, si chiarisce già al «primo considerando» che devedistinguersi tra le procedure concorsuali dedicate agli imprenditorisani per la prosecuzione dell’attività, e quelle dirette ad ottenerel’esdebitazione, ad appannaggio degli imprenditori onesti insolventio sovraindebitati.11 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/202610.1. Nel primo caso la direttiva mira a rimuovere gli ostacoli«garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono indifficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionaliefficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano lorodi continuare a operare».10.2. Nel secondo, la medesima direttiva mira a consentire «agliimprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare diuna seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo unragionevole periodo di tempo».11. Tra l’altro, al «considerando 49» si fa riferimento proprio alla«convenienza» che deve caratterizzare i piani di ristrutturazionerispetto all’alternativa liquidatoria.Nessun riferimento si rinviene, invece, in ordine allameritevolezza dell’imprenditore, con specifico riguardo ai piani diristrutturazione.11.1. Solo con riferimento alla esdebitazione il «considerando n.78» si occupa della meritevolezza, nel senso che l’esdebitazionedopo un periodo di tempo non è sempre appropriata, potendo esserepreviste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate damotivi stabiliti dal diritto nazionale come per esempio «quando ildebitore è disonesto o agito in malafede».12. I medesimi principi si rinvengono nell’articolato normativodella direttiva, ben potendosi verificare che solo l’art. 23, conespresso riferimento all’esdebitazione, si sofferma sullameritevolezza, con la previsione per cui può negarsi o limitarsil’accesso all’esdebitazione nel caso in cui «nell’indebitarsi, durante laprocedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditoreinsolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori diinteressi in modo disonesto o in malafede ai sensi del dirittonazionale, fatte salve le norme nazionali sull’onere della prova».12 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16843/2025Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 10723/2026Data pubblicazione 22/04/202613. A nulla vale dunque il richiamo fatto dalla ricorrente allasentenza della Corte di giustizia del 16/3/2017, resa nella causa C-493/15, trattandosi proprio di una fattispecie di esdebitazione, cheprevedeva, dunque, anche l’inesigibilità dichiarata dei debiti Iva,purché ovviamente la normativa nazionale concernesseessenzialmente «la probità e la lealtà del debitore», riservando ilbeneficio «della procedura di esdebitazione ai debitori in buonafede».14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro13 RG n. 16843/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 10723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris