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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 settembre 2026

Cassazione n. 25102/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.644/2023depositata il 17/07/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16633/2023Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 25102/2026Data pubblicazione 07/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite, nulla dovendosi provvedere nei riguardi dell’Agenzia rimastaintimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.644/2023depositata il 17/07/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16633/2023Numero sezionale 911/2026Numero di raccolta generale 25102/2026Data pubblicazione 07/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite, nulla dovendosi provvedere nei riguardi dell’Agenzia rimastaintimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris