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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 38727/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02G8FXN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato contìnuato ex artt. 81 cod. peri. e 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti di reato per i quali il ricorrente era stato condannato e rideterminava la pena complessiva.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen.

Con memoria depositata digitalmente il 2/8/2022, il difensore del Drinel - avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina risulta revocata con atto del 26/1/2021, in atti - ha ribadito le ragioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e connotati da un profilo meramente confutativo rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02G8FXN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato contìnuato ex artt. 81 cod. peri. e 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti di reato per i quali il ricorrente era stato condannato e rideterminava la pena complessiva. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. Con memoria depositata digitalmente il 2/8/2022, il difensore del Drinel - avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina risulta revocata con atto del 26/1/2021, in atti - ha ribadito le ragioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e connotati da un profilo meramente confutativo rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38727/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris