CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 11325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17124/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 481/2019depositata il 13/03/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2008 Enzo D i Francesco, agendo sia in proprio, sia quale socio al 50% dellaEdil Sangro s. r . l . , sia quale socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione con azione di responsabilità per i danni causati d a l primo nell a gestione della società di cui, oltre che socio al 50% , era stato amministratore fino al momento della messa in liquidazione, mediante una serie di atti lesivi sia per la società che per l’attore. 1.1 –[OSCURATO:PERSONA] sollev ò u na serie di eccezioni preliminari e chiese dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle somme richieste daAbitare s.r.l. e da l [OSCURATO:PERSONA] in proprio, adducendo che le stesse « risultavano saldate dalle scritture contabili della società». 1.2. –Nelle more del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarata fallita e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito Fallimento) si costituì in giudizio per proseguire l'azione di responsabilità promossa nel socio, facendoneproprie le domande. 1.3. – Il tribunale, espletate prove orali e disposta CTU tecnico contabile – dalla quale era emers o che il Cianfrone aveva tenuto una condotta distrattiva delle risorse della [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo ad alcuni pagamenti effettuati in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (riconducibile alla famiglia del Cianfrone), alla mancata riscossione del credito vantato nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], alla vendita sottocosto di un bene a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. ( parimenti riconducibile alla famiglia Cianfrone) nonché alla imputazione di un’uscita di cassa senza giustificati motivi verso il [OSCURATO:PERSONA] e per l'imputazione di ulteriori uscite di banca senza giustificati motivi – condannò Cianfrone a pagare alFallimento Edilsangro la somma di circa 150 mila euro e al D i Francesco la somma di circa 21 mila euro, in ragione della falsa iscrizione in bilancio dell'avvenuto pagamento in suo favore del credito maturato come agente di commercio, respingendo invece le domande proposte per la [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4. – [OSCURATO:PERSONA] propose appello e il [OSCURATO:PERSONA] spiegò appello incidentale contro il rigetto della domanda proposta per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. e l ’ integrale compensazione delle spese di lite, deducendo che la costituzione in giudizio del Fallimento (che aveva fatto proprie le conclusioni rassegnate dall'originario attore) «avrebbe imposto che la decisione riguardo alle spese venisse assunta solo nei confronti della stessa curatela». [OSCURATO:PERSONA] chiese invece l'integrale conferma della sentenza. 1.5. – Nel 2018 si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . (di seguito Fem), quale assuntore del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], che, stante l’intervenuta transazione con i l Cianfrone , invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra Fem e Cianfronee l'estromissione dal giudizio del Fallimento . 1.6. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di L’Aquila: a ) ha dichiarato cessa ta la materia del contendere tra il Cianfrone, il Fallimento e Fem, compensando le spese (come in primo grado); b) ha rigettato l'appello principale del Cianfrone nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in proprio, osservando: i) che, come accertato dal CTU , l’ annotazione in bilancio del pagamento in contanti –su anticipazione del Cianfrone - del debito societario di € 21.176,02 verso il socio [OSCURATO:PERSONA], quale agente di commercio, era priva di riscontro documentale; ii ) che que lla registrazione contabile si era rivelata inveritiera ed inesistente sotto il duplice profilodel pagamento in contanti e dell’anticipazione delle somme da parte del Cianfrone; iii ) che ne era scaturito un danno economico per il [OSCURATO:PERSONA] «poiché la [OSCURATO:PERSONA] è fallita e il [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato istanza di ammissione al passivo anche per questa voce di credito, si è visto respingere la relativa domanda»; iv ) che l’aver sostenuto il pagamento, inscrivendolo falsamente in contabilità, costituiva « semmai un riconoscimento dell’originaria esistenza di quel credito che non può più essere contestato»; c) ha confermato i l rigetto della domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., saldata per datio in solutum mediante un terzo debitore della fallita; d) ha accolto parzialmente l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo sulle spese, poiché le domande avanzate dall'attore avevano trovato accoglimento, anche se solo in parte, con conseguente loro compensazione per due terzi e condanna del Cianfrone a rifondere all'attore il restante terzo delle spese di primo grado, liquidate in euro 4.476,00 oltre accessori; e) ha compensato le spese del grado d'appello tra Cianfrone, Fallimento e Fem, stante la cessazione della materia del contendere; f) ha infine compensato per due terzi le spese tra Cianfrone e [OSCURATO:PERSONA], stante il rigetto dell'appello principale e il parziale accoglimento di quello incidentale. 2. –Avverso detta decisione il Cianfrone ha propo sto ricorso per cassazione in undici motivi , illustrato da memoria . I l [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre i restanti intimati, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].,non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c . p . c . (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla improcedibilità della domandadel [OSCURATO:PERSONA], il quale si basava sulfatto che, a seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], tutte le azioni da questi promosse –anche quella c ome creditore sociale, per la quale vi era stata condanna – potevano essere proseguite solo dalla curatela , stante il subentro del curatore nella legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali,ai sensi dell'art. 146 l.fall., anche nelle s.r.l. 2.2. – Il secondo mezzo assume che, quand’anche si ritenesse implicitamente rigettato il suddetto motivo di appello, vi sarebbe violazione degli artt. 43 e 146 l.fall. nonché 2393, 2394 e 2476 c.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), poiché, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, e pure in mancanza di un espresso richiamo nell’art. 146 l.fall. ( come all'art. 2394 c.c. per le sole società per azioni), il curatore fallimentare è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, in quanto, accedendo ad una diversa interpretazione, si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra creditori di s .p.a. e d i s.r.l. , tenuto conto che il comma sesto dell'art. 2476 c.c., come novellato n el 2019 , prevede espressamente l'azione dei creditori sociali anche nell e s econde (Cass. 23452/2019). 2.3. –Entrambi i motivi sono inammissibili. In primo luogo, il vizio di omessa pronunzia è configurabile in caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di questioni processuali (Cass. 1876/2018, 25154/2018, 10422/2019). In secondo luogo, è vero che, in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale promossa dal socio, quale sostituto processuale della società , ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché, ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio(Cass. 20180/2022). Tuttavia, nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA], che aveva legittimamente proposto anche l’azione sociale di responsabilità, ex art. 2476,comma 3 c.c., dopo il subentr o del curatore fallimentare in detta azione ha – altrettanto legittimamente – proseguito (solo) la diversa azione individuale di responsabilità, già contestualmente proposta quale socioe creditore direttamente danneggiato, ai sensi dell’art. 2476, comma 6 (ora comma 7) c.c. ( « Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori»). 3. – Il terzo mezzo lamenta la violazione degli artt. 2393, 2394, 2476 c.c. (ex art. 360 n. 3 c.p . c . ) p er avere la Corte d'appello erroneamente riconosciuto il credito risarcitorio di circa 21mila euro maturato dal [OSCURATO:PERSONA] come agente di commercio, in quanto, ai sensi degli art t. 2394 e 2476 c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale solo quando ne derivi l’insufficienza del patrimonio a soddisfare le ragioni del ceto creditorio inteso nella sua generalità, e il relativo pregiudizio non può essere integrato dalla semplice erroneità o falsità di una annotazione contabile. 3.1. – La censura è inammissibile per difetto di con ducenz a, poiché nel caso di specie si tratta non già di azione dei creditori sociali,bensì, come visto, di azione personale del socio . 4. – Con i l quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2395 e 2476 c.c. ( ex art. 360 n. 3 c . p . c . ) , poiché, pur riconoscendo qui che l'azione proposta riguarda un credito personale, ritiene che non sia stato dimostrato un danno che sia conseguenza di un fatto illecito imputabile a comportamento colposo o doloso dell'amministratore, non potendo questo derivare da una mera irregolarità contabile; deduce inoltre che la mancata ammissione del credito al passivo fallimentare, individuata dalla corte d’appello quale evento dannoso, non sare bbe una condotta ascrivibile al Cianfrone, avendo il giudice delegato semplicemente disposto «non si ammettono i crediti indicati ai punti 1- 2- 5- 6 dell'istanza per difetto di titolo o comunque di adeguata documentazione giustificativa», sicché non vi sarebbe un diretto collegamentocausale tra l’irregolarità commessa e il danno. 4.1. – La censura, pur astrattamente fonda ta sul consolidato assunto che l'azione individuale di responsabilità, avente natura extracontrattuale, postula che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore abbia determinato “ direttamente ” un danno a l patrimonio del socio o del terzo, e quindi esige la prova di un nesso causale tra la condotta e il danno patito (Cass. 17794/2015, 21517/2016, 15822/2019, 9206/2020, 11223/2021, 7272/2023), risulta però inammissibile, in concreto, per difetto di specificità e autosufficienza circa le ragioni della mancata ammissione del credito al passivo e le attività difensiv e svolt e nel giudizio di opposizione allo stato passivo, finendo per risolversi in una contestazione di merito. 5. – Il quinto mezzo denuncia violazione dell’art. 112 c . p . c . (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia su l motivo di appello relativo alla disposta compensazione delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la cui domanda era stata rigettata. 6. –Il sesto lamenta, per il caso in cui detta pronuncia non si ritenesse omessa, il difetto assoluto di motivazione , in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. ( ex art. 360 n. 5 c . p . c . 6.1. –I due motivi, di matrice comune, sono manifestamente infondati, in quanto la pronuncia sul predetto motivo di appello v’è stata, e risulta congruamente motivata, sicuramente nel rispetto del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, 8053/2014) , poiché la corte territoriale ha operato una valutazione complessiva della relazione interessi-domande-soccombenze sotto il profilo de lle spese processuali, tenendo conto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito simultaneamente in tre vesti (in proprio, quale l egale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e quale socio di [OSCURATO:PERSONA].r.l.). 7. –Il settimo mezzo lamenta violazione degli artt. 100 c . p . c . e 2476 c.c. ( ex art. 360 n. 3 c . p . c . ) , deducendo che l’appello incidentale sulla compensazione delle spese proposto da [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di costituzione andava dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto: i) dopo il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e la costituzione della curatela fallimentare, tutti i rapporti erano stati trasferiti a quest’ultim a; ii) l'art. 2476 comma 4 c.c. prescrive che , in caso di accoglimento della domanda, la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa ai soci attori le spese di giudizio e quelle sostenute per l'accertamento dei fatti, sicché le spese di giudizio potevano essere richieste alla società, e non all'amministratore. 7.1. – La censura è inammissibile poiché del tutto decentrata rispetto alla ratio decidendi, posto che, si ribadisce, si verte in tema di azione personale del socio danneggiato, e non d i azione di responsabilità sociale. 8. –L’ottavo motivo lamenta la violazione degli artt. 334, 325 e 327 c . p . c . ( ex art. 360 n. 3 c . p . c . ) poiché, a fronte della notifica della sentenza d’appello da parte del curatore fallimentare in data 21/03/2013, il [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato appello incidentale solo il 0 9 /0 7 / 2013, con la costitu zione per l ’u dienza del 30/07/2013, nonostante il suo interesse a impugnare il capo sulle spese fosse sorto dalla stessa sentenza d’appello, con conseguente tardività dell’appello incidentale medesimo. 8.1. –La censura è manifestamente infondata. Va richiamato al riguardo l’indirizzo nomofilattico in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte – che avrebbe altrimenti accettato la decisione, prestandovi acquiescenza – di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed anche al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. 12837/2023, 26139/2022, 5824/2022, 25285/2020, 14596/2020). Del resto, l’insegnamento per cui l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso, ch e sorge dall'impugnazione altrui diretta a « m odificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato» è risalente (Cass. Sez. U, 4640/1989). Inoltre, l’interpretazione qui condivisa risulta conforme anche al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., poiché una diversa interpretazione , pi ù̀ restrittiva, imporrebbe in modo inefficiente a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale èrimasta soccombente (Cass. 13651/2018). 9. – Il nono mezzo deduce la violazione dell’ art. 112 c . p . c . (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) per l’ omesso esame dei motivi di appello contro il [OSCURATO:PERSONA] , in vista di una statuizione sull e spese secondo il criterio della soccombenza virtuale , in quanto era corretto non esaminare i motivi di gravame contro F em, stante l’intervenuto accordo transattivo con compensazione delle spese, ma non anche nei confronti del primo. 9.1. – Il motivo è manifestamente infondato , poiché la corte d’appello ha esaminato e rigettato i motivi d ell’ appello proposto contro il [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 7-10 della sentenza impugnata ). 10. – Il decimo motivo prospetta, nel caso in cui si ritenga , appunto, che i suddetti motivi siano stati esaminati, la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sotto il profilo della sua inesistenza o contraddittorietà, poiché si affermerebbe,da un lato, che i motivi di appello verso il Fall imento sono superati dalla sopravvenuta transazione, e, all’altro, che le domande dell’attore, sia pure solo in parte, hanno trovato accoglimento. 10.1. – La censura è inammissibile . Essa infatti, o ltre a risultare generica e non congruente con i canoni del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., non coglie l’effettiva ratio dedicendi sottesa alla motivazione, parametrata sulle distinte posizioni fatte valere dal [OSCURATO:PERSONA]. 11. –L’undicesimo mezzo assume la violazione degli artt. 91, 92 e 336 c . p . c . , 5 e 41 d.m. 140/ 20 12, nonché 5 e 28 d.m. 55/2014 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale accolto l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] su lla compensazione delle spese di primo grado , compensa ndole per due terzi, considerando complessivamente la condanna nei confronti d el Fallimento e del Cianfrone, quando inveceper la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] quale socio nulla spettava, stante la sua pretesa improcedibilità, mentre si era parlato erroneamente di transazione e cessazione della materia del contendere, quando in realtà si era trattato di una rinuncia all’azione. Le doglianze si estendono poi lungamente alla mancata specificazione delle fasi, all’applicazione del d.m. 55/ 20 14 (che ha abrogato il d.m. 140/ 20 12 , tariffa vigente al momento della liquidazione delle spese in primo grado) e all’individuazione dello scaglione di riferimento, per giungere alla conclusione che, a tutto voler concedere, le spese avrebbero dovuto liquidarsi nella somma di euro 4.066,00 in luogo di 4.476,00; con l’aggiunta che la corte d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale e non parziale delle spese, ex art. 92 c.p.c., tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato prevalentemente soccombente in primo grado e che il suo appello era stato solo parzialmente accolto. 11.1. –Le censure sono inammissibili. Innanzitutto, il presupposto della improcedibilità della domanda è statodisatteso con il rigetto del secondo motivo . In secondo luogo , è lo stesso ricorrente ad allegare il documento intitolato specificamente “atto di transazione”. In ogni caso, il motivo difetta di chiarezza e specificità, a causa dello sviluppo confuso di una serie di ipotesi subordinate che, peraltro, giungono infine ad una quantificazione solo lievemente difforme da quella adottata dal giudice a quo, in applicazione delle tariffe ratione temporis vigenti al momento della liquidazionedelle spese. 12. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 13. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidatein Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato