CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 luglio 2023
Cassazione n. 34314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto fuori termine. Invero, a fronte di sentenza pronunciata dalla Corte territoriale in data 13/07/2022, con motivazione depositata il giorno 26/07/2023 (dunque entro l'ordinario termine di quindici giorni previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc.pen.), il termine di trenta giorni per impugnare - ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e tenuto conto della sospensione per il periodo feriale intercorrente dal 1° al 31 agosto - scadeva il 27/09/2022. Il ricorso per cassazione risulta depositato in data posteriore (29/09/2022) e dunque esso è tardivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 IIo,psigliere e [OSCURATO:PERSONA]